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16.2000.00021 • TRAC TI 16.2000.00021 Generato dall'IA

Enforcement Objection Appeal Mooted by Creditor Withdrawal

Numero d'incarto 16.2000.00021
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio struck_off
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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The case originated from a summary proceeding where a lower court provisionally rejected a debtor's objection to an enforcement order for recovered debt related to credit card purchases. The debtor then appealed this decision, but subsequently, the creditor formally withdrew the underlying enforcement request, rendering both the initial application to reject the objection and the appeal moot. Consequently, the appellate court declared both procedures without object and struck them from the roll, deciding not to impose court fees but ordering the creditor to reimburse the appellant a small sum for costs related to the appeal, as the appellate effort became unnecessary due to the withdrawal.

Regesto Legislator

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Art. 327 segg. CPC, Art. 148 CPC-TI; Enforcement Objection Appeal Mooted by Creditor Withdrawal: The debtor then appealed this decision, but subsequently, the creditor formally withdrew the underlying enforcement request, rendering both the initial application to reject the objection and the appeal moot. Consequently, the appellate court declared both procedures without object and struck them from the roll, deciding not to impose court fees but ordering the creditor to reimburse the appellant a small sum for costs related to the appeal, as the appellate effort became unnecessary due to the withdrawal.

Parole chiave

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opposizione al precetto esecutivo spese di esecuzione utile procedura per direttissima spese inutili eccezioni processuali rigetto provvisorio - stralcio ricorso per ritiro esecuzione

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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Art. 327 segg. CPC

These procedural articles are cited in the section preceding the final orders (Richiamati art. 327 segg. CPC), which justifies the procedure adopted by the Chamber, although the dispositive itself focuses on the lack of object.

Art. 148 CPC-TI

This article, referenced via a secondary source (Cocchi/Trezzini), is the basis for the decision to award costs (ripetibili) in the second order.

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Testo completo

Incarto n. 16.2000.00021 · Lugano 17 marzo 2000/rf · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria: · Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 17 febbraio 2000 presentato da

__________ patr. dall'avv. __________ contro

la sentenza 3 febbraio 2000 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5 nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 29 dicembre 1999 da

__________

con la quale l’istante ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell’opposizione interposta dall’escussa al PE no. __________ dell’UE di Lugano, domanda accolta dal primo giudice,

letti ed esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto: che con sentenza 3 febbraio 2000 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5 ha rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato notificatole per l’incasso di fr. 4'057.50 corrispondenti agli acquisti effettuati da quest'ultima mediante utilizzo della carta __________;

che con atto ricorsuale 17 febbraio 2000, al quale è stato concesso effetto sospensivo con decreto 22 febbraio 2000, __________ è insorta contro il predetto giudizio;

che con scritto 7 marzo 2000 __________ ha dichiarato di voler ritirare l'istanza di rigetto, rispettivamente l’esecuzione in oggetto, ritiro che è stato confermato dall’UE di Lugano interpellato da questa Camera;

che decadendo l’esecuzione, sia il ricorso proposto da __________ che l’istanza di rigetto dell’opposizione divengono quindi privi d’oggetto;

che così stando le cose si giustifica di non prelevare tasse né spese, ma di riconoscere alla ricorrente un’indennità a titolo di ripetibili, tenuto conto dell’inutilità dell’onere ricorsuale (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 148, m. 33).

Richiamati gli art. 327 segg. CPC

pronuncia: 1. L’istanza di rigetto dell’opposizione 29 dicembre 1999 di __________ e il ricorso per cassazione 17 febbraio 2000 di __________, sono privi d’oggetto e le relative procedure stralciate dai ruoli.

2. Non si prelevano tasse e spese per il presente giudizio. __________ è tenuta a rifondere alla ricorrente fr. 200.- a titolo di ripetibili di questa sede.

3. Intimazione a:

– __________

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria