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16.2000.00017 • TRAC TI 16.2000.00017 Generato dall'IA

Appellant Loses Appeal Against Payment Order Opposition Due to Lack of Executable Title

Numero d'incarto 16.2000.00017
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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An appellant sought the definitive rejection of an opposition to a payment order concerning commercial register fees, based on a dated fee notice, but the lower court dismissed the request because the appellant failed to prove that the cited document had become legally final and executable, as required for such summary enforcement procedures, leading the appellate court to reject the appeal because the necessary valid executive title was absent, despite acknowledging the lower court's result was otherwise correct.

Regesto Legislator

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Art. 327 lett. g CPC, Art. 21 dell, Art. 321 cpv. 1 lett. b CPC, Art. 80 LEF, Art. 81 LEF, Art. 22 dell; Appellant Loses Appeal Against Payment Order Opposition Due to Lack of Executable Title: che a titolo abbondanziale va ricordato al giudice l'obbligo di allestire un verbale d'udienza (art. 298 CPC), unica esigenza procedurale in grado di attestare l'avvenuto rispetto del contraddittorio e i termini esatti della discussione che, nel caso concreto, emergono soltanto e sommariamente dalle motivazioni della sentenza.

Parole chiave

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ordine di pagamento controllo della procedura autorizzazione all’esecuzione esame nel merito registro di commercio opposizione al marchio

Disposizioni normative citate

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Art. 327 lett. g CPC
che giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove;
Art. 21 dell
g CPC: il ricorrente rimprovera al primo giudice di aver erroneamente applicato il diritto sostanziale, in particolare per aver disatteso l'art. 21 dell'Ordinanza sulle tasse in materia di registro di commercio dal quale si evince che l'escusso è debitore dell'importo posto in esecuzione;
Art. 321 cpv. 1 lett. b CPC
che con osservazioni 2 marzo 2000, dalle quali deve essere estromessa la documentazione prodotta per la prima volta in questa sede ricorsuale (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC), la controparte postula la reiezione del ricorso;
Art. 80 LEF
che nella procedura di rigetto definitivo dell’opposizione il giudice accerta d’ufficio ed in ogni stadio di causa se il titolo prodotto dall’istante possiede tutti i requisiti indispensabili perché possa essergli riconosciuto carattere esecutivo ai sensi dell’art. 80 LEF (D.
Art. 81 LEF
che quest'esame tende ad accertare: l’identità tra il titolo indicato nel precetto e la documentazione prodotta; il suo carattere esecutivo; il benfondato di eventuali obiezioni opposte dall’escusso nei limiti di quelle proponibili in base all’art. 81 LEF;
Art. 22 dell
che secondo l'art. 22 dell'Ordinanza sulle tasse in materia di registro di commercio (RS 221.411.1) sono parificate a sentenze esecutive legittimanti il rigetto definitivo dell’opposizione, le decisioni definitive degli uffici cantonali del registro di commercio concernenti il pagamento di tasse o ammende;
Art. 148 CPC
Cited as the basis for deciding the allocation of costs for the cassation procedure.
Art. 298 CPC
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 327 segg. CPC

Cited as the procedural basis for reviewing the merits of the appeal, which was ultimately rejected.

art. 148 CPC

Cited as the basis for deciding the allocation of costs for the cassation procedure.

OTLEF

Cited as the basis for deciding costs, likely referring to the cantonal provisions on court fees (Tasse e spese).

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Testo completo

Incarto n. 16.2000.00017 · Lugano 13 aprile 2000/rf · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria: · Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 7 febbraio 2000 presentato da

__________ rappr. __________ contro

la sentenza 1° febbraio 2000 del Giudice di pace del circolo di Riva San Vitale nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 17 dicembre 1999 nei confronti di

__________

con la quale l'istante ha chiesto il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta dall'escusso al PE no. __________ dell'UEF di Mendrisio, domanda respinta dal primo

giudice,

letti ed esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:

che con istanza 17 dicembre 1999 lo __________, per il tramite dell'Ufficio dei registri di Lugano, ha chiesto il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato notificatogli per l'incasso di fr. 550.-, importo corrispondente alle tasse di registro di commercio poste a suo carico quale amministratore unico e liquidatore della società __________;

che a valere quale titolo esecutivo l'istante ha prodotto la bolletta 30 giugno 1999;

che con il querelato giudizio il primo giudice, accogliendo l'eccezione dell'escusso che ha contestato la sua qualità di debitore dell'importo posto in esecuzione, ha respinto l'istanza;

che con il presente tempestivo gravame lo __________ è insorto contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett. g CPC: il ricorrente rimprovera al primo giudice di aver erroneamente applicato il diritto sostanziale, in particolare per aver disatteso l'art. 21 dell'Ordinanza sulle tasse in materia di registro di commercio dal quale si evince che l'escusso è debitore dell'importo posto in esecuzione;

che con osservazioni 2 marzo 2000, dalle quali deve essere estromessa la documentazione prodotta per la prima volta in questa sede ricorsuale (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC), la controparte postula la reiezione del ricorso;

che giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove;

che nella procedura di rigetto definitivo dell’opposizione il giudice accerta d’ufficio ed in ogni stadio di causa se il titolo prodotto dall’istante possiede tutti i requisiti indispensabili perché possa essergli riconosciuto carattere esecutivo ai sensi dell’art. 80 LEF (D. Staehelin, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 1998, n. 115 ad art. 80 LEF; DTF

113 III 9; CEF 13.03.1990 in re S. AG/B.);

che quest'esame tende ad accertare: l’identità tra il titolo indicato nel precetto e la documentazione prodotta; il suo carattere esecutivo; il benfondato di eventuali obiezioni opposte dall’escusso nei limiti di quelle proponibili in base all’art. 81 LEF;

che secondo l'art. 22 dell'Ordinanza sulle tasse in materia di registro di commercio (RS 221.411.1) sono parificate a sentenze esecutive legittimanti il rigetto definitivo dell’opposizione, le decisioni definitive degli uffici cantonali del registro di commercio concernenti il pagamento di tasse o ammende;

che il carattere definitivo di una decisione amministrativa, quale quella che in esame, si determina dall'assenza di una sua impugnazione nei termini stabiliti, circostanza questa che deve risultare dal titolo (attestazione della crescita in giudicato) o comunque essere comprovata dal procedente (Staehelin D., op.cit., n. 110 segg. ad art. 80 LEF; Panchaud/Caprez, La mainlevée de l'opposition, 1980, § 133 n. 5 e § 134 n. 2, 5 e 7; Rep 1987, 239; 1986,

294 e1980, 291);

che a questa formalità può essere ovviato solo nel caso in cui il destinatario della decisione confermi espressamente di non averla impugnata, dichiarazione che nel caso di specie non risulta essere stata rilasciata dall'escusso, tanto più che le sue contestazioni non sono neppure state verbalizzate;

che dalla documentazione prodotta dall'istante non è dato sapere se la bolletta 30 giugno 1999 abbia assunto carattere definitivo, ritenuto che il ricorrente attesta tale circostanza unicamente con riferimento a una bolletta 21 ottobre 1999 della quale non vi è riscontro negli atti e che l'escusso sostiene di non aver mai ricevuto (ricorso, ad 1);

che di conseguenza, in difetto di un valido titolo esecutivo che legittimi l'esecuzione nei confronti dell'escusso, la sentenza impugnata, corretta nel suo risultato (DTF 120 Ia 369 consid. 3a), non può essere annullata;

che pertanto il ricorso deve essere respinto, con l'addebito di tasse, spese e ripetibili alla parte soccombente (art. 148 CPC);

che a titolo abbondanziale va ricordato al giudice l'obbligo di allestire un verbale d'udienza (art. 298 CPC), unica esigenza procedurale in grado di attestare l'avvenuto rispetto del contraddittorio e i termini esatti della discussione che, nel caso concreto, emergono soltanto e sommariamente dalle motivazioni della sentenza.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l'art. 148 CPC e la OTLEF

pronuncia:

1. Il ricorso per cassazione 7 febbraio 2000 dello __________ è respinto.

2. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 80.-, già anticipate dal ricorrente, rimangono a suo carico con l'obbligo di rifondere al resistente un'indennità di fr. 50.- per questa sede.

3. Intimazione a:

- __________

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria