Former Employee Wage Dispute and Due Process in Absence
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA lower court ruled in favor of a former employee who sued for unpaid wages of approximately 902.50 francs after the defendant, who had been duly served via registered mail, failed to appear for the hearing due to being abroad; the appellate court rejected the appeal, reasoning that according to established jurisprudence, service by registered mail is considered effective upon delivery or upon the end of the seven-day period at the post office, and it is the responsibility of a party to take measures to ensure receipt of mail during their absence, meaning the fundamental right to be heard was not violated by the judgment rendered in the defendant's absence.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 327 lett. e CPC, Art. 4 Cost, Art. 331 cpv. 1 CPC, Art. 417 lett. e CPC, art. 327 segg; Former Employee Wage Dispute and Due Process in Absence: che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis provision governs the grounds for overturning a decision by the Justice of the Peace and was used to reject the appeal, as the fundamental right to be heard was not violated.
This provision regarding costs was cited in the final orders (implicitly via the introductory mention 'per le spese l'art. 417 lett. e CPC') which resulted in the judgment being exempt from court fees and costs.
Testo completo
Incarto n. 16.2000.00022 · Lugano 24 marzo 2000/rf · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria: · Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso 10 febbraio 2000 presentato da
__________ contro
la sentenza 7 febbraio 2000 del Giudice di pace del circolo di Locarno nella causa a
procedura speciale in materia di contratto del lavoro promossa con istanza 5 gennaio
2000 da
__________ rappr. dai __________
con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 902.50 lordi oltre interessi del 5% dal
1° gennaio 1997 a saldo delle proprie pretese salariali, domanda accolta dal primo
giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
che con istanza 5 gennaio 2000 __________ a ha convenuto in giudizio __________, direttore del __________ di __________ presso il quale ha lavorato nel 1996 e 1997, al fine di ottenere il pagamento di fr. 764.30 netti a saldo delle proprie pretese salariali;
che con il querelato giudizio il primo giudice, giudicando sulla base della documentazione prodotta dalla parte istante, ha accolto la domanda essendo stato sufficientemente comprovato il credito in esame, rimasto incontestato dal convenuto che non ha presenziato al contraddittorio;
che con scritto 10 febbraio 2000 __________ è insorto contro il predetto giudizio, lamentando in sostanza di non aver potuto partecipare al contraddittorio in quanto assente all'estero;
che giusta l’art. 327 lett. e CPC, disposto che censura la violazione del diritto di essere sentito garantito dall’art. 4 Cost., una sentenza del giudice di pace o del pretore può essere annullata se una parte non è stata posta in grado di far valere le proprie ragioni;
che nel caso concreto il ricorrente non contesta l'avvenuta regolare notifica della citazione (spedita il 24 gennaio 2000 con invio raccomandato n. __________), bensì il fatto di non aver potuto prenderne conoscenza tempestivamente poiché assente dal proprio domicilio per motivi professionali;
che per costante giurisprudenza del Tribunale federale un invio dell’autorità spedito per lettera raccomandata vale come notificato al destinatario al momento della consegna effettiva oppure, se l’invio non è recapitato a domicilio né ritirato alla posta, l’ultimo dei sette giorni durante i quali rimane depositato presso l’ufficio postale (DTF 123 III 492, 113 Ib 89 consid. 2b; Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 124, N. 1);
che in caso di assenza della parte dal proprio domicilio per un certo periodo, spetta a quest’ultima assumere le necessarie misure per assicurarsi il ricevimento della corrispondenza che le è indirizzata al fine di poter tempestivamente tutelare i propri interessi (DTF 113 Ib 90);
che in quest'ottica, spettava quindi al convenuto mettere in atto ogni misura tale da assicurargli il ricevimento della corrispondenza anche durante la sua assenza dal domicilio;
che di conseguenza il diritto fondamentale delle parti di essere sentite non è stato violato e il ricorso, così come la richiesta di convocazione per una nuova udienza, non possono essere accolti;
che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg., per le spese l'art. 417 lett. e CPC pronuncia: 1. Il ricorso 10 febbraio 2000 di __________ è respinto.
2. Il presente giudizio è esente da tasse e spese di giustizia.
3. Intimazione a:
– __________
Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Locarno.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria