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16.2000.00019 • TRAC TI 16.2000.00019 Generato dall'IA

Municipality Tree Trimming Damages Suit and Procedural Defenses

Numero d'incarto 16.2000.00019
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali a carico dell'autorità / Stato

Sintesi Legislator

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A party sued a municipality for 500 francs in damages following tree trimming during utility line maintenance, a claim initially upheld by the lower court despite the municipality lacking proper authorization to litigate until a later date. The appellate court accepted the municipality's cassation appeal, finding the lower court's decision flawed because it was based solely on the municipality's procedural deficiency (lack of prior authorization), which the court ruled should not automatically nullify the proceedings to the detriment of the opposing party; however, the appellate court then reviewed the merits and ultimately rejected the original claim because the plaintiffs failed to adequately prove the nature or quantification of their alleged damages.

Regesto Legislator

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Art. 327 lett. g CPC, Art. 38 CPC, Art. 295 CPC, Art. 285 cpv. 2 lett. e CPC, Art. 332 cpv. 2 CPC, art. 148 segg. CPC; Municipality Tree Trimming Damages Suit and Procedural Defenses: The appellate court accepted the municipality's cassation appeal, finding the lower court's decision flawed because it was based solely on the municipality's procedural deficiency (lack of prior authorization), which the court ruled should not automatically nullify the proceedings to the detriment of the opposing party; however, the appellate court then reviewed the merits and ultimately rejected the original claim because the plaintiffs failed to adequately prove the nature or quantification of their alleged damages.

Parole chiave

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difetto di manutenzione abbattimento di alberi controllo della procedura ricorso per risarcimento danni responsabilità del comune esame di cassazione

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 285 cpv. 2 lett. e CPC

Cited as the ground for quashing the lower court's decision due to insufficient motivation regarding the merits of the dispute.

art. 332 cpv. 2 CPC

Cited as the procedural rule governing the court's action to judge the merits after quashing the lower judgment.

art. 148 segg. CPC

Cited regarding the application of costs (specifically concerning costs for the first instance proceedings).

LTG

Cited regarding the application of costs (likely relating to the Canton's law on court fees).

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Testo completo

Incarto n. 16.2000.00019 · Lugano 27 giugno 2000/kc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria: · Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 2 febbraio 2000 presentato da

__________ (rappr. __________) Contro

la sentenza 24 gennaio 2000 del Giudice di pace del circolo di Bellinzona nella causa a procedura inappellabile promossa con istanza 22 novembre 1994 da

con la quale gli istanti hanno chiesto al Comune di __________ il pagamento di fr. 500.- oltre accessori a titolo di risarcimento danni, domanda accolta dal primo giudice,

letti ed esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto: che con istanza 22 novembre 1994 i signori __________ hanno convenuto in giudizio il __________al fine di ottenere il pagamento di fr. 500.- a titolo di risarcimento dei danni da loro patiti in seguito al taglio di rami d'albero lungo la loro proprietà (part. __________ RFD di Bellinzona) nell'ambito dei lavori di manutenzione della linea aerea da parte dell'Azienda elettrica comunale;

che con decisione 12 agosto 1996 questa stessa Camera aveva annullato una prima sentenza 3 agosto 1995 del giudice di pace che aveva parzialmente accolto la pretesa degli istanti, rinviando gli atti al medesimo in quanto l'ente pubblico convenuto difettava dell'autorizzazione a stare in lite da parte del Consiglio comunale;

che con il querelato giudizio il giudice di pace, preso atto che il convenuto non ha dato seguito alla sua esplicita richiesta 20 ottobre 1998 di produrre l'autorizzazione a stare in lite, ha accolto l'istanza;

che con il presente tempestivo gravame il __________insorge contro questo secondo giudizio, postulandone l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett. g CPC, in particolare sostenendone la nullità a dipendenza della carente motivazione, ritenendolo lesivo del principio *ne bis in idem* e arbitrario poiché emesso senza aver proceduto al sopralluogo, in dispetto dell'intervenuta prescrizione e delle norme sulla competenza del giudice civile in una vertenza di asserito diritto pubblico;

che al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni;

che, dando seguito ad analogo sollecito da parte di questa Camera, il __________ ha prodotto l'estratto di una risoluzione 13 giugno 2000 con cui il Municipio, con esplicito riferimento alla presente vertenza, così si è espresso: "Viene concessa e confermata l'autorizzazione a stare in lite, nonché a transigere ed a compromettere, con gli istanti signori __________, __________, nella causa di risarcimento danni da loro promossa contro il __________ ";

che tale autorizzazione, rilasciata dal Municipio in base a una nuova norma di Regolamento comunale (art. 9 n. 2), approvato in data 24 maggio 2000 dalla Sezione degli enti locali ed entrato in vigore il 6 giugno 2000, è senz'altro valida in relazione alla ricevibilità del presente ricorso per cassazione, ancorché proposto precedentemente, data la facoltà di sanare a posteriori l'assenza dell'autorizzazione (Cocchi / Trezzini, CPC-TI, 2000, ad art. 38, m. 40);

che -contrariamente a quanto vorrebbe esprimere il testo della risoluzioneappare invece almeno dubbia la possibilità di estendere la validità della stessa alla procedura davanti al giudice di pace, dal momento che il __________mai, fin dall'inizio di questa annosa lite, ha esibito al giudice la prova di qualsiasi autorizzazione a stare in lite, in particolare non l'ha fatto dopo la decisione

12 agosto 1996 di questa Camera e su puntuale sollecito del giudice di pace;

che pertanto tutti gli atti processuali compiuti dal convenuto nella prima sede, in quanto carente della capacità processuale, sono nulli in virtù dei combinati art. 97 n. 4 e 142 lett. a CPC;

che, contrariamente a quanto fin qui affermato dalla giurisprudenza(Cocchi/Trezzini, op.cit., art. 38 CPC, m. 43 e 44), la nullità degli atti compiuti dalla parte convenuta (diverso è il caso quando la nullità concerne gli atti della parte che promuove la lite) non può compromettere i diritti della parte attrice che procede correttamente in giudizio a tutela delle proprie prerogative, di modo che non può esserne conseguenza la nullità della sentenza;

che pertanto, in una situazione come la presente, il giudice procede -nella presunta assenza della parte convenutagiudicando in base all'istanza e alle prove addotte (art. 295 CPC);

che, nel caso particolare, la sentenza impugnata -poiché si fonda esclusivamente sulla mancata prova dell'autorizzazione a stare in lite del __________ __________ dev'essere cassata, già per la nullità che le deriva dalla carente opportuna motivazione riguardo al merito della controversia (art. 285 cpv. 2 lett. e CPC);

che, dovendo procedere ai sensi dell'art. 332 cpv. 2 CPC, questa Camera è chiamata a giudicare sulla base dell'istanza e delle prove documentali prodotte dall'istante;

che, in concreto (come peraltro già accennato nella precedente sentenza di cassazione) gli istanti non hanno fatto fronte al loro onere probatorio, in particolare non rendendo evidente il pregiudizio patito, né in merito alla natura dello stesso, né tentandone una quantificazione oltre la stima proposta;

che ciò emerge sia dalla stessa istanza, sostanziata in modo carente, sia dalle prove proposte, inadeguate *prima facie* già solo per quanto concerne il pregiudizio lamentato di fr. 500.-;

che l'istanza non merita pertanto di essere tutelata; il giudizio sulla tassa di giustizia e le spese della prima istanza segue la soccombenza, mentre -per quanto riguarda la sede ricorsualela particolarità della fattispecie suggerisce di ripartirle in parti uguali.

Per i quali motivi,

visti per le spese gli art. 148 segg. CPC e la LTG

pronuncia: I. Il ricorso per cassazione 2 febbraio 2000 del Comune di Bellinzona è accolto.

Di conseguenza la sentenza 24 gennaio 2000 del Giudice di pace del circolo di Bellinzona è cassata e sostituita dal seguente giudicato:

*1. L'istanza 22 novembre 1994 di __________, __________ e _________è respinta.*

*2. Le spese di questo giudizio, con una tassa di giustizia di fr. 80.-, in totale fr. 110.- sono poste in solido a carico degli istanti.*

II. Le spese e la tassa di giustizia di questa sede, per complessivi fr. 90.-, anticipati dal ricorrente, sono posti a carico delle parti in ragione di un mezzo ciascuno; compensate le ripetibili.

III. Intimazione a:

__________;

- __________.

Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Bellinzona.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria