Reinstatement Denial for Missed Appeal Deadline Due to Travel and Flu
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court rejected a party's request for reinstatement of the deadline to appeal a lower court's decision, which was missed because the party was abroad when the decision was served and subsequently suffered from the flu. The court reasoned that being abroad when a decision is served does not constitute grounds for reinstatement, as a party aware of pending proceedings must take precautions to ensure timely defense of their interests, and a common influenza does not rise to the level of a grave impediment preventing action or instruction; furthermore, the request itself was deemed time-barred because the party regained the ability to act by January 17th, meaning the ten-day statutory period for filing the reinstatement motion expired before the February 2nd filing, rendering the subsequent appeal inadmissible due to tardiness.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 139 CPC, art. 137 CPC; Reinstatement Denial for Missed Appeal Deadline Due to Travel and Flu: The court reasoned that being abroad when a decision is served does not constitute grounds for reinstatement, as a party aware of pending proceedings must take precautions to ensure timely defense of their interests, and a common influenza does not rise to the level of a grave impediment preventing action or instruction; furthermore, the request itself was deemed time-barred because the party regained the ability to act by January 17th, meaning the ten-day statutory period for filing the reinstatement motion expired before the February 2nd filing, rendering the subsequent appeal inadmissible due to tardiness.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the dispositive as the relevant article governing the timeliness of the request for restitution of the time limit.
Cited in the dispositive in conjunction with Art. 139 CPC regarding the rejection of the motion for restitution.
Testo completo
Incarto n. 16.2000.00011 · Lugano 7 febbraio 2000/rf · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Chiesa, presidente Cocchi e Giani
segretaria: · Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 2 febbraio 2000 e la pedissequa istanza di restituzione in intero dei termini presentati da
__________ contro
la sentenza della Pretura del 27 dicembre 1999 nella causa inc. no. __________ promossa con istanza 5 ottobre 1999 da
__________ rappr. da __________
Considerato
in fatto ed in diritto
che l’istante chiede la restituzione del termine per ricorrere contro la sentenza del Pretore argomentando che quando è stata intimata la sentenza, il 29 dicembre 1999, era in vacanza all’estero e che al ritorno si è ammalato di influenza;
che la domanda di restituzione in intero contro il lasso dei termini è da proporre al giudice competente a ricevere o trattare l’atto omesso (Rep. 1979, 354), quindi correttamente a questa Camera trattandosi di recuperare il termine per appellare nei confronti della sentenza del Pretore;
che il fatto di aver ricevuto la sentenza da impugnare mentre il ricorrente era in vacanza all’estero non configura estremo che giustifica la restituzione in intero (GAT, 138) ritenuto ancora che chi deve attendersi una comunicazione dell’autorità a dipendenza di una procedura pendente e di cui ha esatta conoscenza deve prendere tutti gli accorgimenti del caso per garantire, nei termini, la difesa dei suoi interessi (DTF 105 V 107);
che la malattia può costituire grave impedimento quando inibisce di agire o di dare disposizioni per agire (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 137 n. 8) e un attacco influenzale non configura ancora un fatto talmente grave da costituire impedimento a ricorrere poiché l’infermità non è di natura tale da essere di ostacolo al conferimento di un mandato (RDAT n. 29/1981);
che inoltre la domanda di restituzione dell’istante, oltre che essere priva di valido fondamento giuridico, è anche tardiva;
che, infatti, il giorno 17 gennaio egli ha potuto chiedere informazioni alla Pretura e quindi almeno da quel giorno, ammesso che in precedenza non lo fosse, poteva normalmente agire così che il termine di 10 giorni per presentare l’istanza di restituzione, come all’art. 139 CPC, ha iniziato il suo corso giungendo a scadenza il 27 gennaio successivo;
che l’istanza presentata il 2 febbraio 2000 non potrebbe così nemmeno essere esaminata nel merito;
che, respinta l'istanza di restituzione in intero dei termini per ricorrere, ne discende anche la reiezione, siccome inammissibile per tardività, del ricorso per cassazione di pari data sul merito della controversia;
che, trattandosi di procedura derivante da contratto di lavoro, non si percepiscono tasse e spese di giustizia;
Per i quali motivi,
visti gli art. 137 e 139 CPC
pronuncia
1. L’istanza di restituzione in intero 2 febbraio 2000 di __________ è respinta.
2. Il ricorso per cassazione 2 febbraio 2000 è respinto perché tardivo.
3. Non si prelevano tasse o spese.
4. Intimazione a: - __________
Comunicazione alla Pretura
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il Presidente La segretaria