Appeal for Cassation Voided Due to Procedural Defects
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn appellant sought damages following a traffic accident, a claim rejected by the lower court due to insufficient proof of fault on the part of the insured driver. The appellate court determined that the appeal for cassation was void because the filing did not meet the procedural requirements, specifically failing to articulate specific factual or legal grounds or critique the lower court's findings on evidence or legal application, instead making vague complaints and improperly requesting an oral hearing.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 329 cpv. 2 CPC, Art. 331 cpv. 1 CPC, art. 313 bis CPC, art. 327 segg. CPC; Appeal for Cassation Voided Due to Procedural Defects: The appellate court determined that the appeal for cassation was void because the filing did not meet the procedural requirements, specifically failing to articulate specific factual or legal grounds or critique the lower court's findings on evidence or legal application, instead making vague complaints and improperly requesting an oral hearing.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThe court noted the legal requirement for content in a cassation appeal, which the appellant failed to meet, leading to the decision on the appeal's validity.
Cited in relation to the applicability of procedural rules for simplified rejection of the appeal.
Cited as the basis allowing the Chamber to decide on the rejection of the appeal without further notification if inadmissible.
General reference to the procedural framework governing the cassation appeal, leading to the final orders.
Testo completo
Incarto n. 16.99.00052 · Lugano 26 maggio 1999/rgc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria: · Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso 17 maggio 1999 presentato da
__________ contro
la sentenza 27 aprile 1999 del Segretario assessore della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città nella causa a procedura inappellabile promossa con istanza 15 maggio 1998 nei confronti di
__________
con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 4’307.15 a titolo di risarcimento danni, domanda respinta dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
che con istanza 15 maggio 1998 __________ ha convenuto in giudizio __________ -presso la quale è assicurata per la RC __________ - al fine di ottenere il pagamento di fr. 4’307.15 corrispondenti ai danni dallo stesso subiti a dipendenza di un incidente della circolazione avvenuto il 15 novembre 1997 a __________;
che la convenuta si è opposta alla pretesa avversaria contestando ogni sua responsabilità per il danno fatto valere dall’istante, al quale ha addebitato la causa della collisione;
che con il querelato giudizio il primo giudice, basandosi sulle risultanze istruttorie dalle quali non è emersa la prova di una violazione delle norme della circolazione da parte della conducente __________, ha respinto l’istanza;
che con atto ricorsuale 17 maggio 1999 __________ è insorto contro il predetto giudizio chiedendo di essere sentito;
che giusta l’art.
329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione, per esser considerato valido, deve contenere le domande di ricorso nonché i motivi di fatto e di diritto sui quali lo stesso si fonda precisando (o almeno illustrando) il motivo di cassazione invocato, caso contrario l’atto è nullo (cpv.3);
che nel caso concreto il contenuto dello scritto 17 maggio 1999 del ricorrente non supera la soglia imposta dalla procedura per essere trattato come ricorso per cassazione;
che infatti, invece di indicare a questa Camera le sue critiche alla decisione del segretario assessore relativamente agli accertamenti istruttori (risultanti dalle prove) o riguardanti l’applicazione di norme di diritto, il ricorrente si limita a lamentare la mancata presa in considerazione di un argomento dallo stesso mai proposto (“fattore tempo spazio”), nonchè delle deposizioni testimoniali;
che è quindi impossibile individuare e decidere eventuali presupposti per un eventuale annullamento del giudizio impugnato, ciò a maggior ragione perché contrariamente a quanto preteso dal ricorrente il primo giudice ha chiaramente indicato in sentenza i motivi per i quali si è discostato dalle deposizioni testimoniali e quelli sui quali ha basato il proprio convincimento;
che la richiesta di essere sentito del ricorrente non può essere accolta siccome estranea al rimedio della cassazione;
che giusta l’art.
313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC
pronuncia: 1. Il ricorso 17 maggio 1999 __________ è nullo.
2. Non si prelevano tasse e spese per il presente giudizio.
3. Intimazione:
– __________
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria