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16.1999.53 • TRAC TI 16.1999.53 Generato dall'IA

Appeal Regarding Excessive Court Fees Following Debt Settlement

Numero d'incarto 16.1999.53
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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A party appealed a lower court's dismissal decree, which finalized a settlement agreement in a debt collection matter and imposed CHF 100 in court fees and CHF 30 in costs on the appellant, arguing the fee amount was excessive following a settlement. The appellate court reasoned that the court fee was manifestly arbitrary because it exceeded the maximum limit allowed by the relevant Cantonal Tax Law for settlements reached after the investigative phase (where the maximum was CHF 50), thus granting the appeal partially to reduce the fee to CHF 30, but deemed the challenge regarding court costs inadmissible as that aspect required an administrative appeal, ultimately cancelling the original fee order and replacing it with one setting the total financial burden at CHF 30 for both fee and costs, while waiving fees for the cassation proceeding itself.

Regesto Legislator

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Art. 5 cpv. 3 LTG, Art. 14 cpv. 1 cifra, Art. 5 cpv. 1 LTG, art. 14 cpv. 1 cifra 1 lett. e LTG, art. 327 segg. CPC; Appeal Regarding Excessive Court Fees Following Debt Settlement: The appellate court reasoned that the court fee was manifestly arbitrary because it exceeded the maximum limit allowed by the relevant Cantonal Tax Law for settlements reached after the investigative phase (where the maximum was CHF 50), thus granting the appeal partially to reduce the fee to CHF 30, but deemed the challenge regarding court costs inadmissible as that aspect required an administrative appeal, ultimately cancelling the original fee order and replacing it with one setting the total financial burden at CHF 30 for both fee and costs, while waiving fees for the cassation proceeding itself.

Parole chiave

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incasso tasse amministrative anticipo delle spese appuramento dell'elenco oneri licenziamento amministrativo utile Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 14 cpv. 1 cifra 1 lett. e LTG

The court reduced the judicial fee based on this provision concerning settlements reached after the hearing phase.

art. 5 cpv. 1 LTG

The court determined the appeal was inadmissible regarding the costs, as the only available remedy was a complaint to the Department of Institutions under this article.

art. 327 segg. CPC

This section is cited generally as the legal basis for pronouncing the decision on the cassation appeal.

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Testo completo

Incarto n. 16.99.00053 · Lugano 6 settembre 1999/rgc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria: · Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 7 maggio 1999 presentato da

__________ contro

il decreto di stralcio 30 aprile 1999 del Giudice di pace del circolo di Pregassona nella causa a procedura inappellabile promossa con istanza 16 settembre 1998 da

__________

con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 796.60 oltre accessori nonché il

rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dal convenuto al PE no. __________dell’UE di Lugano, domande sulle quali le parti hanno trovato un accordo con il

conseguente stralcio della procedura giudiziaria, letti ed esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:

che con istanza 16 settembre 1998 l’avv. __________ ha convenuto in giudizio __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 796.60 oltre interessi a saldo della nota emessa per prestazioni professionali svolte a favore di quest’ultimo;

che in occasione della discussione dell’istanza le parti hanno trovato un accordo con il quale la pretesa dell’istante veniva liquidata con il versamento a saldo dell’importo di fr. 200.-, fermo restando l’impegno del convenuto di assumersi tutte le spese processuali che sarebbero state fissate nel decreto di stralcio;

che con il querelato decreto il primo giudice ha stralciato la causa dai ruoli ponendo a carico del convenuto il pagamento di una tassa di giustizia di fr. 100.- e fr. 30.- di spese;

che con il presente tempestivo gravame __________ è insorto contro il dispositivo n. 2 del predetto giudizio contestando l’ammontare della tassa di giustizia e delle spese siccome eccessive;

che al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni;

che contro la tassa di giustizia fissata dal giudice è dato il rimedio dell’appello, rispettivamente della cassazione (Cocchi/ Trezzini, CPC, ad art. 148, n. 17) poiché è escluso il reclamo all’autorità amministrativa (art. 5 cpv. 3 LTG);

che giusta l’art. 14 cpv.

1 cifra 1 lett. e LTG se la causa è composta mediante transazione dopo l’istruttoria, il giudice di pace può prelevare una sportula da fr. 10.- a fr. 50.-;

che in concreto la tassa di giustizia di fr. 100.- fissata nel decreto impugnato è manifestamente arbitraria in quanto supera il limite massimo consentito dalla LTG, ragione per la quale la stessa deve essere ridotta;

che l’importo di fr. 30.- proposto dal ricorrente a questo titolo appare adeguato alle circostanze del caso concreto, per il che, su questo punto, il ricorso deve essere accolto;

che per quanto attiene invece all’ammontare delle spese, il ricorso è improponibile essendo dato unicamente il rimedio del reclamo al Dipartimento delle istituzioni (art. 5 cpv. 1 LTG);

che in considerazione della particolarità del caso non si prelevano tasse e spese di giustizia, né si assegna un’indennità al ricorrente, peraltro neppure richiesta.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC

pronuncia: I. Il ricorso per cassazione 7 maggio 1999 di __________ __________ è parzialmente accolto.

Di conseguenza il decreto di stralcio 30 aprile 1999, limitatamente al suo dispositivo n. 2, è annullato e sostituito dal seguente giudicato:

*2. La tassa di giustizia di fr. 30.- e le spese di questa sede di fr.*

*30.-, sono poste a carico del convenuto.*

II. Non si prelevano tasse né spese per il presente giudizio.

III. Intimazione a:

- __________

Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Pregassona

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria