Appeal Dismissed for Failure to State Grounds for Cassation
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA party appealed a lower court decision that granted an opposing party the recovery of an outstanding debt of over five thousand francs for supplied goods, rejecting the defendant's claim that the debt was extinguished by a counterclaim for damages arising from defective merchandise and the supplier's failure to repair or replace the items on time. The appellate court dismissed the appeal as void because the filing failed to specify the grounds for cassation, as required by procedural rules, instead merely reiterating arguments regarding the alleged damages used to support the unproven set-off claim, thus precluding a review of the lower court's factual findings or legal application.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 329 cpv. 2 CPC, Art. 321 cpv. 1 lett. b CPC, Art. 322 CPC, Art. 329 cpv. 3 CPC, Art. 331 cpv. 1 CPC, Art. 148 CPC; Appeal Dismissed for Failure to State Grounds for Cassation: The appellate court dismissed the appeal as void because the filing failed to specify the grounds for cassation, as required by procedural rules, instead merely reiterating arguments regarding the alleged damages used to support the unproven set-off claim, thus precluding a review of the lower court's factual findings or legal application.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThe appeal was rejected as null based on this article due to insufficient statement of grounds.
Cited to support the refusal to consider new facts and evidence in the appeal.
Cited in conjunction with art. 313 bis CPC regarding the simplified rejection procedure for inadmissible appeals.
Applied to allow the Chamber to reject the appeal without notification for observations because it was inadmissible.
General reference to the rules governing the Cassation appeal procedure.
Cited in relation to the costs of the proceedings, although no costs were levied in order 2.
Testo completo
Incarto n. 16.1999.00094 · Lugano 11 ottobre 1999/kc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria: · Petralli Zeni, vicecancelliera sedente per giudicare il ricorso 4 ottobre 1999 presentato da
__________ contro
la sentenza 13 settembre 1999 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, nella causa a procedura inappellabile promossa con istanza 11 maggio 1998 da
__________ (patr. dallo studio legale __________)
con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 5’104.27 oltre accessori nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dalla convenuta al PE no. __________
dell’UE di Lugano, domande accolte dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in
diritto: che con istanza 11 maggio 1998 __________ ha convenuto in giudizio __________ - al fine di ottenere il pagamento di fr. 5’104.27 a saldo delle fatture emesse per merce fornita a quest’ultima (trattasi in particolare della fornitura di PC portatili e di componenti per computer);
che la convenuta ha contestato la pretesa avversaria ritenendola estinta per compensazione con un suo credito di importo superiore, corrispondente ai danni dalla stessa subiti a dipendenza dei difetti verificatisi nella merce fornita e della loro mancata riparazione o sostituzione entro i termini pattuiti, ciò che l’ha costretta a sostituire i PC già venduti a sue spese;
che con il querelato giudizio il primo giudice ha accolto l’istanza non avendo la convenuta comprovato il credito opposto in compensazione, ovvero i danni dalla stessa subiti a dipendenza dei difetti riscontrati nella merce vendutale dall’istante;
che con atto ricorsuale 4 ottobre 1999 __________ è insorta contro il predetto giudizio;
che giusta l’art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione, per esser considerato valido, deve contenere le domande di ricorso, nonché i motivi di fatto e di
diritto sui quali lo stesso si fonda precisando (o almeno illustrando) il motivo di cassazione invocato, caso contrario l’atto è nullo (cpv.3);
che nel caso concreto il contenuto dello scritto 4 ottobre 1999 della ricorrente non supera la soglia imposta dalla procedura per essere trattato come ricorso per cassazione;
che infatti, invece di indicare a questa Camera le sue critiche alla decisione del primo giudice relativamente alla valutazione delle prove o all’applicazione di norme di diritto, la ricorrente si limita a riproporre le proprie argomentazioni a sostegno della sua domanda di risarcimento danni da compensare con il credito rivendicato da controparte;
che quindi ci si trova nell’impossibilità di individuare e di decidere eventuali presupposti per annullare il giudizio impugnato;
che la richiesta di riesame della fattispecie alla luce di nuova documentazione o di un’eventuale nuova udienza da proporsi dinanzi a questa Camera non può essere accolta poiché contraria sia all’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC - che vieta alle parti la facoltà di addurre in questa sede nuovi fatti, prove o eccezioni
- sia alla natura di un giudizio di cassazione al quale non può tornare applicabile l’art. 322 CPC;
che il ricorso deve pertanto essere respinto in quanto nullo ai sensi dell’art. 329 cpv. 3 CPC;
che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato.
Per i quali motivi,
richiamati gli art.
327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC pronuncia: 1. Il ricorso 4 ottobre 1999 di __________.
2. Non si prelevano tasse e spese per il presente giudizio.
3. Intimazione a:
– __________
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria