Employee Theft Dismissal and Indemnity Ruling
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation reviewed a case where an employee, dismissed summarily for stealing low-value merchandise, sued for unpaid salary balance and unjustified dismissal indemnity, after the lower court only partially awarded the salary, denying the indemnity due to the short duration of employment and the employee's concurrent fault. The court reasoned that the employer's summary dismissal was unjustified because the theft was not sufficiently serious to warrant it, and although the employee had some fault (concurrent fault), it was not severe enough to exempt the employer from paying the indemnity under the relevant labor code article; therefore, the appeal was upheld, the initial judgment was overturned, and an indemnity of 1,000 francs was awarded based on the overall circumstances, including the brief employment term.
Regesto Legislator
Ufficialelavoro licenziamento in tronco da parte del datore di lavoro indennità dovuta in caso di licenziamento immediato ingiusitificato calcolo dell'indennità cassazione e non appello
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis provision was used to grant the indemnity for unjustified dismissal, as the lower court's denial was deemed an incorrect application of this article.
This procedural rule was cited in the preamble before the operative part concerning the costs and the indemnity awarded in the appeal instance.
This procedural rule was cited in the preamble before the operative part concerning the substitution of the lower court's decision.
This rule was mentioned as the basis for deciding the merits of the case after accepting the appeal.
Testo completo
Incarto n. 16.2000.00025 · Lugano 18 aprile 2000/rf · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria: · Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 8 marzo 2000 presentato nella forma dell'appello da
__________ rappr. dal __________ Contro
la sentenza 28 febbraio 2000 del Pretore del Distretto di Bellinzona nella causa a
procedura speciale in materia di contratto del lavoro promossa con istanza 31 gennaio
2000 nei confronti di
__________
con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 3'510.75, domanda parzialmente accolta dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in
diritto:
1.
__________ è stata assunta alle dipendenze di __________ in qualità di ausiliaria dal 1° aprile 1999 (doc. A). Il rapporto di lavoro si è concluso il
4 ottobre 1999 a seguito del licenziamento in tronco da parte della datrice di lavoro (doc. C) che aveva sorpreso la dipendente ad asportare merce senza averla pagata. Con istanza 31 gennaio 2000 __________, contestando che fossero dati i presupposti per il suo licenziamento in tronco, ha convenuto in giudizio la datrice di lavoro al fine di ottenere il pagamento di fr. 3'510.75 a saldo delle proprie spettanze salariali per il periodo di disdetta (ottobre/novembre 1999) oltre a un'indennità per licenziamento ingiustificato ai sensi dell'art. 337c CO il cui ammontare è stato lasciato al libero apprezzamento del giudice. La convenuta si è opposta alle pretese avversarie ribadendo la legittimità del licenziamento in tronco.
2. Con il querelato giudizio il pretore, accertato che il motivo addotto dalla datrice di lavoro, ovvero la sottrazione di merce per un valore di circa fr. 10.-, non era grave al punto da giustificare un licenziamento in tronco della dipendente, ha riconosciuto a quest'ultima il diritto al salario sino alla scadenza del periodo ordinario di disdetta. Accogliendo l'istanza il pretore ha condannato la convenuta a pagare all'istante l'importo di fr. 519.25 mentre la differenza di fr. 2'991.50 è stata riconosciuta a favore della Cassa disoccupazione __________I, creditrice del medesimo sulla base dell'art. 29 LADI. Il pretore ha invece respinto la richiesta di pagamento di un'indennità ai sensi dell'art. 337c cpv. 3 CO non ritenendola giustificata a dipendenza della breve durata del rapporto di lavoro e della concolpa della lavoratrice.
3. Con il presente tempestivo gravame, che deve essere trattato quale ricorso per cassazione in virtù dei combinati disposti di cui agli art. 416 cpv. 1 e 400 per il rinvio di cui all'art. 418 CPC, __________ è insorta contro il dispositivo n. 1 del predetto giudizio postulandone l’annullamento. La ricorrente rimprovera al primo giudice di aver erroneamente applicato l'art. 337c CO negandole il diritto a un'indennità per ingiusto licenziamento, indennità richiesta in misura di fr. 1'820.50, pari a uno stipendio mensile medio.
Al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni.
4. Giusta l’art. 327 lett. g CPC, disposto sotto il quale può essere sussunta la censura ricorsuale, una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione reale, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF
124 I 247 consid. 5).
5. Secondo l’art. 337c cpv. 3 CO, in caso di licenziamento in tronco senza motivo grave, il giudice può obbligare il datore di lavoro al pagamento di un’indennità al lavoratore. Contrariamente alla lettera della norma, la dottrina ne nega il carattere facoltativo
(DTF
120 II 247, 116 II 300; II CCA 5 novembre 1998 in re S./C.; Rehbinder, Berner Kommentar, n. 8 ad art. 337c CO; Streiff/ von Kaenel, Arbeitsvertrag, 1992, n. 8 ad art. 337c CO).
L'esenzione del datore di lavoro dal pagamento dell’indennità costituisce infatti un caso eccezionale, in cui -nonostante il licenziamento in tronco ingiustificatovi è l'assenza di un comportamento censurabile del datore di lavoro (DTF 120 II 247, 116 II 300; II CCA 15 febbraio 2000 in re B./B.SA, 5 novembre 1998 in re S./C; JAR 1991, pag. 276; Honsell/Vogt/Wiegand, Commentario basilese, 1996, n. 3 ad art. 337c CO), oppure in presenza, ma solo unitamente ad altre circostanze giustificanti tale risultato, di una grave concolpa del dipendente (II CCA 27 maggio 1999 in re C./T. SA). Nel caso di specie nessuna di queste ipotesi si è verificata. La convenuta non può essere considerata esente da colpe, avendo notificato un licenziamento in tronco in assenza di un reale motivo grave (la questione è pacifica in questa sede) che lo giustificasse. Per quanto ne è della colpa dell'istante, non trattandosi di una colpa grave (il valore della merce era esiguo e si è trattato di un unico episodio), contrariamente a quanto ritenuto dal pretore la stessa non è sufficiente a determinare l'esenzione del datore dall'obbligo al pagamento dell'indennità (II CCA 18 aprile 1996 in re T./F.).
Il fatto quindi di aver negato all'istante il diritto all'indennità per licenziamento ingiustificato, dev'essere considerato errata applicazione dell'art. 337c cpv.
3 CO come correttamente rilevato dalla ricorrente, il cui gravame deve pertanto essere accolto.
6. Accogliendo il ricorso e ricorrendo i presupposti d’applicazione dell’art. 332 cpv. 2 CPC, la Camera è tenuta a decidere il merito della controversia.
Secondo l'art. 337c cpv. 3 CO, spetta al giudice, secondo il suo
libero apprezzamento, quantificare l'indennità di spettanza del lavoratore al quale è stato notificato un licenziamento
ingiustificato. Nella determinazione di quest'indennità il giudice deve tenere conto di tutte le circostanze del caso (DTF 121 III
68, 116 II 300; II CCA
12 novembre 1998 in re P./B.SA, 8 marzo
1996 in re C./T. SA, 5 ottobre 1992 in re G./G. SA; Rehbinder,
op. cit., n. 9 ad art. 337c CO; Brunner/Bühler/Waeber,
Kommentar zum Arbeitsvertrag, n. 10 ad art. 337c CO; Streiff/ von Kaenel, op.cit., n. 8 e 9 ad art. 337c CO). In concreto, in considerazione della breve durata del rapporto di lavoro
(sei mesi) nonché della pur presente concolpa dell'istante (che ha pur sempre commesso un furto ancorché di lieve entità) questa Camera ritiene adeguato accordare a quest'ultima un' indennità in misura di fr. 1'000.-.
7. La modifica dell'esito della vertenza non giustifica una diversa commisurazione delle ripetibili.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. e l’art. 417 lett. e CPC
pronuncia:
I. Il ricorso 8 marzo 2000 di __________ è accolto.
Di conseguenza la sentenza 28 febbraio 2000 del Pretore del distretto di Bellinzona, è annullata e sostituita dal seguente giudicato;
1.*In accoglimento delle istanze la ditta __________ è condannata al pagamento di fr. 4'510.75 oltre interessi del 5 % dal 30 novembre 1999 su fr. 3'510.75 a titolo di salario lordo a favore di __________.*
1.1*Fino a concorrenza della somma di fr. 2'991.50 il pagamento dell'importo suddetto dovrà essere effettuato a favore della Cassa disoccupazione __________ in Bellinzona.*
2. *Tasse e spese a carico dello Stato.*
3.*La convenuta rifonderà alle istanti la somma di fr. 100.- cadauna a titolo di ripetibili.*
II. Il presente giudizio è esente da tasse e spese. __________ verserà alla ricorrente un'indennità di fr. 100.- per questa sede.
III. Intimazione a:
- __________
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria