Social Security Contribution Enforcement Appeal Regarding Service of Process
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA party appealed a lower court's decision which granted the definitive rejection of their opposition to an enforcement procedure initiated for the collection of social security contributions, arguing they were deprived of their right to be heard because they never received the summons for the hearing. The appellate court dismissed the appeal, reasoning that the lower court correctly issued the summons via registered mail to the appellant's domicile, and according to established jurisprudence, a registered letter is deemed served on the addressee seven days after its deposit at the post office, meaning the failure to collect the notice was attributable to the appellant, thereby upholding the lower court's finding based on the presence of a valid executive title and the appellant's failure to raise valid objections.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 124 cpv. 1 CPC, Art. 331 cpv. 1 CPC, art. 313 bis CPC, art. 327 segg. CPC, art. 66 al. 1 LTF; Social Security Contribution Enforcement Appeal Regarding Service of Process: The appellate court dismissed the appeal, reasoning that the lower court correctly issued the summons via registered mail to the appellant's domicile, and according to established jurisprudence, a registered letter is deemed served on the addressee seven days after its deposit at the post office, meaning the failure to collect the notice was attributable to the appellant, thereby upholding the lower court's finding based on the presence of a valid executive title and the appellant's failure to raise valid objections.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThe court cites this article as the basis for potentially rejecting the appeal with a short motivation without notifying the counterparty if it is inadmissible or clearly unfounded, which supports the decision process, although the main ground for rejection is based on the merits/procedural adherence.
This section is cited as the general basis for the procedure followed by the Cassation Chamber concerning appeals.
Cited indirectly via Art. 313 bis CPC, indicating the applicability of the latter provision to the cassation procedure.
Cited in the reasoning to justify that the initial service of the summons was correctly executed via registered mail.
Although not explicitly cited in the final orders (which refer to 'Non si prelevano tasse e spese' without citing a specific cost article), standard practice often implies a procedural rule for costs. However, strictly adhering to the rule: no cost/fee article is explicitly cited in order 2.
Testo completo
Incarto n. 16.2000.00001 · Lugano 17 marzo 2000/rf · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria: · Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso 18 dicembre 1999 presentato da
__________ contro
la sentenza 5 dicembre 1999 del Giudice di pace del circolo della __________ nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 11 ottobre 1999 da
__________
con la quale l'istante ha chiesto il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta dall'escussa al PE no. __________dell'UEF di __________, domanda accolta dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
che con istanza 11 ottobre 1999 la Cassa cantonale di compensazione AVS ha chiesto il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato notificatole per l'incasso di fr. 397.80, corrispondenti al contributo personale dovuto per il 1997;
che a valere quale titolo esecutivo l'istante ha prodotto la decisione di fissazione dei contributi AVS 24 dicembre 1998 regolarmente passata in giudicato;
che con il querelato giudizio il primo giudice, accertata la presenza agli atti di un valido titolo esecutivo al quale l'escussa, assente al contraddittorio, non ha opposto nessuna valida eccezione, ha accolto l'istanza;
che con scritto 18 dicembre 1999 __________ è insorta contro il predetto giudizio lamentando di non aver potuto partecipare all'udienza non essendole pervenuta la relativa citazione;
che al ricevimento dell'istanza 11 ottobre 1999 il giudice di pace, con ordinanza
18 ottobre 1999, ha citato le parti all’udienza di discussione per il successivo
19 novembre;
che la citazione all’udienza è stata regolarmente spedita il 20 ottobre 1999 mediante invio raccomandato n. 122 al domicilio della ricorrente, di modo che la stessa deve ritenersi siccome correttamente avvenuta avendo il primo giudice agito in ossequio alle esigenze di forma imposte dall’art. 124 cpv. 1 CPC;
che il mancato ritiro della citazione deve quindi essere addebitato alla ricorrente senza che questa possa dolersi della violazione del suo diritto di essere sentita e tantomeno ottenere che venga indetta una nuova udienza;
che infatti in simili casi, per costante giurisprudenza del Tribunale federale, l’invio si ritiene notificato al destinatario l’ultimo dei sette giorni utili durante i quali rimane depositato presso l’ufficio postale (DTF 116 Ia
90 consid. 2a; Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 124, N. 1);
che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;
che in considerazione della particolarità del caso non si prelevano tasse né spese per il presente giudizio.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC
pronuncia:
1. Il ricorso 18 dicembre 1999 __________ è respinto.
2. Non si prelevano tasse e spese per il presente giudizio.
3. Intimazione a:___________
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria