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16.1999.70 • TRAC TI 16.1999.70 Generato dall'IA

Appeal Nullity for Defective Cassation Grounds in Lease Execution Opposition

Numero d'incarto 16.1999.70
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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The situation involved an appeal against a lower court's decision which had granted the definitive rejection of an opposition to an execution proceeding seeking collection of an amount recognized in a prior conciliation agreement concerning a lease. The appellate court deemed the appeal null and void because the filing failed to meet the formal requirements for a cassation appeal under the relevant code, specifically lacking the necessary statement of factual and legal grounds for challenging the decision, instead merely asserting a general right to appeal and complaining about the omission of remedies in the lower ruling, which is not a formal requirement in civil matters.

Regesto Legislator

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Art. 329 cpv. 2 CPC, Art. 285 cpv. 2 CPC, Art. 117 CPC, Art. 329 cpv. 3 CPC, Art. 313 cpv. 1 CPC, art. 313 bis CPC; Appeal Nullity for Defective Cassation Grounds in Lease Execution Opposition: The appellate court deemed the appeal null and void because the filing failed to meet the formal requirements for a cassation appeal under the relevant code, specifically lacking the necessary statement of factual and legal grounds for challenging the decision, instead merely asserting a general right to appeal and complaining about the omission of remedies in the lower ruling, which is not a formal requirement in civil matters.

Parole chiave

Generato dall'IA
nullità delle intese motivi di cassazione contratto di locazione impugnabilità della decisione di rinvio bene impignorabile eccezione di incostituzionalità Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 329 cpv. 3 CPC

The appeal was declared null (nullo) based on this provision regarding defective content.

art. 313 bis CPC

Applied to allow the court to reject the appeal with a short reasoned decision without serving the counterparty.

art. 327 segg. CPC

These articles were referenced in the preamble to the operative part, indicating the general procedural framework for the decision on the appeal.

art. 117 CPC

Although mentioned as a procedural violation (use of German language), this article was not explicitly cited in the numbered orders, thus it is excluded based on the strict rule.

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Testo completo

Incarto n. 16.99.00070 · Lugano 29 luglio 1999/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Chiesa, presidente Cocchi e Giani

segretaria: · Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso 2 luglio 1999 presentato da

__________ contro

la sentenza 21 giugno 1999 del Giudice di pace del circolo di Agno nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 12 marzo 1999 da

__________

con la quale gli istanti hanno chiesto il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dalla convenuta al PE no. __________ dell’UE di Lugano, domanda accolta dal primo giudice,

letti ed esaminati gli atti,

considerato

in fatto e in diritto:

che con istanza 12 marzo 1999 __________ e __________ hanno chiesto il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato notificatole per l’incasso di fr.1’800.-, corrispondenti a quanto loro riconosciuto dall’escussa nell’ambito di una transazione conclusa dinanzi all’Ufficio di conciliazione in materia di locazione di __________a;

che con il querelato giudizio il primo giudice, accertata la presenza agli atti di un valido titolo esecutivo, ha accolto l'istanza;

che con scritto 2 luglio 1999 __________ insorge contro il predetto giudizio;

che giusta l’art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione, per esser considerato valido, deve contenere le domande di ricorso nonché i motivi di fatto e di

diritto sui quali lo stesso si fonda precisando (o almeno illustrando) il motivo di cassazione invocato, caso contrario l’atto è nullo (cpv.3);

che nel caso concreto il contenuto dello scritto 2 luglio 1999 della ricorrente non supera la soglia imposta dalla procedura per essere trattato come ricorso per cassazione;

che infatti, invece di indicare a questa corte le sue critiche alla decisione del giudice di pace relativamente agli accertamenti istruttori (risultanti dalle prove) o riguardanti l’applicazione di norme di diritto, la ricorrente si limita a formulare una dichiarazione di ricorso lamentando la mancata indicazione dei rimedi di diritto;

che quindi questa Camera è nell’impossibilità di individuare e di decidere eventuali presupposti del richiesto annullamento del giudizio impugnato;

che contrariamente a quanto quanto vale -in linea di principionell’ambito del

diritto pubblico, nel diritto civile l’indicazione dei rimedi di diritto non rappresenta presupposto formale della sentenza ai sensi dell’art. 285 cpv. 2 CPC (Cocchi/Trezzini, CPC, n. 5 ad art. 285);

che il ricorso, a prescindere dalla sua redazione in lingua tedesca e quindi in contrasto con quanto dispone l’art. 117 CPC, deve pertanto essere respinto in quanto nullo ai sensi dell’art. 329 cpv. 3 CPC;

che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 313 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si riveli inammissibile o manifestamente infondato;

che in considerazione della particolarità della fattispecie non si prelevano tasse né spese di giustizia.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC

pronuncia:

1. Il ricorso 2 luglio 1999 di __________ è nullo.

2. Non si prelevano tasse né spese per il presente giudizio.

3. Intimazione a:

- __________

Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Agno

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria