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16.1999.77 • TRAC TI 16.1999.77 Generato dall'IA

Appellant v. Insurance Company (Traffic Accident Claim Annulment)

Numero d'incarto 16.1999.77
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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An appellant sought damages from an insurance company following a 1992 traffic accident, but the lower court dismissed the claim because the appellant was absent from the hearing, the submission was largely incomprehensible, and the documentation was inadequate to prove any credit, despite acknowledging some prior settlement. The appellate court, treating the appellant's subsequent correspondence as a request for annulment, reasoned that while the appeal did not clearly articulate grounds for cassation under the relevant article, the initial judgment was flawed because the appellant, who was unrepresented, suffered prejudice from the rejection of the claim based solely on non-attendance and unclear submissions, warranting annulment of the judgment and the case's return to the lower court to properly issue the statutory warning to clarify the claims according to procedural rules.

Regesto Legislator

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Art. 327 CPC, Art. 4 Cost, Art. 115 cpv. 3 CPC, Art. 292 CPC, Art. 39 cpv. 2 CPC, Art. 143 cpv. 1 CPC; Appellant v. Insurance Company (Traffic Accident Claim Annulment): The appellate court, treating the appellant's subsequent correspondence as a request for annulment, reasoned that while the appeal did not clearly articulate grounds for cassation under the relevant article, the initial judgment was flawed because the appellant, who was unrepresented, suffered prejudice from the rejection of the claim based solely on non-attendance and unclear submissions, warranting annulment of the judgment and the case's return to the lower court to properly issue the statutory warning to clarify the claims according to procedural rules.

Parole chiave

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risarcimento dei danni da incidente stradale compagnie di assicurazione norme di procedura presupposti legali insinuazione del credito decisione motivata Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 39 cpv. 2 CPC

Cited in the reasoning as the imperative rule guaranteeing procedural regularity, which justified the annulment of the lower court's decision (Order 1).

art. 143 cpv. 1 CPC

Cited in the reasoning regarding the grounds for annulling the judgment due to a procedural defect causing prejudice (Order 1).

art. 4 Cost

Mentioned in the reasoning to counter the claim of violating the right to be heard, but not explicitly used in the dispositive orders other than by context of procedural review.

art. 327 CPC

Cited in the reasoning to evaluate the grounds for cassation, which were not found, leading to the decision based on procedural irregularity (Order 1).

art. 115 cpv. 3 CPC

Mentioned in the reasoning as a procedure the lower court could have prudently applied but did not, leading to the need for annulment (Order 1).

art. 292 CPC

Mentioned in the reasoning regarding the form and substance requirements for claims, which were not met by the appellant, justifying procedural remedies (Order 1).

art. [No specific article cited for costs]

Order 3 states that no taxes or costs are levied for the present judgment.

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Testo completo

Incarto n. 16.99.00077 · Lugano 19 agosto 1999/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Chiesa, presidente Cocchi e Giani

segretaria: · Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 13 agosto 1999 presentato da

__________ contro

la sentenza 11 agosto 1999 del segretario assessore della Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud promossa con istanza 25 febbraio 1998 dal ricorrente contro

__________

chiedente il versamento a titolo di risarcimento danni di una somma imprecisata;

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

che, a seguito di un incidente della circolazione avvenuto nel 1992, l'istante si considera creditore nei confronti della compagnia d'assicurazioni per una serie di poste di danni da lui sofferti;

che almeno parte del credito da lui vantato è stato tacitato dalla convenuta, come attesta il formulario sottoscritto dall'istante il 7 luglio 1994 (doc. 1) e come lui stesso ammette;

che, con la sentenza impugnata, il segretario assessore della Pretura ha considerato che, in assenza dell'istante dal contraddittorio, non è stato possibile chiarire il contenuto della sua domanda giudiziale, mentre la documentazione da lui prodotta si è rivelata in parte incomprensibile e, per altra parte, inidonea a comprovare qualsiasi credito dell'istante;

che la lettera 13 agosto 1999 di __________ (seguita da successivi esposti alla Pretura di Mendrisio-sud e a questa Camera), nel dubbio, può essere considerata alla stregua di un ricorso per cassazione;

che tuttavia, la fitta prosa del ricorrente, non configura in modo evidente nessun motivo di cassazione fra quelli esaustivamente previsti dall'art. 327 CPC;

che l'unico accenno a una pretesa irregolarità del processo può essere individuata nell'opinione che "una sentenza dovrebbe essere trattata dopo opportuni contatti dalle parti" (pag. 4);

che, per contro, non risulta affatto che il giudice abbia disatteso il diritto delle parti di essere sentite (art. 4 Cost);

che infatti, le parti sono state regolarmente e tempestivamente citate al contraddittorio per il 4 maggio 1998, rispettivamente per il 13 maggio, dopo l'accoglimento di un'istanza di rinvio della __________

che comunque, malgrado la sua assenza dall'udienza, l'istante aveva già proposto le sue allegazioni in forma scritta con l'allegato introduttivo;

che, ciò nonostante, tenuto conto dell'oggettiva incomprensibilità dell'istanza, ci si poteva attendere da parte del primo giudice una prudente applicazione dell'art. 115 cpv. 3 CPC, affinché le generiche pretese dell'istante fossero chiarite e presentate conformemente alle indicazioni dell'art. 292 CPC;

che, in ogni modo, avendo il segretario assessore dovuto constatare che l'allegato in esame non corrisponde alle esigenze processuali né per la forma, né nella sostanza, ma comunque sottintende l'intenzione di chiedere un risarcimento danni a seguito di un incidente sul quale non esistono dubbi, s'imponeva l'applicazione dell'art.

39 cpv. 2 CPC, norma di carattere imperativo a garanzia della regolarità del processo;

che, in presenza di una simile fattispecie, la sentenza e tutti gli atti di procedura vanno annullati se il vizio ha causato alla parte sprovvista di patrocinatore un pregiudizio cui si può rimediare solo con l'annullamento (art. 143 cpv. 1 CPC) (Cocchi / Trezzini, art. 39 CPC, n. 5);

che tale pregiudizio si individua nella decisione pretorile di reiezione dell'istanza, pronunciata sulla sola base degli atti, in seguito all'assenza dell'istante dalla discussione;

che si giustifica pertanto il rinvio della causa alla Pretura affinché notifichi all'istante la diffida di legge;

che, rilevata d'ufficio l'irregolarità del giudizio, la notifica del ricorso alla controparte per eventuali osservazioni perde significato e il ricorso può essere evaso senz'altro (CCC 23 giugno 1993, in re P. / S.);

che, vista la particolarità del caso, non si prelevano spese né tassa di giustizia, né si giustifica l'assegnazione di un'indennità al ricorrente.

Per i quali motivi,

pronuncia:

1. La sentenza 11 agosto 1999 del Segretario assessore della pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud è annullata.

2. L'incarto è ritornato alla stessa autorità perché proceda nel senso dei considerandi.

3. Non si prelevano tassa né spese per il presente giudizio.

4. Intimazione: -__________

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria