Legislator Giurisprudenza & Legislazione
16.1999.79 • TRAC TI 16.1999.79 Generato dall'IA

Former Employee v. Employer: Appeal Inadmissibility for Untimely Filing

Numero d'incarto 16.1999.79
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

In a labor dispute where a former employee successfully sued her ex-employer for partial payment of outstanding salary claims, the appellate court declared the employer's subsequent appeal inadmissible because it was filed after the ten-day statutory deadline for appealing decisions in special wage proceedings, even without considering that the appeal was also procedurally deficient for failing to state specific grounds of appeal.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 398 cpv. 1 CPC, Art. 418 CPC, Art. 329 cpv. 2 CPC, Art. 313 cpv. 1 CPC, Art. 417 lett. e CPC, art. 327 segg. CPC; Former Employee v. Employer: Appeal Inadmissibility for Untimely Filing: che poiché, per stessa ammissione della ricorrente, la sentenza dedotta in cassazione le è stata notificata il 2 agosto 1999 e poiché i termini non sono interrotti da ferie (art.

Parole chiave

Generato dall'IA
deposito tardivo azione parziale presupposti legali rinuncia a pretese di salario controversie di lavoro disdetta ingiustificata Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Generato dall'IA

Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
art. 417 lett. e CPC

Cited in the preamble to the judgment, this article justifies the rejection of the appeal as inadmissible because it was late.

art. 327 segg. CPC

Cited in the preamble to the judgment, these articles relate to the procedure for appeal/cassation review.

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

Incarto n. 16.99.00079 · Lugano 6 settembre 1999/rgc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria: · Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso 19 agosto 1999 presentato da

__________ contro

la sentenza 30 luglio 1999 del Pretore del Distretto di Bellinzona nella causa a procedura speciale in materia di contratto di lavoro promossa con istanza 10 giugno 1999 da

__________ rappr. __________

con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 7’743.- oltre accessori a titolo di pretese salariali, domanda accolta dal primo giudice limitatamente a fr. 2’778.15;

letti ed esaminati gli atti,

considerato

in fatto e in diritto:

che con sentenza 30 luglio 1999 il Pretore del distretto di Bellinzona, in parziale accoglimento dell’istanza inoltrata il 10 giugno 1999 da __________ nei confronti della sua ex datrice di lavoro __________ ottenere il pagamento di fr. 7’743.- a saldo delle proprie pretese salariali, ha riconosciuto fondate le pretese dell’istante limitatamente a fr. 2’778.15;

che con atto ricorsuale datato 19 agosto 1999 __________ è insorta contro il predetto giudizio;

che giusta l’art. 398 cpv.

1 CPC, applicabile a titolo di diritto suppletorio per il rinvio di cui all’art.

418 CPC, il termine per impugnare una decisione emanata nell’ambito della procedura speciale per salari e mercedi, è di 10 giorni dalla notificazione della sentenza;

che poiché, per stessa ammissione della ricorrente, la sentenza dedotta in cassazione le è stata notificata il 2 agosto 1999 e poiché i termini non sono interrotti da ferie (art.

398 bis CPC),

il ricorso spedito il 20 agosto 1999 (cfr. timbro postale) è tardivo;

che a prescindere dalla sua tardività il ricorso sarebbe in ogni caso nullo siccome non contiene le domande di ricorso, non indica i motivi di fatto e di diritto sui quali lo stesso si fonda e neppure precisa (o almeno descrive) il motivo di cassazione invocato (art. 329 cpv. 2 CPC);

che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 313 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato,

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC e l’art. 417 lett. e CPC pronuncia: 1. Il ricorso 19 agosto 1999 __________ è irricevibile in quanto tardivo.

2. Il presente giudizio è esente da tasse e spese.

3. Intimazione a:

__________

Comunicazione alla Pretura del distretto di Bellinzona

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria