Legislator Giurisprudenza & Legislazione
16.1999.98 • TRAC TI 16.1999.98 Generato dall'IA

Lessee's Provisional Opposition to Rent Enforcement Rejected Due to Insufficient Counterclaim Evidence, Modified on Appeal for Overstated Rejection Amount

Numero d'incarto 16.1999.98
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

A lessee appealed a lower court's decision that provisionally rejected their opposition to an enforcement action initiated by the lessor for outstanding rent, based on the lease agreement constituting a valid recognition of debt. The court upheld the principle that in summary proceedings where a valid debt instrument exists, opposition can only be rejected provisionally if the debtor fails to make the existence of counterclaims, such as a claim for set-off based on improvement costs, sufficiently plausible through objective corroboration, which the lessee failed to do with self-prepared and contested documentation. However, the appellate court partially granted the appeal because the lower court rejected the opposition for an amount exceeding what the creditor had requested, modifying the rejection to the precise amount claimed by the creditor.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 82 LEF, Art. 82 cpv. 2 LEF, Art. 313bis CPC, Art. 331 cpv. 1 CPC, art. 327 segg. CPC; Lessee's Provisional Opposition to Rent Enforcement Rejected Due to Insufficient Counterclaim Evidence, Modified on Appeal for Overstated Rejection Amount: The court upheld the principle that in summary proceedings where a valid debt instrument exists, opposition can only be rejected provisionally if the debtor fails to make the existence of counterclaims, such as a claim for set-off based on improvement costs, sufficiently plausible through objective corroboration, which the lessee failed to do with self-prepared and contested documentation. However, the appellate court partially granted the appeal because the lower court rejected the opposition for an amount exceeding what the creditor had requested, modifying the rejection to the precise amount claimed by the creditor.

Parole chiave

Generato dall'IA
domanda riconvenzionale credito in esecuzione concedente di leasing opposizione contratto di locazione decisione d'esecuzione Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Generato dall'IA

Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
art. 82 LEF

The provisional rejection of the opposition was based on the existence of a valid title (lease agreement) under this article, which the appellant failed to invalidate.

art. 313bis CPC

The court decided to rule on the appeal without notifying the opposing party based on this procedural provision due to the obvious error in the lower court's decision.

art. 331 cpv. 1 CPC

The court used this provision in conjunction with Art. 313bis CPC to decide the appeal without notification.

art. 327 segg. CPC

These articles are cited as the general legal basis for the decision on the appeal (cassation/review).

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

Incarto n. 16.1999.00098 · Lugano 21 ottobre 1999/kc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria: · Petralli Zeni, vicecancelliera sedente per giudicare il ricorso per cassazione 9 ottobre 1999 presentato da

__________ contro

la sentenza 4 ottobre 1999 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 23 giugno 1999 da

__________

con la quale l’istante ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell’opposizione interposta dall’escusso al PE no. __________ dell’UE di Lugano, domanda accolta dal primo giudice, letti ed esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto: che il 23 ottobre 1998 __________ e __________ hanno sottoscritto un contratto di locazione avente per oggetto locali commerciali di proprietà di quest’ultimo a Taverne;

che con istanza 23 giugno 1999 __________ ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell’opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato notificatogli per l’incasso di pigioni rimaste scoperte;

che a valere quale riconoscimento di debito l’istante ha prodotto il contratto di locazione (doc. B);

che l’escusso ha mantenuto la propria opposizione al PE ponendo in compensazione al credito avversario una propria pretesa di fr. 4'706.25 per lavori di miglioria effettuati nell’ente locato;

che con il querelato giudizio il segretario assessore, accertata la presenza agli atti di un valido riconoscimento di debito nel contratto di locazione, ha accolto l’istanza non avendo l’escusso reso sufficientemente verosimile l’esistenza del credito posto in compensazione;

che con il presente tempestivo gravame __________ è insorto contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento: il ricorrente rimprovera al primo giudice di aver concesso il rigetto dell’opposizione per fr. 3’900.– nonostante l’istante abbia limitato la sua richiesta a fr. 2’600.–, lamenta inoltre il fatto per il primo giudice di non aver considerato la documentazione prodotta a sostegno dell’eccezione di estinzione del debito per compensazione che ripropone in questa sede;

che in presenza di un valido titolo di rigetto dell’opposizione, quale è indubbiamente il contratto di locazione prodotto dall’istante (Staehelin in Basler Kommentar zum SchKG, 1998, vol. II, N. 114 e 116 ad art. 82 LEF), il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione a meno che il debitore sollevi e giustifichi immediatamente delle eccezioni tali da invalidare il riconoscimento di debito (art. 82 cpv. 2 LEF);

che come correttamente rilevato dal primo giudice, spetta all’escusso dimostrare la verosimiglianza delle eccezioni che deduce in giudizio, ritenuto che queste non solo devono essere esposte in modo convincente ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni debbono esserci riscontri oggettivi (II Corte civile del Tribunale federale nella sentenza 13 ottobre 1986 in re H.B. c/ H.SA in Rep 1987 p. 150–151);

che trattandosi come in concreto dell’eccezione di estinzione del debito per compensazione, questa deve essere accolta nella misura in cui il credito posto in compensazione sia reso attendibile (Panchaud/Caprez, La mainlevée de l’opposition, 1980, § 36 n. 7 p. 80), ciò che impone all’escusso di rendere verosimile non solo il suo diritto a far valere la compensazione, ma anche, sulla base di giustificativi, la causa e l’importo del credito (Panchaud/ Caprez, op. cit., § 36 n. 1 e 2 p. 81);

che nel caso di specie, come ha concluso il primo giudice, poiché la documentazione prodotta dal convenuto risulta allestita dal medesimo e contestata da controparte, dev'essere considerata alla stregua di un’allegazione di parte e non può assumere valore probatorio, rispettivamente non è in grado di rendere verosimile agli occhi del giudice il credito dell'escusso;

che di conseguenza, non può essere considerato errato e tantomeno arbitrario il giudizio impugnato che ha respinto l'eccezione in esame;

che la sentenza impugnata deve nondimeno essere censurata laddove il primo giudice ha pronunciato il rigetto dell’opposizione per un importo superiore a quello chiesto dall’istante;

che di conseguenza il rigetto dell’opposizione deve essere concesso unicamente per l’importo di fr. 2’600.– richiesto correttamente dall’istante e corrispondente alle pigioni rimaste scoperte per i mesi di maggio e giugno 1999;

che in considerazione dell'esito del ricorso e delle ragioni del parziale accoglimento del ricorso, le spese processuali possono essere stabilite in misura ridotta, mentre non si giustifica l'attribuzione di indennità;

che, rilevata l'evidente inesattezza del giudizio in merito all’importo posto in esecuzione (verosimilmente dovuta a una svista del primo giudice), il ricorso –che per il resto appare manifestamente infondato– può essere deciso prescindendo dalla notifica alla controparte in applicazione dell'art. 313bis CPC e in virtù del rinvio di cui all'art. 331 cpv. 1 CPC.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC

pronuncia: I. Il ricorso 9 ottobre 1999 di __________ è parzialmente accolto.

Di conseguenza il dispositivo no. 1 della sentenza 4 ottobre 1999 del Segretario assessore della Pretura del distretto di Lugano, sezione 5 è annullato e sostituito dal seguente giudicato:

*1. L’istanza è accolta nel senso che l’opposizione interposta al PE no. __________dell’UE di Lugano è rigettata in via provvisoria, limitatamente all’importo di fr. 2’600.– oltre interessi del 5% dal 1° maggio 1999 su fr. 1’300.– e dal 1° giugno 1999 su fr. 1’300.–.*

II. Le spese e la tassa di giustizia, per complessivi fr. 80.–, da anticipare dal ricorrente, restano a suo carico.

III. Intimazione a:

– __________

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria