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16.1999.35 • TRAC TI 16.1999.35 Generato dall'IA

Property Owner v. Debtor (Enforcement Proceeding and Acknowledgment of Debt)

Numero d'incarto 16.1999.35
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali a carico dell'autorità / Stato

Sintesi Legislator

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The initial court upheld a request to provisionally reject a debtor's opposition to an enforcement proceeding initiated by the new property owner to collect outstanding rent, based on a lease agreement and a subsequent letter outlining a payment agreement of CHF 4,500. The appellate court accepted the debtor's cassation appeal, reasoning that the lower court erred manifestly in law and fact by deeming the provided documentation, specifically an un-signed letter from a third party detailing payment terms for terminated rent arrears, as a valid acknowledgment of debt required under enforcement law, thus annulling the prior decision and rejecting the enforcement request.

Regesto Legislator

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Art. 327 lett. g CPC, Art. 321 cpv. 1 lett. b CPC, Art. 82 LEF, Art. 84 LEF, Art. 332 cpv. 2 CPC, Art. 148 CPC; Property Owner v. Debtor (Enforcement Proceeding and Acknowledgment of Debt): The appellate court accepted the debtor's cassation appeal, reasoning that the lower court erred manifestly in law and fact by deeming the provided documentation, specifically an un-signed letter from a third party detailing payment terms for terminated rent arrears, as a valid acknowledgment of debt required under enforcement law, thus annulling the prior decision and rejecting the enforcement request.

Parole chiave

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domanda d'esecuzione arretrati di locazione contratto di locazione pigione iniziale sfratto appuramento dell'elenco oneri Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 327 lett. g CPC

This provision was the basis for the admissibility of the appeal, which was then granted based on its violation.

art. 332 cpv. 2 CPC

This article governs the decision made by the court upon granting the appeal, leading to the dismissal of the initial claim (Order 1).

art. 148 CPC

This article governs the imposition of court costs for the proceedings before the lower court, as reflected in Order 2.

OTLEF

This provision governs the allocation of costs for the appeal proceedings, as reflected in Order II.

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Testo completo

Incarto n. 16.99.00035 · Lugano 14 luglio 1999/rgc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria: · Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 29 marzo 1999 presentato da

__________ patr. __________ contro

la sentenza 16 marzo 1999 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 9 febbraio 1999 da

__________ patr. dall’avv. __________

con la quale l’istante ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell’opposizione interposta

dall’escusso al PE no. __________dell’UE di Lugano, domanda accolta dal primo giudice,

letti ed esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:

1. Il

22 aprile 1997 __________ ha concluso con la Immobiliare __________ un contratto di locazione avente per oggetto un appartamento di 4 locali e mezzo in uno stabile di proprietà di quest’ultima a __________.

Con istanza 9 febbraio 1999 __________, nuovo proprietario dello stabile, ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell’opposizione interposta dal conduttore al PE sopra menzionato notificatogli per l’incasso di fr. 4’500.- pari alle pigioni maturate sino al 30 giugno 1998. A valere quale riconoscimento di debito l’istante ha prodotto il contratto di locazione 22 aprile 1997 (doc. B) nonché lo scritto 19 giugno 1998 (doc. A) dal quale risulterebbe l’impegno di pagamento delle pigioni scoperte da parte del convenuto.

2. Con il querelato giudizio il segretario assessore, accertata la presenza agli atti di un valido riconoscimento di debito nella documentazione prodotta dall’istante alla quale l’escusso, assente al contraddittorio, non ha opposto nessuna valida eccezione, ha accolto l’istanza.

3. Con il presente tempestivo gravame, al quale è stato concesso effetto sospensivo con decreto 31 marzo 1999, __________ __________ è insorto contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art.

327 lett. g CPC. Il ricorrente rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le prove ed erroneamente applicato il diritto, per aver dedotto dalla documentazione prodotta dall’istante un valido riconoscimento di debito.

Con osservazioni 23 aprile 1999 la controparte postula la reiezione del ricorso.

4. La documentazione prodotta con il ricorso deve essere estromessa dall’incarto in virtù dell’art.

321 cpv. 1 lett. b CPC che vieta alle parti la facoltà di addurre in questa sede nuovi fatti, prove o eccezioni. Ciò concerne in particolare la fotocopia di un accordo 15 giugno 1998, firmato "__________ e "__________", il cui contenuto è peraltro diverso dalla pattuizione riferita nel doc. A.

5. Giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove.

Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 122 III

316 consid. 4a).

6. Secondo l’art. 82 LEF il creditore può chiedere il rigetto provvisorio dell’opposizione se il credito si fonda su di un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, dal quale risulti la volontà del debitore di pagare una determinata somma di denaro.

Nella procedura di rigetto dell’opposizione il giudice accerta d’ufficio e in ogni stadio di causa se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito (Rep 1972 344, 1975 101, 1989 331; CCC 31.8.1988 in re C./T., 13.4.1989 in re M./D.SA; DTF 105 III 44; Panchaud/Caprez, La mainlevée de l’opposition, 1980, § 20; D. Staehelin, op.cit., n. 50 ad art. 84 LEF).

7. Contrariamente a quanto concluso dal primo giudice, dalla documentazione prodotta dall’istante non è possibile dedurre l’esistenza di un valido riconoscimento di debito per l’importo posto in esecuzione. Infatti, sia nel precetto esecutivo, sia nell'istanza di rigetto il procedente identifica il titolo esecutivo nell' "accordo raggiunto con l'amministratore __________ " in merito al "mancato versamento affitti prima del 30.06.98". Si tratta pertanto dello scritto 19 giugno 1998 di __________ di __________ a __________ con cui gli venivano comunicati i termini di un "accordo circa il pagamento degli affitti ancora scoperti fino al 30 giugno 1998", riferendo che __________ si era impegnato a versare all'ufficio scrivente l'importo di fr. 4'500.- a saldo di ogni reciproca pretesa relativa al contratto di locazione che era stato contestualmente rescisso per lo stesso 30 giugno (doc. A). Documento che non configura riconoscimento di debito alcuno: non è sottoscritto dall'escusso (ciò che di per sé basta per verificare la carente qualità della lettera ai fini esecutivi), né è diretto alla società locatrice secondo il contratto doc. B; ma neanche è rivolto al procedente, sulla cui qualità di creditore non si ha nessuna indicazione.

8.

Alla luce di quanto sopra esposto, il giudizio impugnato, che ha erroneamente concluso all’esistenza di un valido riconoscimento di debito nella documentazione prodotta dall’istante, deve essere annullato essendo frutto di una valutazione grossolanamente errata degli atti di causa con conseguente erronea applicazione del diritto esecutivo.

Per il che il ricorso deve essere accolto e l'istanza decisa come richiesto dall'art. 332 cpv. 2 CPC.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la OTLEF

pronuncia:

I. Il ricorso per cassazione 29 marzo 1999 __________ è accolto.

Di conseguenza la sentenza

16 marzo 1999 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5, è annullata e sostituita dal seguente giudicato:

1. L’istanza

9 febbraio 1999 __________ è respinta.*

2. La tassa di giustizia in fr. 120.-, da anticipare dalla parte istante, rimane a suo carico..*

II. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 100.-, già anticipate dal ricorrente, sono poste a carico __________ il quale rifonderà al ricorrente l’importo di fr. 300.- a titolo di ripetibili di questa sede.

III. Intimazione a: - __________

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria