Vehicle Repair Payment Claim Cassation Appeal Nullification
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe lower court had granted a claim for payment of an outstanding balance for vehicle repairs, which was upheld based on documentation provided by the claimant, as the defendant failed to appear and contest the claim. The appellate court reviewing the subsequent cassation appeal declared the appeal null because the appellant failed to specify the factual or legal grounds for challenging the decision, instead presenting new contentions regarding the underlying claim which are impermissible at this stage, thereby preventing the court from evaluating any potential grounds for annulment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 329 cpv. 2 CPC, Art. 321 cpv. 1 lett. b CPC, Art. 331 cpv. 1 CPC, Art. 148 CPC, art. 313 bis CPC, art. 327 segg. CPC; Vehicle Repair Payment Claim Cassation Appeal Nullification: The appellate court reviewing the subsequent cassation appeal declared the appeal null because the appellant failed to specify the factual or legal grounds for challenging the decision, instead presenting new contentions regarding the underlying claim which are impermissible at this stage, thereby preventing the court from evaluating any potential grounds for annulment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis provision is cited in the reasoning to explain the requirements for a valid cassation appeal, leading to the nullity declared in the operative part.
This provision is cited in the reasoning to explain why the new allegations made by the appellant could not be considered.
This provision is cited as the basis for deciding the rejection of the appeal without notifying the counterparty because it was deemed inadmissible (null).
This provision is cited in conjunction with Art. 313 bis CPC to confirm the applicability of the simplified rejection procedure to the cassation appeal.
This provision dictates the rule for allocating costs based on the outcome of the judgment (soccombenza), which is applied in order 2.
These articles define the general procedural framework for the cassation appeal that the court is ruling upon.
Testo completo
Incarto n. 16.2000.00002 · Lugano 17 marzo 2000 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria: · Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 21 dicembre 1999 presentato da
__________, contro
la sentenza 17 dicembre 1999 del Giudice di pace del circolo del _____ nella causa a procedura inappellabile promossa con istanza 8 novembre 1999 da
__________
con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 1'565.- oltre interessi nonché il
rigetto dell'opposizione interposta dal convenuto al PE no. __________ dell'UE di Lugano,
domande accolte dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
che con istanza 8 novembre 1999 __________ o ha convenuto in giudizio __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 1'565.- a saldo della fattura 28 agosto 1997 emessa per riparazioni effettuate sul veicolo di quest'ultimo;
che con il querelato giudizio il primo giudice, giudicando sulla base della documentazione prodotta dalla parte istante, ha accolto la domanda avendo quest’ultima sufficientemente comprovato il suo credito, rimasto incontestato dal convenuto che non ha presenziato al contraddittorio;
che con scritto 21 dicembre 1999 __________ è insorto contro il predetto giudizio;
che giusta l’art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione, per esser considerato valido, deve contenere le domande di ricorso nonché i motivi di fatto e di
diritto sui quali lo stesso si fonda precisando (o almeno illustrando) il motivo di cassazione invocato, caso contrario l’atto è nullo (cpv. 3);
che nel caso concreto il contenuto dello scritto 21 dicembre 1999 del ricorrente non supera la soglia imposta dalla procedura per essere trattato come ricorso per cassazione;
che infatti, invece di indicare a questa Camera le sue critiche alla decisione del giudice di pace relativamente agli accertamenti istruttori (risultanti dalle prove) o riguardanti l’applicazione di norme di diritto, il ricorrente si limita ad esporre -peraltro per la prima volta e quindi tardivamente, l'art.
321 cpv. 1 lett. b CPC vietando alle parti di addurre in questa sede nuovi
fatti, prove o eccezionile proprie contestazioni in merito alla pretesa avversaria;
che è quindi impossibile individuare e decidere i presupposti di un eventuale annullamento del giudizio impugnato;
che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;
che le spese del presente giudizio seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG
pronuncia: 1. Il ricorso 21 dicembre 1999 __________ è nullo.
2. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 50.-, sono poste a carico del ricorrente.
3. Intimazione a:
– __________
Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo del _____.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria