Vehicle Repair Payment Dispute and Failed Cassation Appeal
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA lower court granted an individual's claim for payment of CHF 1,946.50 plus accessories for vehicle repair work, rejecting the opponent's objection after the opponent failed to appear at the hearing without demonstrating a valid reason or requesting a postponement. The reviewing court declared the subsequent appeal null because the filing failed to specify the factual or legal grounds for cassation as required by procedure, instead merely reiterating the appellant's absence and an unaccepted settlement offer, thus making it impossible to review the challenged judgment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 136 CPC, Art. 329 cpv. 2 CPC, Art. 331 cpv. 1 CPC, Art. 148 CPC, art. 329 cpv. 3 CPC, art. 313 bis CPC; Vehicle Repair Payment Dispute and Failed Cassation Appeal: The reviewing court declared the subsequent appeal null because the filing failed to specify the factual or legal grounds for cassation as required by procedure, instead merely reiterating the appellant's absence and an unaccepted settlement offer, thus making it impossible to review the challenged judgment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThe appeal was declared null because it did not meet the requirements for a valid appeal for cassation as stipulated in this provision.
Cited as the basis allowing the Chamber to reject the appeal summarily due to its nullity/inadmissibility.
Cited as the provision that makes Art. 313 CPC applicable to the cassation appeal procedure.
Cited as the basis for ordering the payment of court costs.
Testo completo
Incarto n. 16.99.00034 · Lugano 02 aprile 1999/kc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria: · Petralli Zeni, vicecancelliera sedente per giudicare il ricorso 18 marzo 1999 presentato da
__________ contro
la sentenza 10 marzo 1999 del Giudice di pace del circolo di Agno nella causa a procedura inappellabile promossa con istanza 30 ottobre 1998 da
__________
con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 1’946.50 oltre accessori nonché il rigetto dell’opposizione interposta dal convenuto al PE no. __________ dell’UE di Lugano, domande accolte dal primo giudice, letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in
diritto: che con istanza 30 ottobre 1998 il __________ ha convenuto in giudizio __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 1’946.50 a saldo delle fatture 29 agosto e 5 settembre 1997 emesse per lavori di riparazione eseguiti sul veicolo di quest’ultimo;
che con il querelato giudizio il primo giudice, accertato il benfondato della pretesa di parte istante rimasta incontestata dal convenuto che non ha partecipato all’udienza, ha accolto l’istanza;
che con atto ricorsuale 18 marzo 1999 __________ è insorto contro il predetto giudizio;
che per quanto attiene all’assenza del convenuto dal contraddittorio, a prescindere dalla mancanza di una qualsiasi prova a sostegno della sua effettiva impossibilità di presenziare all’u-dienza, la stessa non può essere sanata in questa sede ritenuto che spettava al convenuto chiedere al giudice di pace il rinvio dell’udienza (art. 136 CPC);
che giusta l’art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione, per esser considerato valido, deve contenere le domande di ricorso nonché i motivi di fatto e di
diritto sui quali lo stesso si fonda precisando (o almeno illustrando) il motivo di cassazione invocato, caso contrario l’atto è nullo (cpv. 3);
che nel caso concreto il contenuto dello scritto 18 marzo 1999 del ricorrente non supera la soglia imposta dalla procedura per essere trattato come ricorso per cassazione;
che infatti, invece di indicare a questa Camera le sue critiche alla decisione del giudice di pace relativamente agli accertamenti istruttori (risultanti dalle prove) o riguardanti l’applicazione di norme di diritto, il ricorrente si limita a ribadire quanto espresso telefonicamente al giudice di pace il giorno dell’udienza, ovvero la sua assenza e la sua disponibilità a versare a controparte l’importo di fr. 1’500.-, proposta transattiva che quest’ultima non ha accettato;
che è quindi impossibile individuare e decidere i presupposti di un eventuale annullamento del giudizio impugnato;
che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato.
Per i quali motivi,
richiamati gli art.
327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG pronuncia: 1. Il ricorso 18 marzo 1999 __________ è nullo.
2. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 50.–, sono poste a carico del ricorrente.
3. Intimazione:
– __________
Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Agno.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria