Appeal Concerning Judicial Fee Enforcement and Validity of Enforcement Title
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA party appealed a lower court's summary decision that upheld the definitive rejection of their opposition to an enforcement order seeking payment of judicial fees, arguing errors in the application of procedural and substantive law, particularly concerning the validity of the enforcement title and the scope of the lower court's review in summary proceedings. The appellate court partially granted the appeal, annulling the prior decision to definitively reject the opposition concerning a CHF 200 portion of the claim because no enforceable title existed for the related executive costs, while affirming the rejection for the remainder, finding that the lower court correctly verified the existence of the enforceable title (a final State Council resolution for the judgment fee) and appropriately limited its review to exceptions allowed under enforcement law, despite a procedural lapse in failing to draft a proper hearing minute.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 327 lett. g CPC, Art. 327 CPC, Art. 285 cpv. 2 lett. e per, Art. 80 LEF, Art. 81 LEF, Art. 285 cpv. 2 CPC; Appeal Concerning Judicial Fee Enforcement and Validity of Enforcement Title: The appellate court partially granted the appeal, annulling the prior decision to definitively reject the opposition concerning a CHF 200 portion of the claim because no enforceable title existed for the related executive costs, while affirming the rejection for the remainder, finding that the lower court correctly verified the existence of the enforceable title (a final State Council resolution for the judgment fee) and appropriately limited its review to exceptions allowed under enforcement law, despite a procedural lapse in failing to draft a proper hearing minute.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThe final order rules on the rejection of the opposition based on this article, although partially limited.
Cited in the reasoning as the procedural requirement that the lower court failed to meet (not drafting a hearing record), which contributed to the partial annulment.
Cited in the reasoning as the basis for apportioning the court fee (tassa di giustizia) in light of the partial success.
Cited in the reasoning as the procedural basis allowing the Chamber to decide the appeal rejection without response from the counterparty if manifestly unfounded (though ultimately the appeal was partially upheld).
Cited in the reasoning as the provision making Art. 313 bis CPC applicable to the cassation appeal procedure.
Cited as the general legal basis for the cassation appeal procedure under which the partial decision is rendered.
Cited in the reasoning to justify awarding an indemnity (fr. 20.–) to the winning party.
Cited in the reasoning regarding the calculation basis for the court fee (tassa di giustizia).
Testo completo
Incarto n. 16.99.00073 · Lugano 17 settembre 1999/kc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria: · Petralli Zeni, vicecancelliera sedente per giudicare il ricorso per cassazione 22 luglio 1999 presentato da
__________ contro
la sentenza 30 giugno 1999 del Giudice di pace del circolo di Balerna nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 26 gennaio 1999 da
__________ (rappr. __________)
con la quale l’istante ha chiesto il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dalla convenuta al PE no. __________dell’UEF di Mendrisio, domanda accolta dal primo
giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in
diritto: che con istanza 26 gennaio 1999 lo __________, per il tramite dell’Ufficio esazione e condoni, ha chiesto il rigetto dell’opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato notificatole per l’incasso di fr. 200.– corrispondenti alle spese e tassa di giudizio poste a carico di quest’ultima con risoluzione 18 febbraio 1998 del Consiglio di Stato, decisione regolarmente passata in giudicato e che l’istante ha prodotto a valere quale titolo esecutivo;
che con il querelato giudizio il primo giudice, accertata la presenza agli atti di un valido titolo esecutivo, ha accolto l’istanza;
che con atto ricorsuale 22 luglio 1999 __________ è insorta contro la sentenza del giudice di pace postulandone l’annulla-mento siccome frutto di un’errata e arbitraria applicazione di norme di diritto procedurale e materiale;
che giusta l’art. 327 lett. g CPC, disposto sul quale la ricorrente fonda implicitamente il proprio gravame, una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove;
che la pretesa carente indicazione delle norme di legge applicate nella sentenza impugnata non rappresenta né motivo di cassazione (art. 327 CPC), né motivo di nullità della sentenza, bastando a tal proposito l'esposizione dei motivi di
diritto (art. 285 cpv. 2 lett. e per analogia);
che comunque il giudice di pace ha correttamente indicato l'applicazione dell'art.
80 LEF su cui si regge il rigetto definitivo dell'opposizione;
che –riguardo alla motivazione della sentenza– trattandosi di una domanda di rigetto definitivo dell’opposizione, quindi sottoposta a una procedura di tipo sommario, il giudice si limita a verificare l’esistenza di un valido titolo esecutivo e il benfondato delle eccezioni che l’escusso può sollevare nei limiti di quelle previste dall’art. 81 LEF, mentre non è tenuto a esaminare il merito della vertenza, questione questa che esula dalle sue competenze;
che in concreto la sentenza dedotta in cassazione, ancorché succinta, contiene una motivazione che può essere considerata sufficiente in quanto risponde ai due quesiti fondamentali, ovvero si esprime in merito all’esistenza di un titolo esecutivo e alla fondatezza delle eccezioni sollevate dall’escussa che il giudice non ha considerato siccome non rientrano tra quelle previste dall’art.
81 LEF, mentre quella relativa alla pretesa sospensione del pagamento, fino all'emanazione di un sentenza concernente l'escussa da parte del Tribunale federale, non è stata provata;
che, contrariamente all'assunto ricorsuale, l'indicazione dei rimedi di diritto non è prevista dal codice di rito civile (art. 285 cpv. 2 CPC);
che in merito all’esigibilità del credito posto in esecuzione, va rilevato che questa deve essere data al momento dell’inoltro della domanda di esecuzione (Panchaud/Caprez, La mainlevée de l’opposition, 1980, § 155 e § 14), ciò che era sicuramente il caso in concreto;
che per il resto, le censure proposte dalla ricorrente (in parte già esposte in prima sede) attengono al merito della controversia, ossia ai motivi che hanno portato alla decisione del Consiglio di Stato per la quale è stata emessa la tassa di giustizia posta in esecuzione;
che tali e altre questioni sollevate non sono in grado di modificare il giudizio impugnato, né la ricorrente –come parrebbe sostenere– ha saputo comunque rendere verosimili ulteriori fatti, come la pretesa errata indicazione sul procedere contenuta in una decisione del Dipartimento istruzione e cultura, ciò che l'avrebbe indotta ad atti giuridici inutili;
che la lamentata irregolarità dell'udienza di contraddittorio non è data: infatti, le parti vi sono state regolarmente citate e –assente il rappresentante del creditore– l'escussa ha avuto la possibilità di produrre un esposto scritto delle sue allegazioni, come descritto in sentenza: il suo diritto di essere sentita non è così stato leso;
che ciò nonostante dev'essere rimproverato al primo giudice di non aver steso un verbale d'udienza, esigenza procedurale (art. 298 cpv. 1 CPC) in grado di attestare l'avvenuto rispetto del contraddittorio che, nel caso concreto, emerge (quasi casualmente) soltanto dalla dichiarazione del giudice di pace, in calce all'allegato prodotto dall'escussa;
che dev'essere accolta la censura relativa alle spese esecutive di fr. 30.– per le quali il primo giudice ha accordato il rigetto definitivo dell'opposizione: per questa parte del credito posto in esecuzione non esiste infatti titolo che permetta l'applicazione dell'art. 80 LEF;
che la tassa di giustizia applicata e pari a fr. 55.– è conforme all'art. 48 OTLEF che prevede una tassa da fr. 40.– a fr. 150.– fino a un valore di causa di fr. 1'000.–, ma s'impone una ripartizione della stessa che tenga conto della parziale soccombenza dell'istante (art. 148 cpv. 2 CPC);
che l’art. 62 cpv. 1 OTLEF dà al giudice la possibilità di condannare la parte soccombente a pagare un’equa indennità come risarcimento degli inconvenienti alla parte vincente, ragione per la quale il riconoscimento all’istante di un’indennità di fr. 20.– non appare arbitrario, tanto più che, diversamente da quanto previsto in ambito federale, la LALEF non contiene nessuna disposizione che escluda il riconoscimento di ripetibili allo Stato;
che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;
che nulla muta al proposito l'accoglimento del ricorso per quanto riguarda una minima parte dell'importo contestato;
che in considerazione della particolarità del caso non si prelevano tasse né spese per il presente giudizio.
Per i quali motivi,
richiamati gli art.
327 segg. CPC
pronuncia: I. Il ricorso 22 luglio 1999 __________ è parzialmente accolto.
Di conseguenza la sentenza 30 giugno 1999 del Giudice di pace del circolo di Balerna è annullata e sostituita dalla presente pronuncia:
*1. L'istanza è accolta: l'opposizione interposta dalla parte convenuta al precetto esecutivo no. __________ dell'Ufficio esecuzione e fallimenti di Mendrisio è rigettata in via definitiva limitatamente all'importo di fr. 200.–*
*2. La tassa di giustizia di fr. 55.– da anticipare dalla parte istante è a carico della convenuta per fr. 35.– e per il resto a carico dell'istante. __________ rifonderà a controparte fr. 20.– di indennità.*
II. Non si prelevano tasse né spese per il presente giudizio.
III. Intimazione a:
– __________
Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Balerna.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria