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16.1999.65 • TRAC TI 16.1999.65 Generato dall'IA

Representation Authority in Enforcement Proceedings

Numero d'incarto 16.1999.65
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio struck_off
Spese processuali a carico dell'autorità / Stato

Sintesi Legislator

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The appellant challenged a lower court decision that granted the opposing party's claim for payment of Fr. 5,476.75 plus accessories and rejected the appellant's opposition to an enforcement proceeding, arguing that the initial claim was invalid because the individuals signing the initiating document lacked the proper representation authority for the corporate entity involved, as evidenced by a Commercial Register extract showing a collective signature requirement. The court reasoned that procedural prerequisites, like proper legal representation, must be checked ex officio at any stage of the proceedings; since the entity in question required dual authorization and the signatory present at the proceedings was not listed as an authorized representative in the register, the initial claim was deemed void, rendering all subsequent procedural acts, including the lower court's judgment, null and void.

Regesto Legislator

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Art. 327 lett. g CPC, Art. 64 cpv. 1 CPC, Art. 142 cpv. 1 lett. a CPC, Art. 142 cpv. 2 CPC, Art. 148 CPC, art. 327 segg. CPC; Representation Authority in Enforcement Proceedings: 5,476.75 plus accessories and rejected the appellant's opposition to an enforcement proceeding, arguing that the initial claim was invalid because the individuals signing the initiating document lacked the proper representation authority for the corporate entity involved, as evidenced by a Commercial Register extract showing a collective signature requirement. The court reasoned that procedural prerequisites, like proper legal representation, must be checked ex officio at any stage of the proceedings; since the entity in question required dual authorization and the signatory present at the proceedings was not listed as an authorized representative in the register, the initial claim was deemed void, rendering all subsequent procedural acts, including the lower court's judgment, null and void.

Parole chiave

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procedura esecutiva rappresentanza legale rappresentante autorizzato opposizione persona giuridica presupposto processuale Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 142 cpv. 2 CPC

Applied by the Court to declare the initial application null due to the lack of a procedural prerequisite (lack of proper representation).

art. 327 segg. CPC

Cited in the preamble as the basis for the cassation appeal procedure being judged.

art. 148 CPC

Cited in the preamble regarding the imposition of costs for the present judgment.

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Testo completo

Incarto n. 16.99.00065 · Lugano 29 settembre 1999/kc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria: · Petralli Zeni, vicecancelliera sedente per giudicare il ricorso per cassazione 30 giugno 1999 presentato da

__________ (patr. __________) contro

la sentenza 11 giugno 1999 del Pretore della giurisdizione di Mendrisio nord nella causa a procedura inappellabile promossa con istanza 26 aprile 1999 da

__________

con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 5’476.75 oltre accessori nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dalla convenuta al PE no. __________ dell’UEF di Mendrisio, domande accolte dal primo giudice, letti ed esaminati gli atti

considerato

in fatto e in

diritto: che con istanza 26 aprile 1999 __________ ha convenuto in giudizio la ditta __________, ora __________, al fine di ottenere il pagamento di fr. 5’476.75 a saldo di fatture emesse per la fornitura di merce a quest’ultima (doc. B–G);

che con il querelato giudizio il primo giudice, giudicando sulla base della documentazione prodotta dall’istante e rimasta incontestata dalla convenuta che non ha presenziato al contraddittorio, ha accolto l’istanza;

che con il presente tempestivo gravame, al quale è stato concesso effetto sospensivo con decreto 7 luglio 1999, la ditta convenuta è insorta contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC: la ricorrente rimprovera al primo giudice di aver violato una norma di diritto procedurale per non avere accertato la carenza di poteri di rappresentanza delle persone che hanno sottoscritto l'istanza e di chi ha partecipato al contraddittorio in nome dell’istante, nonché di aver arbitrariamente valutato le prove;

che al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni;

che giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove;

che secondo l’art. 97 n. 4 CPC il giudice esamina d’ufficio e in ogni stadio di causa se esistono –rispettivamente se sono esistiti– i presupposti processuali tra i quali la capacità delle parti e la legittimazione dei loro rappresentanti;

che trattandosi di una persona giuridica, secondo la giurisprudenza sorta nell’ambito dell’art. 64 cpv. 1 CPC questa agisce per mezzo dei suoi organi;

che, trattandosi di società anonima, essa può essere rappresentata in giudizio dai membri del consiglio di amministrazione (organo formale);

che nella concreta fattispecie, dall’estratto del Registro di commercio di Ginevra prodotto dalla ricorrente, è emerso che uno solo dei firmatari dell’istanza (__________) era legittimato a vincolare la ditta __________ con diritto di firma collettiva a due;

che tale signor __________, che ha presenziato al contraddittorio in rappresentanza della ditta istante, non era legittimato a vincolare quest’ultima, non trattandosi di organo della stessa e, non essendo menzionato a Registro di commercio;

che pur tenendo conto del fatto che il giudice esamina la rappresentanza processuale solo in caso di dubbio, che in concreto nessuno ha sollevato, non si può fare astrazione dal fatto che trattandosi di un presupposto processuale, la sua assenza può essere rilevata in ogni stadio di causa, quindi anche in sede ricorsuale (Cocchi/Trezzini, CPC, n. 3 ad art. 142);

che gli atti di procedura sono nulli se difettano di un presupposto processuale (art. 142 cpv. 1 lett. a CPC);

che in virtù dell’art. 142 cpv. 2 CPC questa Camera non può far altro che constatare la nullità dell’istanza 26 aprile 1999 siccome sottoscritta in modo da non rappresentare la volontà della società: ne consegue la nullità di ogni atto successivo, compresa la sentenza.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG pronuncia: 1. L’istanza

26 aprile 1999 __________ è dichiarata nulla e, con essa, tutti gli atti di procedura successivi, compresa la sentenza 11 giugno 1999 del Pretore della giurisdizione di Mendrisio–Nord.

2. Tasse espese del presente giudizio, per complessivi fr. 50.– già anticipate dalla ricorrente, sono poste a carico __________ la quale rifonderà alla ricorrente fr. 200.– a titolo di ripetibili per questa sede.

3. Intimazione a:

– __________

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio–Nord.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria