Rent Deposit Appeal Dismissal for Untimeliness
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe case involved an application to deposit rent payments because uncertainty existed regarding the true owner of the leased property following the death of one party, leading to a dispute between the surviving tenants and the decedent's heirs over ownership rights, which the lower court granted; however, the appellate court dismissed the subsequent appeal on the grounds of inadmissibility because appeals against precautionary decisions concerning rent deposits must follow the summary procedure with a strict ten-day deadline, and the filed appeal was deemed untimely as it was submitted on January 10th after receiving the decision on December 28th, exceeding the ten-day limit even considering vacation non-suspension rules for summary proceedings.
Regesto Legislator
Ufficialelocazione - deposito pigione per incertezza circa l'identità del locatore - deposito pigione deciso secondo la procedura cautelare - decreto cautelare impugnabile solo con appello nei 10 giorni - ricorso per cassazione inammissibile
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis section of the CPC was referenced when ruling on the appeal, even though the appeal was declared inadmissible.
This provision governs the allocation of procedural costs, cited in connection with the costs imposed in the final orders.
This law was cited in connection with the allocation of costs for the proceedings.
Testo completo
Incarto n. 16.2000.00005 · Lugano 23 marzo 2000/rf · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria: · Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 10 gennaio 2000 presentato da
Comunione ereditaria fu __________ composta di
__________ contro
il decreto 27 dicembre 1999 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, nella causa a procedura speciale in materia di locazione promossa con istanza 12 aprile 1999 da
__________
con la quale gli istanti hanno chiesto l'autorizzazione a depositare la pigione relativa al loro contratto di locazione, domanda accolta dal primo giudice,
esaminati gli atti,
considerato
in fatto e in diritto:
che il 15 giugno 1993 __________ e __________ __________ hanno sottoscritto con __________ __________ un contratto di locazione -annotato a Registro fondiario per la durata di 10 anni (doc. B)- avente per oggetto una casa di proprietà di quest'ultima nel Comune di __________ (doc. A);
che a seguito del decesso di __________ __________, avvenuto il 21 marzo 1998 (doc. F), tra i conduttori e gli eredi della defunta -__________ __________e la __________ __________ __________ - sono sorte contestazioni in merito al
diritto di proprietà sulla casa oggetto del contratto di locazione, avendo la defunta a suo tempo manifestato l'intenzione di farne donazione ai conduttori (doc. D e E), intenzione in seguito revocata a favore degli eredi (doc. G e I);
che a dipendenza di quest'incertezza circa l'identità del proprietario dell'immobile oggetto del contratto di locazione, quindi dell'avente diritto alle pigioni, con istanza 12 aprile 1999 __________ e __________ __________ hanno chiesto di poter depositare la pigione dal mese di aprile 1999 e sino a definizione della questione, domanda alla quale i convenuti __________ __________e la __________ __________ __________ si sono opposti;
che con il querelato giudizio il segretario assessore del Distretto di __________, sezione 4, accertata preliminarmente la propria competenza territoriale e materiale (contestata dai convenuti) a pronunciarsi sulla domanda di deposito della pigione formulata dagli istanti sulla base dell'art. 96 CO, ritenuta la richiesta fondata non essendo chiara l'identità del proprietario dell'ente locato e risultando tuttora iscritta a registro fondiario la defunta __________ __________, ha ordinato il deposito delle pigioni presso l'Ufficio di conciliazione di __________ a far tempo dal mese di aprile 1999 e sino a definizione della proprietà dell'immobile;
che con ricorso per cassazione 10 gennaio 2000 __________ __________ e la __________ __________ __________ sono insorti contro il predetto giudizio sulla base dei titoli di cassazione di cui alle lettere f) e g) dell'art. 327 CPC;
che con osservazioni 4 febbraio 2000 la controparte postula la reiezione del gravame eccependo innanzitutto la tardività e l'irricevibilità;
che l'azione promossa dagli istanti sulla base dell'art. 96 CO, disposto che contiene un esplicito rinvio all'art. 92 CO, è trattata in base agli art. 376 segg. CPC (*Dei procedimenti cautelari*) ai quali rinvia l'art. 458 cpv. 1 CPC, concernente proprio il deposito di denaro, di merci o di oggetti ai sensi degli art. 92 e 93 CO;
che l'impugnazione di decisioni cautelari avviene sempre - indipendentemente dal valore della litenella forma dell'appello (art. 382 CPC);
che pertanto il ricorso per cassazione presentato dai convenuti è inammissibile;
che comunque, a prescindere dalla forma scelta, l'impugnazione deve essere considerata tardiva;
che infatti la procedura per l'adozione di provvedimenti cautelari è retta dal rito sommario con la conseguenza che il termine per l'appello è ridotto a 10 giorni (art. 370 cpv. 2 CPC), non sospesi dalle ferie (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 382, m. 5);
che in concreto, per stessa ammissione dei ricorrenti, il decreto dedotto in cassazione è loro pervenuto il 28 dicembre 1999, mentre il ricorso è stato spedito solo il 10 gennaio 2000 (data del timbro postale), ossia oltre il termine di legge.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l'art. 148 CPC e la LTG
pronuncia:
1. Il ricorso per cassazione 10 gennaio 2000 di __________ __________ e __________ __________ __________ è irricevibile.
2. Le spese del presente giudizio, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 200.-
b) spese fr. 50.-
fr. 250.-
già anticipate dai ricorrenti, rimangono a loro carico in solido con l'obbligo pure solidale di versare alla controparte fr. 300.- a titolo di ripetibili di questa sede.
3. Intimazione a:
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria