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16.1999.92 • TRAC TI 16.1999.92 Generato dall'IA

Misappropriation Dismissal Justified but Notice Delay Invalidated Immediate Termination

Numero d'incarto 16.1999.92
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali a carico dell'autorità / Stato

Sintesi Legislator

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An employee, a shoemaker, was summarily dismissed by the employer for misappropriating small sums of money, an act the employee admitted to and documented. The employee sued for salary compensation for the notice period and indemnity for unjustified dismissal, which the lower court rejected, deeming the termination justified and timely despite the small amounts involved and the one-month delay between discovery of the facts (January 15) and the dismissal notice (February 16). The appellate court overturned the lower court's decision, finding the one-month delay in notifying the immediate termination manifestly erroneous under substantive law, as jurisprudence generally requires notification within two to three days unless specific justifications exist, which the employer's investigation into a colleague's unrelated matter did not constitute. Consequently, the court granted the appeal, awarded the employee the outstanding salary for the notice period less unemployment benefits received, and ordered the employer to reimburse the unemployment insurance fund for the benefits paid.

Regesto Legislator

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Art. 327 lett. g CPC, Art. 337 CO, Art. 332 cpv. 2 CPC, Art. 337c cpv. 3 CO, Art. 166 lett. d CPC, Art. 29 LADI; Misappropriation Dismissal Justified but Notice Delay Invalidated Immediate Termination: The employee sued for salary compensation for the notice period and indemnity for unjustified dismissal, which the lower court rejected, deeming the termination justified and timely despite the small amounts involved and the one-month delay between discovery of the facts (January 15) and the dismissal notice (February 16). The appellate court overturned the lower court's decision, finding the one-month delay in notifying the immediate termination manifestly erroneous under substantive law, as jurisprudence generally requires notification within two to three days unless specific justifications exist, which the employer's investigation into a colleague's unrelated matter did not constitute. Consequently, the court granted the appeal, awarded the employee the outstanding salary for the notice period less unemployment benefits received, and ordered the employer to reimburse the unemployment insurance fund for the benefits paid.

Parole chiave

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disdetta immediata prestazione dell'assicurazione contro la disoccupazione notificazione della decisione appropriazione indebita di fondi licenziamento per furto fondatezza materiale Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 327 lett. g CPC

This provision was cited in the reasoning leading to the decision to uphold the appeal, establishing the basis for the cassation review (manifestly erroneous application of substantive law).

art. 332 cpv. 2 CPC

Cited as the procedural basis allowing the Chamber to rule on the merits after accepting the appeal.

art. 417 lett. e CPC

Cited regarding costs applicable to the judgment.

art. 29 LADI

Cited in the reasoning regarding the deduction of unemployment benefits from the awarded salary claim.

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Testo completo

Incarto n. 16.1999.00092 · Lugano 18 novembre 1999/kc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria: · Petralli Zeni, vicecancelliera sedente per giudicare il ricorso per cassazione 30 settembre 1999 presentato da

__________ (rappr. __________) contro

la sentenza 20 settembre 1999 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2 nella causa a procedura speciale in materia di contratto di lavoro promossa con istanza 22 aprile 1999 da

__________ (patr. __________)

con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 7’048.09 oltre accessori a saldo delle proprie pretese salariali, domanda respinta dal primo giudice, letti ed esaminati gli atti

considerato

in fatto e in

diritto:

1. __________ è stato assunto alle dipendenze di __________ ora __________ D– in qualità di calzolaio dal 1° luglio 1997 (doc. A). Il contratto di lavoro è stato disdetto dalla datrice di lavoro con effetto immediato il 16 febbraio 1999 per violazione da parte del dipendente del dovere di diligenza e fedeltà nei suoi confronti (doc. B), in particolare per essersi indebitamente appropriato di somme di denaro (doc. D), fatti ammessi dal dipendente che il 16 febbraio 1999 ha sottoscritto una confessione dalla quale risulta che il 15 gennaio precedente si era appropriato di fr. 4.– e aveva cagionato un mancato incasso di fr. 4.90 per merce consegnata a un cliente senza ricevuta (doc. E).

2. Con istanza 22 aprile 1999 __________, contestando l'esistenza dei presupposti per un licenziamento in tronco nonché la tempestività del medesimo, ha convenuto in giudizio la sua ex datrice di lavoro al fine di ottenere il pagamento di fr. 7'048.09 corrispondenti al salario di sua spettanza per il periodo di disdetta (dal 17 febbraio al 30 aprile 1999), oltre a una mensilità a titolo di indennità per licenziamento ingiustificato.

La convenuta si è opposta alla pretesa avversaria ribadendo la legittimità della misura adottata a dipendenza della posizione dell'istante che aveva rapporti diretti con la clientela e gestiva la cassa: da qui la necessità di poter godere della massima fiducia nei suoi confronti, fiducia che peraltro essa esigeva da tutti i dipendenti come risulta dalle comunicazioni agli stessi indirizzate (doc. 1 e 2). In merito alla contestata tempestività della notifica del licenziamento, osserva che lo stesso non ha potuto essere notificato prima del 16 febbraio per non pregiudicare i controlli che essa stava svolgendo nei confronti di un altro lavoratore, resosi colpevole della sottrazione di ingenti somme di denaro.

Nella lite che oppone le parti è intervenuta anche la Cassa disoccupazione SEI la quale, con istanza 26 aprile 1999, ha rivendicato nei confronti della convenuta il pagamento delle indennità di disoccupazione pagate all'istante, per un totale di fr.

fr. 3'758.18.

3. Con il querelato giudizio il segretario assessore ha respinto l’istanza ritenendo fondato il licenziamento in tronco dell’istante. Il primo giudice, pur considerando l'esigua entità degli importi sottratti, ha ritenuto grave il comportamento del dipendente in considerazione del fatto che le appropriazioni si sono prodotte lo stesso giorno, e che egli gestiva direttamente i rapporti con la clientela e quindi con la cassa. Per quanto attiene alla pretesa tardività della disdetta il primo giudice non l'ha ritenuta tale in considerazione dei motivi addotti dalla datrice di lavoro, ovvero la sorveglianza in atto nei confronti di un collega dell'istante al quale sono state rimproverate appropriazioni più gravi.

4. Con il presente tempestivo gravame __________ è insorto contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all'art.

327 lett. g CPC. Il ricorrente rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie, per aver ritenuto giustificato e soprattutto tempestivo il suo licenziamento in tronco.

Con osservazioni 15 ottobre 1999 la controparte postula la reiezione del ricorso.

5. Giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove.

Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 122 III 130 consid. 2a con rinvii; 122 I 61 consid. 3a).

6. L'unica censura ricorsuale attiene all'applicazione dell'art. 337 CO, con particolare riguardo alla tempestività della notifica del licenziamento in tronco.

Il

diritto di una parte alla disdetta con effetto immediato deve essere esercitato entro breve termine dalla violazione contrattuale su cui si fonda la disdetta. Questo perché la continuazione del rapporto contrattuale per un tempo superiore a un breve periodo di riflessione viene di fatto a escludere l’esistenza di una situazione di gravità tale da rendere intollerabile la continuazione del contratto fino al prossimo termine di disdetta ordinaria, il che comporta la perenzione del diritto di pronunciare la disdetta per motivi gravi (DTF

97 II 146, 75 II 322, 69 II 311; II CCA 11 settembre 1998 in re B./C.,

12 marzo 1998 in re N./V., 9 marzo 1998 in re G./B. AG; Rehbinder, Schweizerisches Arbeitsrecht, 14. edizione,1999, N. 155; Streiff/von Kaenel, Arbeitsvertrag, 1992, N. 17 ad art. 337 CO; Rehbinder, in Commentario bernese, N. 16 ad art. 337 CO; Decurtins, Die fristlose Entlassung, 1981, pag. 37). Univocamente dottrina e giurisprudenza considerano che il termine per notificare formalmente la disdetta immediata deve essere di regola limitato a 2 o 3 giorni, ossia al tempo necessario per chiarire la fattispecie e per valutarne la portata (Rehbinder, op.cit., ibidem; Decurtins, op.cit., ibidem; Brühwiler, Kommentar zum Einzelarbeitsvertrag, 2. ed., n. 10 ad art. 337 CO; JAR 1990, pag. 272) rispettivamente a un tempo relativamente maggiore quando –ad esempio– datrice di lavoro è una persona giuridica affinché gli organi competenti si esprimano al proposito (Streiff/von Kaenel, op.cit., ibidem), oppure quando oggettivamente si giustifica che la parte che dà la disdetta chieda consiglio prima di notificarla alla controparte (Brunner/ Bühler/ Waeber, Commentaire du contrat de travail, 2. ed., n.

11 ad art. 337 CO).

In altre parole, non esiste un criterio fisso di valutazione; la conformità del termine all’esigenza di tempestività della notifica deve essere considerata di caso in caso, ritenuto che la parte che pronuncia la disdetta è gravata dell’onere di dimostrarne il fondamento nel suo complesso, il che include evidentemente anche la dimostrazione della tempestività della sua notifica.

Nel caso in esame, contrariamente alle considerazioni del primo giudice, il periodo intercorso fra la scoperta delle mancanze contrattuali rimproverate al lavoratore –avvenuta per stessa ammissione della datrice di lavoro il 15 gennaio 1999– e la notifica del licenziamento immediato il giorno 16 febbraio successivo (doc. B), ossia un mese più tardi, è certamente eccessivo rispetto alle caratteristiche della fattispecie, semplice e non contestata, e ai principi sopra enunciati. Né possono sovvertire questa conclusione le giustificazioni fornite dalla convenuta a giustificazione del tempo trascorso tra l'accertamento dei fatti e la notifica del licenziamento, ossia i controlli in corso sull'attività di un collega dell'istante, già perché essi non attengono al contratto di lavoro in questione, ma ad altro rapporto, del tutto indipendente dal primo. Con riferimento alla cennata *ratio* della tempestività della notifica, se ne può dedurre che il comportamento pur riprovevole dell'istante sia stato considerato dalla datrice di lavoro non talmente grave da imporre il suo allontanamento immediato dal posto di lavoro a causa della totale perdita di fiducia nei confronti del lavoratore; ciò che forse sarebbe avvenuto se le sue sottrazioni avessero avuto per oggetto altre somme di denaro.

Nell'ottica della cassazione si potrebbe considerare che il giudice del merito, anche nella valutazione della tempestività della notifica del licenziamento gode di un certo spazio di apprezzamento, proprio perché –come ricordato– non esiste un criterio fisso di valutazione. Tuttavia, a fronte dei principi giurisprudenziali citati, il fatto di ammettere come tempestiva la notifica dopo un mese dai fatti, senza motivi particolari di giustificazione, configura un'applicazione manifestamente errata del diritto sostanziale (art. 327 lett. g CPC).

7. Accogliendo il ricorso e verificati i presupposti d’applicazione dell’art. 332 cpv. 2 CPC, la Camera è tenuta a decidere il merito della controversia.

Preso atto che l'istante ha rinunciato in questa sede all'indennità per ingiusto licenziamento (art. 337c cpv. 3 CO), va considerato che la richiesta di pagamento del salario per il periodo di disdetta (dal 17 febbraio al 30 aprile 1999) trova pressoché completa conferma sulla semplice base del contratto (doc. A) che prevede un salario mensile di fr. 2'700.– per tredici mensilità: tenuto conto che per il mese di febbraio l'istante ammette di aver ricevuto fr. 1'620.– (cfr. conteggio allegato all'istanza: art. 166 lett. d CPC), il credito complessivo risulta di fr. 7'042.–.Da questo importo va dedotto quanto il lavoratore ha percepito dalla Cassa disoccupazione SEI, e meglio fr. 3'758.15 (cfr. i conteggi della Cassa per i mesi di febbraio, marzo e aprile 1999), somma per la quale egli ha perso il diritto di far valere ogni pretesa nei confronti della datrice di lavoro, stante la cessione legale prevista dall’art. 29 LADI. Ne consegue che l’istanza può essere accolta limitatamente a fr. 3'283.85 oltre interessi del 5% dal 30 aprile 1999, data di esigibilità del credito complessivo.

Alla Cassa disoccupazione SEI, che ha dichiarato il proprio intervento in lite (cfr. richiesta del 26 aprile 1999) senza che le parti vi si siano opposte, __________ dovrà rifondere l'importo citato, corrispondente alle indennità mensili, versate al lavoratore. In tal senso dev'essere accolta anche l'istanza dell'interveniente che non ha chiesto, accanto al capitale, il computo di interessi di mora, né la rifusione di indennità processuali.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 417 lett. e CPC pronuncia: I. Il ricorso per cassazione 30 settembre 1999 di __________ è accolto.

Di conseguenza la sentenza 20 settembre 1999 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2 è annullata e sostituita dal seguente giudicato:

*1. L’istanza è accolta. Di conseguenza __________ è condannata a versare a ____________________, l’importo di fr. 3'283.85 oltre interessi del 5% dal 30 aprile 1999.*

*2. Non si prelevano tasse né spese. __________ verserà all’istante fr. 300.– a titolo di indennità parziale.*

*3. L'istanza

26 aprile 1999 della Cassa disoccupazione SEI è accolta. Di conseguenza __________ è condannata a versare all'istante (interveniente in lite) la somma di fr. 3'758.15.*

II. Il presente giudizio è esente da tasse e spese di giustizia.

__________ verserà al ricorrente l’importo di fr. 200.– a titolo di indennità per questa sede.

III. Intimazione a:

– __________

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria