Plaintiff v. Medical Provider (Inadmissible Appeal Regarding Procedural Suspension)
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIn a case where a plaintiff sued a medical provider seeking reimbursement and damages due to allegedly defective dental treatment, the lower court suspended the proceedings pending the plaintiff's authorization to release the provider from professional secrecy, following the provider's request after the plaintiff refused to grant such release. The reviewing court held that the appeal for cassation was inadmissible because the lower court's order, which suspended the proceedings under the discretionary power of the judge to manage the procedure, constituted a mere procedural regulation, not a final, appealable formal decision as required by law for such appeals.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 327 CPC, Art. 107 CPC, Art. 94 cpv. 1 CPC, Art. 95 cpv. 1 CPC, art. 313 bis CPC; Plaintiff v. Medical Provider (Inadmissible Appeal Regarding Procedural Suspension): The reviewing court held that the appeal for cassation was inadmissible because the lower court's order, which suspended the proceedings under the discretionary power of the judge to manage the procedure, constituted a mere procedural regulation, not a final, appealable formal decision as required by law for such appeals.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited as the legal basis allowing the Chamber to rule on the inadmissibility without service for observations.
Cited to confirm that appealable decisions exclude interlocutory orders like the one contested.
Cited to determine which decisions are appealable via cassation appeal.
Testo completo
Incarto n. 16.2000.00006 · Lugano 17 marzo 2000/rf · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria: · Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 11 gennaio 2000 presentato da
__________ contro
l'ordinanza 4 gennaio 2000 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2 nella causa a procedura inappellabile promossa con istanza 3 novembre 1999 nei confronti di
__________ patr. dall'avv. __________
con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 2'900.- oltre accessori nonché il
rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta dal convenuto al PE no. __________ dell'UE di Lugano,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
che con istanza 3 novembre 1999 __________ e ha convenuto in giudizio il __________, presso il quale si era rivolta per cure odontoiatriche, al fine di ottenere la rifusione di fr. 2'900.- corrispondenti agli acconti versati e al risarcimento dei danni subiti a dipendenza della difettosa esecuzione della cura prestata;
che pendente causa il convenuto ha chiesto di essere svincolato dal segreto professionale (cfr. richiesta 13 dicembre 1999);
che preso atto del rifiuto dell'istante di svincolare il medico dal segreto professionale, il segretario assessore, con ordinanza 4 gennaio 2000, ha sospeso la trattazione della causa in attesa che venisse concesso lo svincolo;
che con atto ricorsuale 11 gennaio 2000 __________ è insorta contro la predetta ordinanza;
che in virtù dell’art. 327 CPC possono essere impugnate con ricorso per cassazione le sentenze dei giudici di pace e dei pretori come istanza unica, ossia solo decisioni formali che pongono fine alla lite quali sentenze o decreti di stralcio;
che nella specie l'ordinanza contestata, con la quale il segretario assessore ha ordinato la sospensione della causa sulla base dell'art. 107 CPC -facoltà questa che rientra nei poteri discrezionali del giudice (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 107, m. 2)- costituisce un provvedimento atto a disciplinare il procedimento (art. 94 cpv. 1 CPC) e non una decisione formale impugnabile mediante ricorso per cassazione (Cocchi/Trezzini, op.cit., ad art. 327, m. 3);
che l'impossibilità di impugnazione delle ordinanze è peraltro espressamente prevista dall'art. 95 cpv. 1 CPC (Cocchi/ Trezzini, op.cit., ad art. 95, m. 1);
che quindi il ricorso deve essere dichiarato irricevibile;
che in applicazione dell’art. 313 bis CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;
che vista la particolarità della presente fattispecie non si prelevano tasse né spese di giustizia.
Per i quali motivi,
pronuncia:
1. Il ricorso 11 gennaio 2000 di __________ è irricevibile.
2. Il presente giudizio è esente da tasse e spese di giustizia.
3. Intimazione a:
- __________
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria