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16.1999.29 • TRAC TI 16.1999.29 Generato dall'IA

Cantonal Tax Debt Extinguishment Dispute Following Forced Sale

Numero d'incarto 16.1999.29
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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A governmental authority appealed a lower court's decision which had rejected its request to definitively dismiss an objection against an execution proceeding for outstanding cantonal tax debt, where the debtor claimed the debt was extinguished due to payment received in a prior forced sale of their property. The appellate court reasoned that while claims secured by a legal mortgage, which arises from property-related taxes, are covered by the distribution statement from the forced sale, the debtor failed to prove that the specific tax debt in execution—a general cantonal tax for a particular year—was among those secured by the legal mortgage, thus reversing the lower court's finding and granting the definitive dismissal of the objection only to the extent that the debt was not demonstrably secured.

Regesto Legislator

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Art. 327 lett. g CPC, Art. 80 LEF, Art. 244 cpv. 3 LT, Art. 81 LEF, Art. 252 cpv. 1 LT, Art. 836 CC; Cantonal Tax Debt Extinguishment Dispute Following Forced Sale: The appellate court reasoned that while claims secured by a legal mortgage, which arises from property-related taxes, are covered by the distribution statement from the forced sale, the debtor failed to prove that the specific tax debt in execution—a general cantonal tax for a particular year—was among those secured by the legal mortgage, thus reversing the lower court's finding and granting the definitive dismissal of the objection only to the extent that the debt was not demonstrably secured.

Parole chiave

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debiti fiscali motivi di cassazione autorità fiscale utile petizione in giudizio imposta immobiliare Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Art. 327 lett. g CPC
che giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove;
Art. 80 LEF
che nella procedura di rigetto definitivo dell’opposizione il giudice accerta d’ufficio e in ogni stadio di causa se il titolo prodotto dall’istante possiede tutti i requisiti indispensabili perché possa essergli riconosciuto carattere esecutivo ai sensi dell’art. 80 LEF (DTF 113 III 9; CEF 13.03.1990 in re S.
Art. 244 cpv. 3 LT
che di fronte a un valido titolo esecutivo, quale appare la documentazione prodotta dall’istante (art. 244 cpv. 3 LT), il giudice deve pronunciare il rigetto dell’opposizione a meno che il debitore provi con documenti che il debito è stato estinto (art.
Art. 81 LEF
3 LT), il giudice deve pronunciare il rigetto dell’opposizione a meno che il debitore provi con documenti che il debito è stato estinto (art. 81 LEF);
Art. 252 cpv. 1 LT
che –conformemente a quanto sostiene il ricorrente– secondo l’art. 252 cpv. 1 LT per il pagamento di tutte le imposte cantonali e comunali che hanno una relazione particolare con l’immobile (art.
Art. 836 CC
1 LT per il pagamento di tutte le imposte cantonali e comunali che hanno una relazione particolare con l’immobile (art. 836 CC), è riconosciuta al Cantone e ai Comuni un’ipoteca legale secondo l’art.
Art. 183 LAC
836 CC), è riconosciuta al Cantone e ai Comuni un’ipoteca legale secondo l’art. 183 LAC che non necessita di iscrizione a registro fondiario (cpv.
Art. 112 RRFF
che lo stato di riparto prodotto dall'escussa (art. 112 RRFF) è stato allestito nell’ambito della procedura di realizzazione di un pegno immobiliare, così come previsto agli art.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 327 segg. CPC

The appeal was accepted based on the grounds for cassation provided for in these articles.

art. 332 cpv. 2 CPC

The Court decided the merits of the dispute using this provision after accepting the appeal.

art. 148 CPC

This article was cited as the basis for the decision regarding costs in the lower court proceedings (Order 2).

OTLEF

This provision was cited in relation to the costs of the lower court proceedings (Order 2).

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Testo completo

Incarto n. 16.99.00029 · Lugano 20 luglio 1999/kc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria: · Petralli Zeni, vicecancelliera sedente per giudicare il ricorso per cassazione 8 marzo 1999 presentato da

__________ (rappr. dall’Ufficio __________) contro

la sentenza 4 marzo 1999 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 2 febbraio 1999 nei confronti di

__________ (patr. dall’avv. __________)

con la quale l’istante ha chiesto il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dall’escussa al PE no. __________ dell’UE di Lugano, domanda respinta dal primo giudice,

letti ed esaminati gli atti

considerato

in fatto e in

diritto: che con istanza 2 febbraio 1999 lo __________, per il tramite dell’Ufficio __________, ha chiesto il rigetto definitivo dell’opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato notificatole per l’incasso di fr. 3’825.30 a saldo dell’imposta cantonale 1996, oltre agli interessi di mora e alla tassa di diffida, dedotto l’importo di fr. 1’265.65 pagato dall’UEF (cfr. conteggio imposta cantonale 10 gennaio 1999);

che a valere quale titolo esecutivo l’istante ha prodotto la notifica di tassazione

16 gennaio 1998 regolarmente passata in giudicato, nonché il dettaglio delle rate scadute e degli interessi di mora dovuti;

che la convenuta si è opposta all’istanza sollevando l’eccezione di estinzione del debito con riferimento allo stato di riparto 23 maggio 1997 dal quale risulta che a seguito della realizzazione del fondo di sua proprietà nel Comune di Caslano, l’ente pubblico è stato interamente tacitato per l’importo insinuato a titolo di imposta cantonale 1996;

che con il querelato giudizio il pretore, ritenuta fondata l’eccezione sollevata dall’escussa, ha respinto l’istanza;

che con il presente tempestivo gravame lo __________ è insorto contro il predetto giudizio postulandone l’an–nullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC: il ricorrente rimprovera al primo giudice di aver erroneamente applicato il diritto sostanziale per aver ammesso l’eccezione sollevata dall’escussa: infatti, l’imposta da questa soluta mediante la realizzazione forzata del suo fondo può concernere solo debiti garantiti da ipoteca legale, mentre quella posta in esecuzione si riferisce alla parte di imposta per la quale l’ente pubblico non beneficia di tale garanzia: in sostanza, si tratta di debiti d'imposta diversi;

che al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni;

che giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove;

che nella procedura di rigetto definitivo dell’opposizione il giudice accerta d’ufficio e in ogni stadio di causa se il titolo prodotto dall’istante possiede tutti i requisiti indispensabili perché possa essergli riconosciuto carattere esecutivo ai sensi dell’art. 80 LEF (DTF 113 III 9; CEF 13.03.1990 in re S. AG/B.);

che di fronte a un valido titolo esecutivo, quale appare la documentazione prodotta dall’istante (art. 244 cpv. 3 LT), il giudice deve pronunciare il rigetto dell’opposizione a meno che il debitore provi con documenti che il debito è stato estinto (art. 81 LEF);

che a comprova dell’estinzione del proprio debito l’escussa ha prodotto lo stato di riparto 23 maggio 1997 dal quale si evince che nell’ambito della realizzazione forzata del fondo n. __________ RFD _______, l’istante ha ottenuto quanto vantato a titolo di "imposte cantonali __________ + int.";

che contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice questo documento non prova l’estinzione del debito posto in esecuzione;

che –conformemente a quanto sostiene il ricorrente– secondo l’art. 252 cpv. 1 LT per il pagamento di tutte le imposte cantonali e comunali che hanno una relazione particolare con l’immobile (art. 836 CC), è riconosciuta al Cantone e ai Comuni un’ipoteca legale secondo l’art. 183 LAC che non necessita di iscrizione a registro fondiario (cpv. 2);

che lo stato di riparto prodotto dall'escussa (art. 112 RRFF) è stato allestito nell’ambito della procedura di realizzazione di un pegno immobiliare, così come previsto agli art. 85 e segg. RRFF ed è pertanto fuori discussione che i crediti dello Stato indicati nel medesimo erano garantiti dall'ipoteca legale di cui si è detto, ovvero avendo una relazione diretta con il fondo quali: l’imposta sugli utili immobiliari (art. 123 segg. LT), l’imposta immobiliare cantonale (art. 95 LT), ecc. (al proposito cfr. Pedroli, L’ipoteca legale per crediti d’imposta, in CFPG n. 14, p. 82);

che tuttavia, nella fattispecie, la società escussa ha semplicemente sostenuto ma non provato che il debito posto in esecuzione rientrerebbe tra quelli garantiti da ipoteca legale, tesi questa che sembra doversi escludere già a dipendenza della qualifica dell’imposta controversa nella notifica di tassazione 16 gennaio 1998, che parla semplicemente di imposta cantonale;

che comunque le cifre indicate nello stato di riparto al no. 2 non permettono di mettere in relazione il credito posto in esecuzione con l'importo garantito da ipoteca legale poiché la somma di fr. 5'206.35 concerne esplicitamente debiti d'imposta relativi a diverse annualità in proporzione ignota;

che alla luce di quanto sopra esposto il ricorso, che ha evidenziato il titolo di cassazione invocato con particolare riferimento all’errata applicazione del

diritto ad opera del primo giudice, deve essere accolto;

che accogliendo il ricorso e ricorrendo i presupposti d’applica–zione dell’art. 332 cpv. 2 CPC, la Camera decide il merito della controversia con il conseguente accoglimento dell’istanza di rigetto dell’opposizione, almeno nei limiti del titolo esecutivo prodotto, ossia la notifica di tassazione 16 gennaio 1998 che indica, tolta l'imposta immobiliare di fr. 1'425.30, un saldo dell'imposta cantonale 1996 di fr. 2'400.–;

che, per quanto riguarda gli interessi di mora e la tassa di diffida, in quanto previsti dalla LT (art. 219 e 220), gli stessi devono essere riconosciuti all'istante nella misura richiesta in sede esecutiva e comunque rimasta incontestata;

che allo Stato del Canton Ticino possono essere riconosciute indennità limitate della prima sede, non avendo partecipato al contraddittorio;

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la OTLEF pronuncia: I. Il ricorso per cassazione 8 marzo 1999 dello __________ è accolto.

Di conseguenza la sentenza 4 marzo 1999 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione

5 è annullata e sostituita dal seguente giudicato:

*1. L’istanza è parzialmente accolta.*

*Di conseguenza è rigettata in via definitiva l’opposizione interposta al PE no. __________ dell’UE di Lugano, limitatamente a fr. 2'400.– oltre interessi dal

10. 11. 1998, nonché a fr. 345.15.*

*2. La tassa di giustizia in fr. 80.–, da anticipare dalla parte istante, è posta a carico della convenuta la quale rifonderà all’istante un’indennità di fr. 50.–.*

II. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 120.–, già anticipate dal ricorrente, sono poste a carico di __________, la quale rifonderà allo __________ un’indennità di fr. 150.–.

III. Intimazione a:

___________

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria