Appeal Inadmissible in Parking Prohibition Summary Proceeding Due to Lack of Standing
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIn a summary proceeding seeking to prohibit the unauthorized use of a specific property parcel for vehicle parking, the lower court granted the request, allowing the property owner to post a prohibition sign. The party appealing this decision was deemed to lack standing because the procedure under the relevant article is non-contentious, designed to protect possession against an indefinite number of potential扰害者, meaning only the original petitioner can appeal if they disagree with the outcome; therefore, the appellate court declared the appeal inadmissible as the appellant was not the original applicant and any claim of superior right must be pursued in separate proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 375bis CPC, Art. 331 cpv. 1 CPC, art. 313 bis CPC; Appeal Inadmissible in Parking Prohibition Summary Proceeding Due to Lack of Standing: The party appealing this decision was deemed to lack standing because the procedure under the relevant article is non-contentious, designed to protect possession against an indefinite number of potential扰害者, meaning only the original petitioner can appeal if they disagree with the outcome; therefore, the appellate court declared the appeal inadmissible as the appellant was not the original applicant and any claim of superior right must be pursued in separate proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThe court applied this article, in conjunction with Art. 331 para. 1 CPC, to decide on the rejection of the appeal with a brief justification.
Applied in conjunction with Art. 313 bis CPC to allow the court to decide on the rejection of the appeal with a brief justification.
Although cited in the facts as the basis for the original action, it is not explicitly cited in the dispositive orders.
Testo completo
Incarto n. 16.99.00062 · Lugano 29 luglio 1999/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria: · Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 26 giugno 1999 presentato da
__________ contro
la sentenza 23 aprile 1999 del Giudice di pace del circolo del Ceresio nella causa a procedura sommaria di camera di consiglio promossa con istanza 29 ottobre 1999 da
__________ rappr. __________ o
tendente ad inibire l’uso illecito del mappale n. __________del Comune di __________o a scopo di
posteggio di veicoli (art. 375bis CPC),
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
che con istanza 29 ottobre 1998 __________ ha chiesto al Giudice di pace di vietare l’uso illecito del suo fondo n. __________a __________ a scopo di posteggio di veicoli, come consente l’art. 375bis CPC;
che con sentenza 23 aprile 1999 -esposta all’albo comunale senza essere oggetto di reclamoil primo giudice ha accolto l’istanza autorizzando __________ ad affiggere sul suo fondo un segnale di divieto di posteggio all’attenzione dei non aventi diritto con comminatoria di multa;____________________ è insorto contro il predetto giudizio chiedendo la reiezione dell’istanza;
che il ricorso, a prescindere dalle argomentazioni nello stesso contenute, deve essere dichiarato inammissibile siccome presentato da persona priva di legittimazione (Rep. 1990, 284);
che infatti, siccome l’azione di cui all’art. 375bis CPC tende a tutelare il possesso nei confronti di qualsivoglia futuro e potenziale perturbatore -ossia una cerchia indeterminata di personesiamo di fronte a una procedura non contenziosa nella quale non esiste una parte convenuta (Messaggio del 26 febbraio 1985 concernente la modificazione di alcune disposizioni del Codice di procedura civile del 17.2.1971 e del diritto giudiziario, in Verbali del Gran Consiglio, Sessione ordinaria autunnale 1987, vol. 1, p. 130);
che di conseguenza, nell’ambito di una tale causa è legittimato a ricorrere solo l’istante nel caso in cui ritenga errato il giudizio del Giudice di pace;
che chi pretende di aver un miglior diritto sull’area in questione o è munito di autorizzazione espressa, nel quale caso il problema non si pone, oppure deve fare valere le proprie ragioni in altra sede;
che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;
che in considerazione della particolarità della fattispecie non si prelevano tasse né spese di giustizia.
Per i quali motivi,
pronuncia:
1. Il ricorso 26 giugno 1999 __________ è inammissibile.
2. Non si prelevano tasse né spese per il presente giudizio.
3. Intimazione a:
- __________
Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo del Ceresio
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria