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16.1999.45 • TRAC TI 16.1999.45 Generato dall'IA

Tax Enforcement Withdrawal Renders Appeal Moot

Numero d'incarto 16.1999.45
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio struck_off
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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A lower court had definitively rejected an individual's objection to a payment enforcement procedure initiated for the collection of the 1997 federal direct tax, leading the debtor to file an appeal for cassation; however, the court found both the enforcement action and the appeal to be moot because the tax collection office subsequently declared its intention to withdraw the execution, thus rendering the procedural remedies without object, leading the appellate court to strike the proceedings from the rolls without imposing fees but awarding the appellant a minor indemnity due to the uselessness of the appeal.

Regesto Legislator

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Art. 148 CPC; Tax Enforcement Withdrawal Renders Appeal Moot: che così stando le cose si giustifica di non prelevare tasse e spese ma di riconoscere al ricorrente un’indennità in applicazione dell’art. 148 CPC, tenuto conto dell’inutilità dell’onere ricorsuale (Cocchi/Trezzini, art. 148 CPC, n. 20).

Parole chiave

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esecuzione fiscale imposta diretta desistenza dall'azione censure procedurali azione creditoria procedura per incarico diretto Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 148 CPC

The court ordered the Confederation to pay an indemnity to the appellant based on this provision due to the uselessness of the appeal.

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Testo completo

Incarto n. 16.99.00045 · Lugano 31 maggio 1999/kc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria: · Petralli Zeni, vicecancelliera sedente per giudicare il ricorso per cassazione 24 aprile 1999 presentato da

__________ contro

la sentenza 14 aprile 1999 del Pretore del Distretto di Riviera nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 12 febbraio 1999 da

__________ (rappr. __________)

con la quale l’istante ha chiesto il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dall’escusso al PE no. __________dell’UEF di Biasca, domanda accolta dal primo giudice,

letti ed esaminati gli atti

considerato

in fatto e in

diritto: che con sentenza 14 aprile 1999 il Pretore del Distretto di Riviera ha rigettato in via definitiva l’opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato notificatogli per l’incasso di fr. 2’499.35 a saldo dell’imposta federale diretta per il 1997;

che con atto ricorsuale 24 aprile 1999 __________ è insorto contro il predetto giudizio;

che con scritto 21 maggio 1999 indirizzato al ricorrente e inviato in copia a questa Camera, l’Ufficio esazione e condoni ha dichiarato di voler ritirare l’esecuzione in oggetto, ritiro che è stato confermato dall’UEF di Biasca il 28 maggio u.s.;

che decadendo l’esecuzione, sia il ricorso proposto da __________, sia l’istanza di rigetto dell’opposizione divengono privi d’oggetto;

che così stando le cose si giustifica di non prelevare tasse e spese ma di riconoscere al ricorrente un’indennità in applicazione dell’art. 148 CPC, tenuto conto dell’inutilità dell’onere ricorsuale (Cocchi/Trezzini, art. 148 CPC, n. 20).

Richiamati gli art.

327 segg. CPC

pronuncia: 1. L’istanza di rigetto dell’opposizione 12 febbraio 1999 della Confederazione Svizzera e il ricorso per cassazione 24 aprile 1999 di __________ sono privi d’oggetto e le relative procedure stralciate dai ruoli.

2. Non si prelevano tasse e spese per il presente giudizio. La Confederazione Svizzera è tenuta a rifondere al ricorrente un’indennità di fr. 30.– per questa sede.

3. Intimazione a:

– __________

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Riviera.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria