Appeal of Provisional Rejection of Opposition to Payment Order: Procedural Defects in Cassation Appeal
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA party appealed a lower court's decision that provisionally rejected their opposition to a payment order seeking outstanding rent from May to August 1998, which the lower court based on a valid lease agreement recognized as a debt acknowledgment, despite the debtor's alleged invalid representation. The appellate court determined that the appeal, due to the low value in dispute, was to be treated as a cassation appeal, but ruled the submission void because the appellant failed to specify the factual or legal grounds for overturning the judgment, instead raising unrelated disputes concerning the lease relationship, thereby precluding the required legal review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 321 cpv. 1 lett. b CPC, Art. 329 cpv. 2 CPC, Art. 329 cpv. 3 CPC, Art. 16 e 17 LALEF; Appeal of Provisional Rejection of Opposition to Payment Order: Procedural Defects in Cassation Appeal: The appellate court determined that the appeal, due to the low value in dispute, was to be treated as a cassation appeal, but ruled the submission void because the appellant failed to specify the factual or legal grounds for overturning the judgment, instead raising unrelated disputes concerning the lease relationship, thereby precluding the required legal review.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThe appeal was declared null because its content did not meet the requirements for a valid cassation appeal as stipulated by Art. 329 para. 2 CPC.
The documentation produced with the appeal was excluded from the file based on this procedural rule prohibiting new facts or evidence at this stage.
The appeal was treated as a cassation appeal due to the low value of the case, pursuant to these articles.
Testo completo
Incarto n. 16.99.00054 · Lugano 1. giugno 1999/kc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria: · Petralli Zeni, vicecancelliera sedente per giudicare il ricorso 13 novembre 1998 presentato da
__________ contro
la sentenza 6 novembre 1998 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 30 settembre 1998 da
__________ (rappr. __________)
con la quale l’istante ha chiesto il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta dalla convenuta al PE no. __________dell’UE di Lugano, domanda accolta dal primo giudice, letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto: che con istanza 30 settembre 1998 __________ ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell’opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato notificatole per l'incasso di fr. 2’313.- oltre accessori a saldo delle pigioni rimaste insolute per i mesi da maggio a agosto 1998, dedotto il deposito di garanzia;
che con il querelato giudizio il primo giudice, accertata la presenza agli atti di un valido riconoscimento di debito nel contratto di locazione sottoscritto dalle parti al quale l’escussa, peraltro non validamente rappresentata, non ha saputo opporre valide eccezioni, ha accolto l’istanza;
che l’impugnazione 13 novembre 1998 diretta dall’escussa alla Camera di esecuzioni e fallimenti dev’essere trattata come ricorso per cassazione poichè il valore di causa è inferiore fr. 8’000.–, in applicazione degli art. 16 e 17 LALEF;
che la documentazione prodotta con il ricorso deve essere estromessa dall’incarto in virtù dell’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC che vieta alle parti la facoltà di addurre in questa sede nuovi fatti, prove o eccezioni;
che giusta l’art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione, per esser considerato valido, deve contenere le domande di ricorso nonché i motivi di fatto e di
diritto sui quali lo stesso si fonda precisando (o almeno illustrando) il motivo di cassazione invocato, caso contrario l’atto è nullo (cpv.3);
che nel caso concreto il contenuto dello scritto 13 novembre 1999 della ricorrente non supera la soglia imposta dalla procedura per essere trattato come ricorso per cassazione;
che infatti, invece di indicare a questa Camera le sue critiche alla decisione del segretario assessore relativamente agli accertamenti istruttori (risultanti dalle prove) o riguardanti l’applicazione di norme di diritto, la ricorrente espone contestazioni rilevanti dal rapporto di locazione che nulla hanno a che vedere con l’esigibilità delle pigioni scadute;
che è quindi impossibile individuare i presupposti per un eventuale annullamento del giudizio impugnato;
che alla controparte che non ha presentato osservazioni al ricorso non vengono assegnate ripetibili per questa sede.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC
pronuncia: 1. Il ricorso 13 novembre 1998 __________ è nullo.
2. Non si prelevano tasse e spese per il presente giudizio.
3. Intimazione:
– __________
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria