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16.2000.00008 • TRAC TI 16.2000.00008 Generato dall'IA

Appeal Regarding Void Judgment Lacking Statement of Fact and Law in Vehicle Sale Dispute

Numero d'incarto 16.2000.00008
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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A party appealed a lower court decision that partially granted a claim for payment stemming from an alleged sale of a used vehicle and services rendered, despite the defendant contesting the nature of a payment made. The appellate court declared the lower court's decision void *ex officio* because it lacked the necessary statement of fact and law to explain the reasoning behind the partial granting of the claim, finding that the decision appeared to be based solely on an equitable determination without justifying its deviation from the parties' respective positions, and thus remanded the case for a new judgment.

Regesto Legislator

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Art. 321 cpv. 1 lett. b CPC, Art. 299 CPC, Art. 4 CC, Art. 1 CC, Art. 142 CPC, art. 285 cpv. 2 lett. e CPC; Appeal Regarding Void Judgment Lacking Statement of Fact and Law in Vehicle Sale Dispute: The appellate court declared the lower court's decision void *ex officio* because it lacked the necessary statement of fact and law to explain the reasoning behind the partial granting of the claim, finding that the decision appeared to be based solely on an equitable determination without justifying its deviation from the parties' respective positions, and thus remanded the case for a new judgment.

Parole chiave

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accertamento d'ufficio dei fatti azione parziale interpretazione della sentenza motivazione contratto di compravendita di veicoli prestazioni erogate motivazione sentenza - presupposto di validità della stessa

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 285 cpv. 2 lett. e CPC

This provision establishes the nullity of the judgment due to lack of factual and legal reasoning, which is the main ground for the court's decision in order 1.

art. 142 CPC

This procedural rule mandates that the nullity of the judgment must be raised ex officio, which justifies the court's decision in order 1.

art. 327 segg. CPC

These articles are cited generally as the basis for the cassation appeal procedure under which the decision is rendered.

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Testo completo

Incarto n. 16.2000.00008 · Lugano 22 marzo 2000/rf · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria: · Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 15 ottobre 1999 presentato da

__________ Contro

la sentenza 8 ottobre 1999 del Giudice di pace supplente del circolo di Pregassona nella causa a procedura inappellabile promossa con istanza 9 agosto 1999 da

__________

con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 1'476.- oltre interessi nonché il

rigetto dell'opposizione interposta dal convenuto al PE no.__________ dell'UE di Lugano,

domande accolte dal primo giudice limitatamente a fr. 731.-,

letti ed esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto: che con istanza 9 agosto 1999 __________ ha convenuto in giudizio __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 1'276.- a saldo di due fatture emesse nel mese di maggio 1999, una relativa alla fornitura di un veicolo d'occasione al convenuto e sulla quale questi avrebbe versato un acconto di fr. 500.-, l'altra riferita a prestazioni svolte a favore di quest'ultimo per un totale di fr. 86.-, oltre a fr. 100.- di spese;

che il convenuto si è opposto alla pretesa avversaria contestando la qualifica di acconto dell'importo di fr. 500.- dallo stesso versato, trattandosi del prezzo di acquisto pattuito;

che con il querelato giudizio il primo giudice ha accolto l'istanza limitatamente a fr. 731.-, importo corrispondente alla metà di quanto rivendicato dall'istante (fr. 1'290.-), oltre ai fr. 86.- oggetto della fattura 26 maggio 1999 che il convenuto avrebbe riconosciuto;

che con il presente tempestivo gravame, al quale è stato concesso effetto sospensivo con decreto 18 gennaio 2000__________ è insorto contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento;

che con scritto 9 febbraio 2000 la controparte, che ha formulato anche un'inammissibile e tardiva richiesta di assunzione di un teste (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC), ha chiesto la conferma del giudizio impugnato;

che a prescindere dalle censure ricorsuali, la sentenza dedotta in cassazione è nulla per carenza di motivazione;

che infatti, l'art. 285 cpv. 2 lett. e CPC (applicabile in base al rinvio dell'art. 299 CPC) prevede la nullità delle sentenze che non contengono i motivi di fatto e di diritto che hanno indotto il giudice a determinarsi nel senso indicato;

che per non incorrere in questa sanzione, il giudice deve spiegare, ancorché succintamente, perché si risolve a dar torto, totalmente o parzialmente, a una parte piuttosto che all'altra, essendo sufficiente ma necessario, per quanto riguarda i motivi di diritto, che il giudice indichi sommariamente le ragioni della sua decisione, riferendosi a disposizioni legali, regole professionali o usi commerciali (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 285, m. 2);

che nel caso concreto il giudice di pace supplente, preso atto dell'esistenza di "elementi di ragione da parte dell'attore e del convenuto", ha ritenuto di poter accogliere parzialmente la pretesa di parte istante, e meglio nella misura di un mezzo oltre a fr. 86.- relativi alla fattura 26 maggio 1999 che il convenuto avrebbe riconosciuto, riconoscimento del quale non si ha peraltro traccia alcuna nell'incarto;

che la sentenza dedotta in cassazione, che in sostanza si limita a dirimere la lite con una soluzione equitativa -permessa tuttavia solo nell'ambito dell'art. 4 CC come norma d'eccezione alla regola generale dell'art. 1 CC (cfr. Meier-Hayoz, in Comm. di Berna, 1966, art. 4 CC, N. 16 segg.; CCC 31 gennaio 2000 in re D.G. c. B)- senza fornire nessuna spiegazione circa le ragioni che hanno determinato il giudice a dar credito, ancorché solo parzialmente, alla tesi di parte istante risulta priva di valida motivazione;

che in virtù dell'art. 142 CPC, la nullità della sentenza (in concreto espressamente comminata dalla legge) dev'essere rilevata d'ufficio, senza che sia necessario verificare le ulteriori censure ricorsuali;

che l'incarto deve pertanto essere rinviato al giudice di pace supplente per un nuovo giudizio;

che a dipendenza dell'esito del gravame e della particolarità della fattispecie, non si prelevano spese né tassa di giustizia, né si assegnano ripetibili.

Per questi motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC

pronuncia: 1.

La sentenza 8 ottobre 1999 del Giudice di pace supplente del circolo di Pregassona è nulla.

2. Non si prelevano spese, né tassa di giustizia. Non si assegnano ripetibili.

3. Intimazione:

- __________

Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Pregassona.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

Il presidente La segretaria