Appeal Regarding Unpaid Membership Fee and Procedural Rights Violation
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA party appealed a lower court decision that granted an association's claim for an unpaid 1998 membership fee, despite the appellant's defense challenging the amount based on financial situation, arguing a violation of the right to be heard because they could not discuss the claimant's documents and their own documents were disregarded. The court rejected the appeal, reasoning that the appellant failed to formally request the inclusion of their documents at the hearing as required by procedural rules, that the lower court considered the appellant's substantive arguments even if it rejected them, and that the appellant's right to view the claimant's documents was not violated as they were attached to the initial application and available for inspection.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 327 lett. e CPC, Art. 294 cpv. 2 CPC, Art. 331 cpv. 1 CPC, art. 327 segg. CPC, art. 313 bis CPC; Appeal Regarding Unpaid Membership Fee and Procedural Rights Violation: The court rejected the appeal, reasoning that the appellant failed to formally request the inclusion of their documents at the hearing as required by procedural rules, that the lower court considered the appellant's substantive arguments even if it rejected them, and that the appellant's right to view the claimant's documents was not violated as they were attached to the initial application and available for inspection.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis section of procedural law is cited as the basis for rejecting the appeal for cassation.
Cited as the basis for the court's ability to decide on the rejection of the appeal with brief reasoning without notifying the counterparty.
Testo completo
Incarto n. 16.2000.00029 · Lugano 13 aprile 2000/rf · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria: · Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 9 marzo 2000 presentato da
__________ Contro
la sentenza 22 febbraio 2000 del Giudice di pace del circolo di Tesserete nella causa a procedura inappellabile promossa con istanza
14 ottobre 1999 da
__________
con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 407.- oltre interessi nonché il
rigetto dell'opposizione interposta dal convenuto al PE no. __________ dell'UE di Lugano,
domande accolte dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
che con istanza 14 ottobre 1999 __________) ha convenuto in giudizio __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 407.- oltre interessi, a saldo della quota sociale di affiliazione all'associazione emessa per il 1998;
che il convenuto si è opposto alla pretesa avversaria contestando l'ammontare della quota sociale, siccome non conforme alla sua effettiva situazione finanziaria, in particolare al reddito da lui conseguito;
che con il querelato giudizio il primo giudice, accertato il benfondato della pretesa, ha accolto l'istanza respingendo nel contempo le contestazioni del convenuto non ritenendole idonee ad inficiare la medesima;
che con scritto 9 marzo 2000 __________ è insorto contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento: il ricorrente si duole sostanzialmente della lesione del suo diritto di essere sentito (art. 327 lett. e CPC) perché non ha potuto discutere la documentazione prodotta dall'istante e perché il giudice non ha tenuto conto di quella che egli ha prodotto;
che per quanto attiene alla documentazione che il ricorrente sostiene di aver prodotto all'udienza, va rilevato che dal verbale della stessa non risulta che questi abbia chiesto l'assunzione agli atti di un qualsiasi documento, richiesta che spettava a quest'ultimo formalizzare in ossequio a quanto prevede l'art. 294 cpv. 2 CPC secondo il quale è all'udienza che la parte convenuta deve produrre i documenti a sostegno delle proprie tesi difensive;
che in ogni caso, indipendentemente dall'assunzione o meno di documenti che il convenuto sostiene di aver presentato al giudice, il suo diritto di essere sentito non è stato leso poiché il giudice ha considerato le sue contestazioni, pur non ritenendole tali da inficiare la pretesa avversaria;
che il
diritto di essere sentito del ricorrente non è neppure leso dal fatto che la documentazione prodotta dall'istante -comunque in suo possesso o a lui nota come membro dell'associazionenon gli è stata trasmessa per visione, formalità questa che il CPC non prevede;
che trattasi infatti di documenti che l'istante ha allegato all'istanza, ragione per la quale il convenuto avrebbe potuto prenderne visione presso la giudicatura di pace prima dell'udienza o in quella stessa occasione;
che alla luce di quanto sopra esposto il ricorso, che non ha evidenziato nessuna lesione del diritto di essere sentito del ricorrente e tantomeno una decisione arbitraria avendo il primo giudice motivato il proprio giudizio sulla base della documentazione agli atti, deve essere respinto;
che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;
che in considerazione della particolarità della fattispecie, non si prelevano tasse né spese di giustizia.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC
pronuncia:
1. Il ricorso per cassazione 9 marzo 2000 di __________ è respinto.
2. Non si prelevano tasse e spese per il presente giudizio.
3. Intimazione a:
- __________
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria