Tax Enforcement Withdrawal Renders Appeal Moot
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA lower court had definitively rejected an individual's objection to a payment enforcement procedure initiated for the collection of the 1997 federal direct tax, leading the debtor to file an appeal for cassation; however, the court found both the enforcement action and the appeal to be moot because the tax collection office subsequently declared its intention to withdraw the execution, thus rendering the procedural remedies without object, leading the appellate court to strike the proceedings from the rolls without imposing fees but awarding the appellant a minor indemnity due to the uselessness of the appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 148 CPC; Tax Enforcement Withdrawal Renders Appeal Moot: che così stando le cose si giustifica di non prelevare tasse e spese ma di riconoscere al ricorrente un’indennità in applicazione dell’art. 148 CPC, tenuto conto dell’inutilità dell’onere ricorsuale (Cocchi/Trezzini, art. 148 CPC, n. 20).
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThe court ordered the Confederation to pay an indemnity to the appellant based on this provision due to the uselessness of the appeal.
Testo completo
Incarto n. 16.99.00045 · Lugano 31 maggio 1999/kc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria: · Petralli Zeni, vicecancelliera sedente per giudicare il ricorso per cassazione 24 aprile 1999 presentato da
__________ contro
la sentenza 14 aprile 1999 del Pretore del Distretto di Riviera nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 12 febbraio 1999 da
__________ (rappr. __________)
con la quale l’istante ha chiesto il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dall’escusso al PE no. __________dell’UEF di Biasca, domanda accolta dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in
diritto: che con sentenza 14 aprile 1999 il Pretore del Distretto di Riviera ha rigettato in via definitiva l’opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato notificatogli per l’incasso di fr. 2’499.35 a saldo dell’imposta federale diretta per il 1997;
che con atto ricorsuale 24 aprile 1999 __________ è insorto contro il predetto giudizio;
che con scritto 21 maggio 1999 indirizzato al ricorrente e inviato in copia a questa Camera, l’Ufficio esazione e condoni ha dichiarato di voler ritirare l’esecuzione in oggetto, ritiro che è stato confermato dall’UEF di Biasca il 28 maggio u.s.;
che decadendo l’esecuzione, sia il ricorso proposto da __________, sia l’istanza di rigetto dell’opposizione divengono privi d’oggetto;
che così stando le cose si giustifica di non prelevare tasse e spese ma di riconoscere al ricorrente un’indennità in applicazione dell’art. 148 CPC, tenuto conto dell’inutilità dell’onere ricorsuale (Cocchi/Trezzini, art. 148 CPC, n. 20).
Richiamati gli art.
327 segg. CPC
pronuncia: 1. L’istanza di rigetto dell’opposizione 12 febbraio 1999 della Confederazione Svizzera e il ricorso per cassazione 24 aprile 1999 di __________ sono privi d’oggetto e le relative procedure stralciate dai ruoli.
2. Non si prelevano tasse e spese per il presente giudizio. La Confederazione Svizzera è tenuta a rifondere al ricorrente un’indennità di fr. 30.– per questa sede.
3. Intimazione a:
– __________
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Riviera.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria