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16.1999.47 • TRAC TI 16.1999.47 Generato dall'IA

Appeal on Passive Standing in Execution Proceeding for Trade Registry Fees

Numero d'incarto 16.1999.47
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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A party appealed the rejection of their opposition to an execution proceeding initiated to collect trade registry fees assessed against a restaurant, arguing they lacked passive standing because the debt belonged to the liquidated company, not them personally. The court reasoned that in a definitive opposition rejection procedure, the court must verify the identity between the debtor in the execution title (the restaurant) and the debtor in the enforcement order (the appellant), finding that no such identity was established, and the lower court erred by applying a provision regarding joint liability for registration fees when the enforcement title was issued only against the company. Consequently, the appeal was upheld, the lower court's decision was overturned, and the initial application for definitive rejection of the opposition was denied.

Regesto Legislator

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Art. 80 LEF, Art. 21 cpv. 1 dell, Art. 332 cpv. 2 CPC, Art. 62 OTLEF, Art. 148 CPC; Appeal on Passive Standing in Execution Proceeding for Trade Registry Fees: The court reasoned that in a definitive opposition rejection procedure, the court must verify the identity between the debtor in the execution title (the restaurant) and the debtor in the enforcement order (the appellant), finding that no such identity was established, and the lower court erred by applying a provision regarding joint liability for registration fees when the enforcement title was issued only against the company. Consequently, the appeal was upheld, the lower court's decision was overturned, and the initial application for definitive rejection of the opposition was denied.

Parole chiave

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legittimazione a ricorrere istanza di autorizzazione all’esecuzione – Decisione registrazione di società domanda e procedimento di registrazione utile opposizione al marchio Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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Art. 80 LEF

The appeal was accepted because the lower court erred in the application of this article regarding the requirements for the enforceability of the title.

art. 332 cpv. 2 CPC

The court decided the merits of the case based on the conditions for its application.

art. 148 CPC

Cited in the final preamble as the basis for determining the costs.

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Testo completo

Incarto n. 16.99.00047 · Lugano 26 maggio 1999/kc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria: · Petralli Zeni, vicecancelliera sedente per giudicare il ricorso 27 aprile 1999 presentato da

__________ contro

la sentenza 26 aprile 1999 del Giudice di pace del circolo della Magliasina nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 2 marzo 1999 da

__________ (rappr. __________

con la quale l’istante ha chiesto il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dall’escusso al PE no. __________dell’UE di Lugano, domanda accolta dal primo giudice,

letti ed esaminati gli atti

considerato

in fatto e in

diritto: che con istanza 2 marzo 1999 lo Stato del Cantone Ticino –per il tramite dell’Ufficio dei registri di Lugano– ha chiesto il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato notificatogli per l’incasso di fr. 550.– corrispondenti alle tasse di registro di commercio poste a carico di Ristorante __________ con bolletta 3 febbraio 1999 regolarmente passata in giudicato;

che l’escusso si è opposto all’istanza contestando di essere debitore dell’importo posto in esecuzione trattandosi di un debito di spettanza della società anonima in liquidazione;

che con il querelato giudizio il primo giudice, ritenuta infondata l’eccezione sollevata dall’escusso, ha accolto l’istanza;

che con atto ricorsuale 27 aprile 1999 __________ è insorto contro il predetto giudizio lamentando il mancato accoglimento da parte del giudice della sua eccezione di carenza di legittimazione passiva;

che nella procedura di rigetto definitivo dell’opposizione il giudice accerta d’ufficio ed in ogni stadio di causa se il titolo prodotto dall’istante possiede tutti i requisiti indispensabili perché possa essergli riconosciuto carattere esecutivo ai sensi dell’art. 80 LEF (DTF 113 III 9; CEF 13.03.1990 in re S. AG/B.);

che nell’ambito di quest’accertamento il giudice deve stabilire se il titolo su cui poggia l’esecuzione è idoneo per ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione, in particolare se vi è identità tra il creditore, il debitore e il credito indicati nel precetto esecutivo e nell’istanza, col creditore, il debitore e il credito risultanti dalla documentazione prodotta (Panchaud/ Caprez, La mainlevée de l’opposition, 1980, § 106–108);

che nella fattispecie, da un raffronto della documentazione agli atti non risulta esservi identità tra la debitrice indicata nel titolo esecutivo, Ristorante __________ e il debitore indicato nel PE, ovvero l’escusso e qui ricorrente __________ r;

che il richiamo fatto dal primo giudice all’art. 21 cpv. 1 dell’Ordinanza sulle tasse in materia di registro di commercio (RU 221.411.1) –secondo il quale responsabile del pagamento delle tasse e spese di iscrizione presso il Registro di commercio non è solo la società interessata bensì ogni persona autorizzata o obbligata a procedere in tal senso, la quale risponde solidalmente con la ditta cui si riferisce l’iscrizione– non è pertinente nel caso concreto poiché il titolo sul quale si basa l’esecuzione è stato emesso nei confronti della società e non del ricorrente;

che, comunque dagli atti nemmeno risulta quale rapporto sia esistito fra la società e l’escusso;

che il ricorso, che ha evidenziato l’errore commesso dal primo giudice nell’applicazione dell’art. 80 LEF, deve quindi essere accolto;

che accogliendo il ricorso e ricorrendo i presupposti d’applica–zione dell’art. 332 cpv. 2 CPC, la Camera è tenuta a decidere il merito della controversia con la conseguente reiezione dell’istanza;

che al ricorrente non viene assegnata nessuna indennità per la prima e seconda sede non avendo formulato nessuna richiesta in tal senso (art. 62 OTLEF);

che, rilevata d’ufficio l’irregolarità del giudizio in merito all’esistenza di un valido titolo esecutivo nei confronti del ricorrente, la notifica del ricorso alla controparte per eventuali osservazioni perde significato e il ricorso può essere evaso senz’altro (CCC 23 giugno 1993 in re P./S.).

Per i quali motivi,

richiamati gli art.

327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la vigente OTLEF pronuncia: I. Il ricorso 27 aprile 1999 __________ è accolto.

Di conseguenza la sentenza 26 aprile 1999 del Giudice di pace del circolo della Magliasina è annullata e sostituita dal seguente giudicato:

*1. L’istanza è respinta.*

*2. La tassa di giustizia in fr. 100.–, da anticipare dalla parte istante, rimane a suo carico.*

II. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 60.– sono poste a carico dello __________.

III. Intimazione a:

– __________

Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo della Magliasina.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria