Deficiency Certificate Rejection of Enforcement Limited by Waived Defense of No Return to Better Fortune
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn individual sought provisional rejection of an opposition to an enforcement proceeding, relying on a certificate of deficiency of assets as the title for rejection, but the lower court dismissed the request because the debtor raised the defense of "no return to better fortune" (non ritorno a miglior fortuna), which is necessary when enforcing after a deficiency certificate. The appellate court overturned this decision, reasoning that the defense of no return to better fortune must be raised by the debtor at the time of opposition to the payment order, not subsequently during the opposition rejection procedure; therefore, as the defense was considered waived due to tardiness, the court should have granted the provisional rejection based solely on the valid deficiency certificate, limited to the principal debt amount supported by that document, not the associated costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 327 lett. g CPC, Art. 265 cpv. 2 LEF, Art. 265a LEF, Art. 149 cpv. 2 LEF, Art. 82 cpv. 2 LEF, Art. 332 cpv. 2 CPC; Deficiency Certificate Rejection of Enforcement Limited by Waived Defense of No Return to Better Fortune: The appellate court overturned this decision, reasoning that the defense of no return to better fortune must be raised by the debtor at the time of opposition to the payment order, not subsequently during the opposition rejection procedure; therefore, as the defense was considered waived due to tardiness, the court should have granted the provisional rejection based solely on the valid deficiency certificate, limited to the principal debt amount supported by that document, not the associated costs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThe appeal was accepted based on the ground that a clear violation of substantive or procedural law occurred in the lower court's judgment.
Cited as the procedural basis allowing the Court to decide the case without remitting the file to the lower court.
Cited in relation to the imposition of court costs for the cassation procedure.
Cited in relation to the costs determination for the cassation procedure.
Testo completo
Incarto n. 16.99.00033 · Lugano 06 luglio 1999/kc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria: · Petralli Zeni, vicecancelliera sedente per giudicare il ricorso per cassazione 22 marzo 1999 presentato da
__________ (patr. __________) contro
la sentenza 10 marzo 1999 del Giudice di pace del circolo della Navegna nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 23 febbraio 1999 nei confronti di
__________
con la quale l’istante ha chiesto il rigetto dell’opposizione interposta dall’escusso al PE no__________dell’UEF di Locarno, domanda respinta dal primo giudice, letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in
diritto: che con istanza 23 febbraio 1999 __________ ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell’opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato notificatogli per l’incasso di fr. 406.30 oltre accessori;
che a valere quale titolo di rigetto l’istante ha prodotto l’attestato carenza beni
5 ottobre 1995 emesso dall’Ufficio esecuzioni di Schlieren;
che l’escusso si è opposto all’istanza sollevando l’eccezione di non ritorno a miglior fortuna;
che con il querelato giudizio il primo giudice, accolta l’eccezione proposta dall’escusso, ha respinto l’istanza;
che con il presente tempestivo gravame __________ è insorta contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC: la ricorrente rimprovera al primo giudice di aver erroneamente applicato il diritto sostanziale ammettendo, sebbene sollevata tardivamente, l’eccezione di non ritorno a miglior fortuna;
che al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni;
che giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove;
che di fronte a un attestato di carenza beni emesso nell’ambito di un fallimento, una nuova esecuzione può essere promossa unicamente se il debitore sia ritornato a miglior fortuna (art. 265 cpv. 2 LEF);
che se questi si oppone al precetto esecutivo contestando di essere ritornato a miglior fortuna, egli deve motivare tale eccezione già al momento in cui formula opposizione, così come figura peraltro sul formulario di notifica del precetto esecutivo (doc. C);
che se il PE non contiene nessuna motivazione, l’opposizione vale quale semplice contestazione della pretesa (Huber, in Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 1998, n. 2 ad art. 265a LEF);
che contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, l’ecce-zione di non ritorno a miglior fortuna non può essere sollevata successivamente, in particolare non nell’ambito della procedura di rigetto dell’opposizione (Huber, op.cit., n. 3 ad art. 265a LEF);
che quindi, esclusa l’eccezione di cui all’art. 265a LEF siccome sollevata tardivamente, di fronte a un valido titolo di rigetto provvisorio –quale l’attestato carenza beni sul quale l’istante basa la propria domanda (art. 149 cpv. 2 LEF)– e in assenza di ulteriori eccezioni atte a inibire il riconoscimento di debito (art.
82 cpv. 2 LEF), il giudice di pace avrebbe dovuto concedere il rigetto provvisorio dell’opposizione;
che poiché nella procedura di rigetto dell’opposizione il giudice deve accertare d’ufficio e in ogni stadio di causa se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito (Rep 1972 344, 1975 101, 1989 331; CCC 31.8.1988 in re C./T., 13.4.1989 in re M./D.SA), nel caso di specie questo è dato unicamente per l’importo di fr. 406.30 per il quale è stato rilasciato l’attestato carenza beni, ragione per la quale il rigetto può essere concesso limitatamente a questa somma e non anche per le spese esecutive di fr. 50.–;
che alla luce di quanto sopra esposto il ricorso dev’essere accolto e la vertenza decisa senza che sia necessario il rinvio degli atti al primo giudice ricorrendo i presupposti d’applicazione dell’art. 332 cpv. 2 CPC.
Per i quali motivi,
richiamati gli art.
327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la OTLEF pronuncia: I. Il ricorso per cassazione 22 marzo 1999 __________ è accolto.
Di conseguenza la sentenza 10 marzo 1999 del Giudice di pace del circolo della Navegna è annullata e sostituita dal seguente giudicato:
*1. L’istanza è parzialmente accolta.*
*Conseguentemente è rigettata in via provvisoria, limitatamente all’importo di fr. 406.30, l’opposizione interposta al PE no. __________dell’UEF di Locarno.*
*2. La tassa di giustizia di fr. 80.– è posta a carico __________ il quale rifonderé all’istante un’indennità di fr. 40.–.*
II. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 70.–, già anticipate dalla ricorrente, sono poste a carico di __________ il quale verserà a __________ l’importo di fr. 110.– a titolo di ripetibili.
III. Intimazione a :
– __________
Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo della Navegna.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria