Appeal Regarding Liability for Traffic Accident in Roundabout
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe case concerns an appeal against a judgment that held one driver liable for material damages from a traffic accident in a roundabout, awarding the plaintiff compensation and rejecting the defendant's counterclaim. The court upheld the initial ruling, reasoning that the location of the impact (front-left of one vehicle and rear-side of the other) supported the plaintiff's claim that they were already in the roundabout and thus held the right-of-way when the defendant entered, contrary to the testimony offered by the appellant, which was deemed unreliable due to inconsistencies regarding the collision dynamics. The court found no manifest error in the trial judge's assessment of evidence, maintaining that the defendant failed to prove any fault on the part of the plaintiff, as required under relevant traffic liability statutes.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 327 CPC, Art. 327 lett. g CPC, Art. 61 cpv. 2 LCS, Art. 86 LCS, Art. 41b cpv. 1 ONC, Art. 36 LCS; Appeal Regarding Liability for Traffic Accident in Roundabout: The court upheld the initial ruling, reasoning that the location of the impact (front-left of one vehicle and rear-side of the other) supported the plaintiff's claim that they were already in the roundabout and thus held the right-of-way when the defendant entered, contrary to the testimony offered by the appellant, which was deemed unreliable due to inconsistencies regarding the collision dynamics. The court found no manifest error in the trial judge's assessment of evidence, maintaining that the defendant failed to prove any fault on the part of the plaintiff, as required under relevant traffic liability statutes.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited as the legal basis for rejecting the appeal for cassation.
Cited as the basis for ordering the allocation of costs for the current proceedings.
Testo completo
Incarto n. 16.99.00055 · Lugano 17 settembre 1999/kc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria: · Petralli Zeni, vicecancelliera sedente per giudicare il ricorso per cassazione 31 maggio 1999 presentato da
__________ e __________ (patr. __________) contro
la sentenza 11 maggio 1999 del Pretore della giurisdizione di Locarno–Campagna nella causa a procedura inappellabile promossa con istanza 11 settembre 1998 da
__________ (patr. __________)
con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 3’235.40 oltre interessi a titolo di risarcimento danni, domanda accolta dal primo giudice che ha invece respinto la pretesa di fr. 500.– fatta valere in via riconvenzionale dal convenuto __________,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in
diritto:
1. La presente vertenza trae origine da un incidente della circola–zione avvenuto il
3 novembre 1997 a __________, all’interno della rotonda che costituisce l’intersezione tra via __________ e via della __________. La collisione – che ha causato solo danni materiali – è avvenuta tra il veicolo guidato da __________ e quello condotto da __________ assicurato per la RC presso la __________ (__________. Con istanza 11 settembre 1998 ____________________convenuto in giudizio __________ e __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 3’235.40 oltre accessori, importo corrispondente al danno complessivo subito a seguito della collisione (doc. C e D). In merito alla dinamica dell’incidente l‘istante sostiene di essere stata investita dal veicolo __________, proveniente dalla sua destra e quindi debitore della precedenza nei confronti del suo veicolo che già si trovava all’interno della rotonda, mentre stava uscendo da quest’area.
I convenuti si sono opposti alla pretesa avversaria addebitando alla spericolata manovra dell’istante la causa della collisione. Essi rimproverano in particolare a quest’ultima di essersi immessa nella rotonda a velocità inadeguata e per di più passando al centro della rotonda medesima, manovra questa che ha sorpreso il convenuto che già si trovava all’interno della rotonda come confermato dal __________ i. In merito all’ammontare del danno i convenuti contestano la data di decorrenza degli interessi nonché l’importo di fr. 518.80 esposto a titolo di spese legali preprocessuali, spese non provate e neppure necessarie. In via riconvenzionale il convenuto ha fatto valere una pretesa di fr. 500.– per i danni dallo stesso subiti a dipendenza dell’incidente.
2. Con il querelato giudizio il pretore, basandosi sulle risultanze istruttorie e in particolare sul punto di collisione dei due veicoli –ammesso dai protagonisti nella parte anteriore sinistra del veicolo __________ e nella parte posteriore della fiancata destra del veicolo __________– ha addebitato al convenuto la causa dell’incidente, per aver ostacolato il diritto di precedenza di cui beneficiava l’istante che già si trovava nella rotonda. Il pretore non ha per contro ritenuto attendibile, siccome contraddittoria circa il punto di collisione dei veicoli, la testimonianza __________ sulla base della quale i convenuti addebitano all’istante la responsabilità dell’accaduto per essersi immessa nella rotonda a velocità inadeguata investendo il veicolo __________ che vi era giunto prima del suo arrivo.
Per quanto attiene al danno fatto valere in giudizio, il primo giudice l’ha riconosciuto integralmente anche per quanto attiene alle spese di patrocinio preprocessuale (esclusa essendo l’esistenza di un’assicurazione di protezione giuridica), ritenendo l’assistenza del legale giustificata e la nota adeguata.
3. Con il presente tempestivo gravame __________ e __________ sono insorti contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento sulla base dei titoli di cassazione di cui alle lettere f) e g) dell’art. 327 CPC. I ricorrenti rimproverano al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie, in particolare per essersi discostato dalla testimonianza __________ ritenendola inaffidabile unicamente a dipendenza di un’inesattezza in merito al punto d’urto dei due veicoli. A mente dei ricorrenti una corretta valutazione di questa prova, che evidenzia chiaramente la responsabilità dell’istante per essersi immessa nella rotonda a velocità inadeguata e senza prestare attenzione al veicolo __________ che già si trovava all’interno di quest’area, avrebbe dovuto portare alla reiezione della pretesa avversaria e al conseguente accoglimento della domanda riconvenzionale.
Con osservazioni 8 luglio 1999 la controparte postula la reiezione del gravame.
4. Giusta l’art. 327 lett. g CPC, disposto sotto il quale possono essere assunte le censure ricorsuali, una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove.
Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 122 III 316 consid. 4a).
5. Secondo l’art. 61 cpv. 2 LCS in presenza di un incidente della circolazione con soli danni materiali, il detentore di un veicolo a motore coinvolto ha l’onere processuale di provare la colpa o la temporanea incapacità di discernimento del detentore dell’altro veicolo o di una persona per la quale questi è responsabile o un difetto del veicolo della controparte.
Sulla base di questa regola fondamentale, spettava quindi all’istante provare che la causa della collisione era da ricercare nel modo di guida del coprotagonista (per non averle concesso la precedenza all’interno della rotonda), rispettivamente a quest’ultimo provare la colpa dell’istante (per essersi immessa nella rotonda a velocità inadeguata e senza prestare la necessaria attenzione al suo veicolo che già si trovava in quest’area).
6. L’attribuzione della colpa all’uno o all’altro dei conducenti è una questione di valutazione delle prove nell’ambito della quale il giudice gode di ampio potere di apprezzamento (art. 86 LCS), ritenuto in ogni caso che egli deve procedere a un esame accurato e oggettivo di tutti gli elementi pertinenti, delle prove e degli indizi di cui dispone, al fine di giungere a una soluzione adeguata alle circostanze e giustificata dalle risultanze istruttorie. Confrontato a versioni tra loro discordanti, il giudice è tenuto a operare una scelta intesa a stabilire a quale di queste debba essere riconosciuta maggiore credibilità.
Nella fattispecie, la conclusione del primo giudice, che ha ritenuto provata la colpa del convenuto e non quella dell’istante, non è arbitraria in quanto trova riscontro nelle risultanze istruttorie. Le stesse permettono infatti di dar maggior credito alla versione fornita dall’istante piuttosto che a quella proposta dai convenuti. A prescindere dall’esattezza o meno del verbale allestito dagli agenti di polizia accorsi sul luogo dell’incidente (che al punto 12.17 conclude alla violazione da parte del convenuto del segnale di precedenza), a sostegno della versione dell’istante vi è un dato certo rappresentato dal punto di collisione dei due veicoli, che i protagonisti confermano essere avvenuta tra la parte posteriore della fiancata destra del veicolo __________ e quella anteriore sinistra del veicolo __________o, ciò che comprova che al momento dell’urto il veicolo dell’istante precedeva quello del convenuto e non viceversa.
Per contro, l’unica prova a sostegno della tesi difensiva dei convenuti è la deposizione del __________ sulla cui attendibilità e rilevanza è incentrato tutto l’allegato ricorsuale. Il teste ha sostenuto essere stato il convenuto ad immettersi per primo nella rotonda per poi essere investito dall’istante, deposizione che il primo giudice non ha considerato e che non è neppure verosimile alla luce dell’ effettivo punto di collisione dei veicoli. Il fatto per il primo giudice di essersi distanziato da questa testimonianza è giustificato in particolare dalla descrizione dell’incidente che appare troppo diversa dall’esito dello scontro: egli infatti ha dichiarato che la vettura __________, sopraggiunta da sinistra quando __________ già si trovava nella rotonda, l’avrebbe investito frontalmente, urtando “la fiancata anteriore sinistra della vettura __________ ”. Ciò che, osservati i punti d’urto sui due veicoli, appare come la descrizione di un altro incidente.
Ne discende che mentre la violazione delle norme della circolazione è chiaramente emersa a carico del convenuto, con particolare riferimento alla manovra di immissione nella rotonda che questi, siccome proveniente da destra rispetto al senso di marcia dell’istante, avrebbe dovuto effettuare accordando la precedenza al veicolo __________ che lo ha preceduto nella manovra di attraversamento della rotonda (art. 41b cpv. 1 ONC; Bussy & Rusconi, Code suisse de la circulation routière, 1996, n. 3.2.3 ad art. 36 LCS), lo stesso non si può dire per quanto concerne l’istante. A carico di quest’ultima i convenuti non sono infatti riusciti a provare nessuna colpa: a dipendenza di quanto considerato a proposito del __________, è sostenibile avere almeno qualche ragionevole dubbio sull’attendibilità della sua affermazione relativa alla velocità dell’istante (“Secondo me è entrata con una velocità inadeguata”). Pertanto, non disponendo di altri elementi, la tesi dei convenuti non risulta provata.
Da ultimo, con riferimento alla pretesa violazione da parte del primo giudice del principio dell’affidamento di cui all’art. 26 LCS, va ricordato che l’onere della prova che compete all’istante è quello della colpevolezza della controparte e non della sua assenza di colpa (Bussy & Rusconi, op.cit., n. 1.4 ad art. 61 LCS). Per questi motivi, nulla giova al convenuto sostenere di aver avuto un comportamento conforme alle norme della LCS, quando non è riuscito a provare una violazione delle norme della LCS a carico della conducente __________.
7. Alla luce di quanto sopra esposto il ricorso, che non ha evidenziato il titolo di cassazione invocato in particolare non quello della valutazione arbitraria delle prove, deve essere respinto con il carico delle spese e della tassa di giustizia secondo la soccombenza.
Per i quali motivi,
richiamati gli art.
327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la vigente LTG pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 31 maggio 1999 __________ e __________ è respinto.
2. Le spese del presente giudizio, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 200.–
b) spese fr. 50.–
fr. 250.–
già anticipate dai ricorrenti, rimangono a loro carico in solido con l’obbligo pure solidale di versare alla controparte l’importo di fr. 300.– a titolo di ripetibili di questa sede.
3. Intimazione a:
– __________
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno–Campagna.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria