Mortgage Execution Opposition Provisional Rejection Based on Certificate of No Assets
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA party appealed a lower court's decision that granted provisional rejection of an opposition to an execution proceeding for a mortgage balance, where the creditor relied on a certificate of no assets as proof of debt, and the debtor claimed the debt was paid. The appellate court affirmed that the certificate of no assets serves as a recognition of debt, requiring the debtor to immediately present verisimilar evidence to invalidate it, and found the debtor's submitted document insufficient proof of payment; however, the court modified the decision to only grant provisional rejection for the specific amount stated in the certificate of no assets (Fr. 598.45), rather than the full claim, as the court has a duty to verify the valid title of debt recognition.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 149 cpv. 2 LEF, Art. 82 LEF, Art. 82 cpv. 2 LEF, art. 327 segg. CPC, art. 66 al. 1 LTF; Mortgage Execution Opposition Provisional Rejection Based on Certificate of No Assets: The appellate court affirmed that the certificate of no assets serves as a recognition of debt, requiring the debtor to immediately present verisimilar evidence to invalidate it, and found the debtor's submitted document insufficient proof of payment; however, the court modified the decision to only grant provisional rejection for the specific amount stated in the certificate of no assets (Fr. 598.45), rather than the full claim, as the court has a duty to verify the valid title of debt recognition.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the reasoning as the basis for the provisional rejection of opposition when a debt recognition exists, which is implicitly used as the basis for the limited ruling in the dispositive.
The provisions governing the appeal procedure used by the court to rule on the appeal.
Although not explicitly cited in the dispositive, the decision waives costs and fees, which typically relates to cost rules (if the reference was present, it would be included here based on the explicit mention in the dispositive regarding costs).
Testo completo
Incarto n. 16.99.00042 · Lugano 25 maggio 1999/kc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria: · Petralli Zeni, vicecancelliera sedente per giudicare il ricorso 15 aprile 1999 presentato da
__________ contro
la sentenza 8 aprile 1999 del Giudice di pace supplente del circolo di Lugano nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 18 dicembre 1998 da
__________
con la quale l’istante ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell’opposizione interposta dall’escusso al PE no. __________ dell’UE di Lugano, domanda accolta dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in
diritto: che con istanza 18 dicembre 1998 __________ ha chiesto il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato notificatogli per l’incasso di fr. 648.45 a saldo di un contratto di mutuo stipulato il 16 marzo 1987;
che a valere quale riconoscimento di debito l’istante ha prodotto l’attestato carenza beni rilasciatole dall’UE di Lugano il 17 febbraio 1995;
che il convenuto si è opposto all’istanza sostenendo di aver pagato il debito posto in esecuzione;
che con il querelato giudizio il primo giudice, accertata la presenza agli atti di un valido titolo di rigetto dell’opposizione nell’attestato carenza beni e respinta in quanto non comprovata l’eccezione di estinzione del debito, ha accolto l’istanza;
che con atto ricorsuale 15 aprile 1999 __________ è insorto contro il predetto giudizio rimproverando al primo giudice di non aver considerato la documentazione dallo stesso prodotta a sostegno dell’eccezione di estinzione del debito;
che preliminarmente deve essere rilevata l’identità tra la creditrice dell’importo posto in esecuzione, indicata nell’attestato carenza beni quale __________, e la procedente __________ __________, trattandosi della stessa società come da verifiche effettuate da questa Camera presso il competente Registro di commercio;
che secondo l’art. 149 cpv. 2 LEF l’attestato carenza beni sul quale l’istante basa la propria domanda di rigetto vale come riconoscimento di debito ai sensi dell’art. 82 LEF;
che in presenza di un simile titolo il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione a meno che il debitore sollevi e giustifichi immediatamente delle eccezioni atte a invalidare il riconoscimento di debito (art. 82 cpv. 2 LEF), ritenuto che queste devono essere sostanziate in modo perlomeno verosimile ossia mediante riscontri oggettivi (II Corte civile del Tribunale federale nella sentenza 13 ottobre 1998 in re H.B. c/ H.SA in Rep 1987 p. 150-151);
che come correttamente concluso dal primo giudice il convenuto non ha reso verosimile di aver estinto il proprio debito, non potendo a tal fine bastare il documento dallo stesso prodotto (“Betreibungskarte”), dal quale non risulta la prova del pagamento dell’importo controverso, trattandosi di una domanda di esecuzione o documento analogo, anteriore alla procedura esecutiva in esame, sfociata nell’attestato carenza beni 17 febbraio 1995;
che poiché nella procedura di rigetto dell’opposizione il giudice deve accertare d’ufficio e in ogni stadio di causa se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito (Rep 1972 344, 1975 101, 1989 331; CCC 31.8.1988 in re C./T., 13.4.1989 in re M./D.SA), nel caso di specie questo è dato unicamente per l’importo di fr. 598.45 per il quale è stato rilasciato l’attestato carenza beni, ragione per la quale il rigetto può essere concesso limitatamente a questa somma;
che in considerazione della particolarità della fattispecie e delle ragioni del parziale accoglimento del ricorso, non si prelevano tasse e spese nè si assegnano ripetibili;
che, rilevata d’ufficio l’irregolarità del giudizio in merito all’importo per il quale sussiste valido titolo di rigetto dell’opposizione, la notifica del ricorso alla controparte per eventuali osservazioni perde significato e il ricorso può essere evaso senz’altro (CCC 23 giugno 1993 in re P./S.).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC
pronuncia: I. Il ricorso 15 aprile 1999 __________ è parzialmente accolto.
Di conseguenza il dispositivo no. 1 della sentenza 8 aprile 1999 del Giudice di pace supplente del Circolo di Lugano è annullato e sostituito dal seguente giudicato:
*1. L’istanza è parzialmente accolta.*
*Conseguentemente è rimossa in via provvisoria, limitatamente all’importo di fr. 598.45, l’opposizione interposta al PE no. __________ dell’UE di Lugano.*
II. Non si prelevano tasse e spese per il presente giudizio nè si assegnano ripetibili.
III. Intimazione a:
– __________
Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Lugano.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria