Buyer's Default Penalty Appeal Dismissed for Insufficient Grounds
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn appeal sought the annulment of a lower court decision that partially upheld a claim for a contractual penalty of CHF 2,200, plus interest, arising from the buyer's refusal to take delivery of a vehicle purchased under a contract stipulating such a penalty for default; the appellate court declared the appeal null because the appellant failed to properly articulate specific grounds of fact or law as required by procedural rules, instead merely reasserting their version of the facts and contesting the lower court's factual findings and legal application, thereby rendering it impossible to review the merits of the requested annulment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 329 cpv. 2 CPC, Art. 331 cpv. 1 CPC, Art. 148 CPC, art. 327 segg. CPC; Buyer's Default Penalty Appeal Dismissed for Insufficient Grounds: 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 23 gennaio 1999 __________ è nullo.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThe court cited this provision as the legal basis for addressing the cassation appeal, although the appeal was ultimately declared null.
This article was cited for the decision regarding costs in the present judgment.
This law was cited for the decision regarding costs in the present judgment.
Testo completo
Incarto n. 16.99.00007 · Lugano 1. febbraio 1999/kc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria: · Petralli Zeni, vicecancelliera sedente per giudicare il ricorso 23 gennaio 1999 presentato da
__________ contro
la sentenza 15 gennaio 1999 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Riviera nella causa a procedura inappellabile promossa con istanza 30 ottobre 1998 da
__________ (patr. __________)
con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 2’300.- oltre accessori nonché il rigetto dell’opposizione interposta dal convenuto al PE no. __________dell’UEF di Locarno, domande parzialmente accolte dal primo giudice, letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in
diritto:
che con istanza 30 ottobre 1998 il Garage __________ di __________ ha convenuto in giudizio __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 2’300.-, pari alla pena convenzionale del 15% pattuita nel contratto di compravendita 10 novembre 1997 con il quale il convenuto ha acquistato dall’istante un veicolo Piaggio di tipo “Big Dek” al prezzo di fr. 14’800.-, veicolo che nonostante l’esplicita offerta di consegna da parte del venditore, il convenuto non ha più voluto ritirare;
che il convento si è opposto alla pretesa avversaria;
che con il querelato giudizio il primo giudice, previa valutazione delle risultanze istruttorie dalle quali ha dedotto l’effettiva conclusione di un contratto di compravendita tra le parti avente per oggetto un veicolo del valore di fr. 14’800.-, ha accolto l’istanza limitatamente a fr. 2’200.- oltre interessi del 5% dal 2 febbraio 1998, pari alla pena convenzionale del 15 % pattuita dalle parti in caso mora dell’acquirente nell’accettazione della cosa;
che con atto ricorsuale 23 gennaio 1999 __________ è insorto contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento;
che giusta l’art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione, per esser considerato valido, deve contenere le domande di ricorso nonché i motivi di fatto e di
diritto sui quali lo stesso si fonda precisando (o almeno illustrando) il motivo di cassazione invocato, caso contrario l’atto è nullo (cpv.3);
che nel caso concreto il contenuto dello scritto 23 gennaio 1999 del ricorrente non supera la soglia imposta dalla procedura per essere trattato come ricorso per cassazione;
che infatti, invece di indicare a questa Camera le sue critiche alla decisione del segretario assessore relativamente agli accertamenti istruttori (risultanti dalle prove) o riguardanti l’applicazione di norme di diritto, il ricorrente si limita a riproporre la propria versione dei fatti contestando quella fornita da controparte;
che è quindi impossibile individuare e decidere eventuali presupposti del richiesto annullamento del giudizio impugnato;
che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;
che vista la particolarità della fattispecie non si prelevano spese né tasse di giustizia.
Per i quali motivi,
richiamati gli art.
327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 23 gennaio 1999 __________ è nullo.
2. Non si prelevano spese per il presente giudizio.
3. Intimazione:
– __________ __________
Comunicazione alla Pretura del distretto di Riviera.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria