Enforcement Objection Appeal Mooted by Creditor Withdrawal
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe case originated from a summary proceeding where a lower court provisionally rejected a debtor's objection to an enforcement order for recovered debt related to credit card purchases. The debtor then appealed this decision, but subsequently, the creditor formally withdrew the underlying enforcement request, rendering both the initial application to reject the objection and the appeal moot. Consequently, the appellate court declared both procedures without object and struck them from the roll, deciding not to impose court fees but ordering the creditor to reimburse the appellant a small sum for costs related to the appeal, as the appellate effort became unnecessary due to the withdrawal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 327 segg. CPC, Art. 148 CPC-TI; Enforcement Objection Appeal Mooted by Creditor Withdrawal: The debtor then appealed this decision, but subsequently, the creditor formally withdrew the underlying enforcement request, rendering both the initial application to reject the objection and the appeal moot. Consequently, the appellate court declared both procedures without object and struck them from the roll, deciding not to impose court fees but ordering the creditor to reimburse the appellant a small sum for costs related to the appeal, as the appellate effort became unnecessary due to the withdrawal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThese procedural articles are cited in the section preceding the final orders (Richiamati art. 327 segg. CPC), which justifies the procedure adopted by the Chamber, although the dispositive itself focuses on the lack of object.
This article, referenced via a secondary source (Cocchi/Trezzini), is the basis for the decision to award costs (ripetibili) in the second order.
Testo completo
Incarto n. 16.2000.00021 · Lugano 17 marzo 2000/rf · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria: · Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 17 febbraio 2000 presentato da
__________ patr. dall'avv. __________ contro
la sentenza 3 febbraio 2000 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5 nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 29 dicembre 1999 da
__________
con la quale l’istante ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell’opposizione interposta dall’escussa al PE no. __________ dell’UE di Lugano, domanda accolta dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto: che con sentenza 3 febbraio 2000 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5 ha rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato notificatole per l’incasso di fr. 4'057.50 corrispondenti agli acquisti effettuati da quest'ultima mediante utilizzo della carta __________;
che con atto ricorsuale 17 febbraio 2000, al quale è stato concesso effetto sospensivo con decreto 22 febbraio 2000, __________ è insorta contro il predetto giudizio;
che con scritto 7 marzo 2000 __________ ha dichiarato di voler ritirare l'istanza di rigetto, rispettivamente l’esecuzione in oggetto, ritiro che è stato confermato dall’UE di Lugano interpellato da questa Camera;
che decadendo l’esecuzione, sia il ricorso proposto da __________ che l’istanza di rigetto dell’opposizione divengono quindi privi d’oggetto;
che così stando le cose si giustifica di non prelevare tasse né spese, ma di riconoscere alla ricorrente un’indennità a titolo di ripetibili, tenuto conto dell’inutilità dell’onere ricorsuale (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 148, m. 33).
Richiamati gli art. 327 segg. CPC
pronuncia: 1. L’istanza di rigetto dell’opposizione 29 dicembre 1999 di __________ e il ricorso per cassazione 17 febbraio 2000 di __________, sono privi d’oggetto e le relative procedure stralciate dai ruoli.
2. Non si prelevano tasse e spese per il presente giudizio. __________ è tenuta a rifondere alla ricorrente fr. 200.- a titolo di ripetibili di questa sede.
3. Intimazione a:
– __________
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria