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16.2000.00007 • TRAC TI 16.2000.00007 Generato dall'IA

Procedural Flaw in Judicial Deliberation and Judgment Issuance

Numero d'incarto 16.2000.00007
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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An appellant sought compensation for vehicle damage resulting from an accident caused by ice on the road, allegedly due to water escaping from a construction site, but the lower court dismissed the claim for lack of proven liability. The appellate court upheld the appeal and declared the lower court's judgment null and void, reasoning that the sentence was procedurally flawed because the trial instruction was conducted by a substitute judge, yet the final judgment was issued by the titular judge who did not preside over the evidentiary proceedings, violating the principle that only the judge who heard the case can deliberate, and further noting the lack of a final hearing for parties to present conclusions after evidence was gathered.

Regesto Legislator

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Art. 74 LOG, Art. 29 cpv. 2 Cost, Art. 4 LOG, Art. 297 CPC, art. 327 segg. CPC; Procedural Flaw in Judicial Deliberation and Judgment Issuance: The appellate court upheld the appeal and declared the lower court's judgment null and void, reasoning that the sentence was procedurally flawed because the trial instruction was conducted by a substitute judge, yet the final judgment was issued by the titular judge who did not preside over the evidentiary proceedings, violating the principle that only the judge who heard the case can deliberate, and further noting the lack of a final hearing for parties to present conclusions after evidence was gathered.

Parole chiave

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audizione delle parti questioni processuali responsabilità per danni da acqua violazione dei doveri d'ufficio interpretazione della sentenza arbitrato sostituzione del giudice pendente causa - dibattimento finale

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 74 LOG

The court grounded the decision to annul the judgment on the procedural violation regarding the composition of the deciding body during the lower court's proceedings.

art. 297 CPC

The court cited this provision as a secondary ground for nullifying the judgment due to the failure to convene the parties for final arguments after evidence was taken.

art. 327 segg. CPC

Cited as the general procedural basis for examining the appeal for cassation.

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Testo completo

Incarto n. 16.2000.00007 · Lugano 24 marzo 2000/rf · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria: · Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 12 gennaio 2000 presentato da

__________ contro

la sentenza 27 dicembre 1999 del Giudice di pace del circolo di Taverne nella causa a procedura inappellabile promossa con istanza 21 aprile 1999 nei confronti di

__________

con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 1'933.- oltre accessori a titolo di

risarcimento danni, domanda respinta dal primo giudice,

letti ed esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:

che con istanza 21 aprile 1999 __________ ha convenuto in giudizio __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 1'933.-, quale risarcimento dei danni subiti dal proprio motoveicolo a dipendenza di un incidente causato dalla presenza di ghiaccio sul sedime stradale, ghiaccio la cui formazione sarebbe da addebitare all'anomala fuoriuscita di acqua dal cantiere della convenuta;

che con il querelato giudizio il giudice di pace ha respinto l'istanza non ritenendo provata una responsabilità della convenuta in relazione al danno subito dall'istante;

che con atto ricorsuale 12 gennaio 2000 __________ è insorto contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento;

che secondo l'art. 74 LOG in caso di sostituzione di un funzionario, "se il dibattimento orale era già cominciato o compiuto e la sentenza non è ancora redatta ed approvata dai funzionari usciti di carica, la causa dev'essere chiamata per un nuovo dibattimento salvo diverso accordo fra le parti";

che il principio sancito da questa norma è quello secondo il quale solo il giudice che ha presieduto alla discussione della causa è legittimato a deliberare sulla stessa (Rep. 1988, 380; 1981, 199; CCC 26 ottobre 1995 in re. G. c. R.; Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 1, m. 51);

che sebbene la sanzione della nullità non sia espressamente prevista dalla norma sopra citata, ne sono dati i presupposti dal momento che la sentenza risulta emanata in urto con l'art. 29 cpv. 2 Cost. (Rep 1989, 518);

che nel caso concreto, come evidenziato dal ricorrente medesimo, tutta l'istruttoria è stata condotta dal supplente (ciò che è di per sé conforme con l'art. 4 LOG), mentre la sentenza dedotta in cassazione è stata prolata dal giudice di pace titolare;

che quindi, non avendo il giudice di pace partecipato all'istruzione della causa e tantomeno al dibattimento finale, ne discende la nullità del giudizio con il conseguente rinvio degli atti alla Giudicatura affinché proceda a un nuovo giudizio ad opera del giudice di pace supplente oppure alla riconvocazione delle parti al dibattimento finale da parte del giudice titolare;

che a prescindere da quanto sopra esposto, la sentenza dedotta in cassazione sarebbe comunque nulla non avendo il giudice proceduto alla convocazione delle parti al dibattimento finale(art. 297 CPC);

che simile formalità è necessaria in caso di assunzione di prove, sia che queste vengano proposte dalle parti o da lui assunte d’ufficio (Cocchi/Trezzini, op.cit., ad art. 297, m. 2) -come avvenuto in concreto con l'audizione dei testi __________, __________ e __________ o con l'assunzione all'incarto di nuova documentazionein quanto destinata a permettere alle parti di esprimere le loro conclusioni in merito a quanto è emerso nella fase istruttoria, e ciò al fine di garantire -ancora una voltail loro diritto di essere sentite (art.

29 cpv. 2 Cost.);

che, rilevata d’ufficio l’irregolarità del giudizio, la notifica del ricorso alla controparte per eventuali osservazioni perde significato e il ricorso può essere evaso senz’altro (CCC 23 giugno 1993 in re P./S.);

che in considerazione della particolarità del caso non si prelevano tasse e spese per il presente giudizio.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC

pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 12 gennaio 2000 di __________ è accolto.

2. Lasentenza 27 dicembre 1999 del Giudice di pace del circolo di Taverne è nulla.

§ Di conseguenza gli atti sono rinviati alla Giudicatura di pace del circolo di Taverne affinché proceda ai sensi dei considerandi.

3. Non si prelevano tasse e spese per il presente giudizio.

4. Intimazione a:

- __________

Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Taverne.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria