Legislator Giurisprudenza & Legislazione
16.1999.25 • TRAC TI 16.1999.25 Generato dall'IA

Appeal Dismissed for Lack of Procedural Standing

Numero d'incarto 16.1999.25
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

An appeal was brought against a lower court decision that rejected a claim for reimbursement of litigation costs incurred by the appellants in prior administrative proceedings concerning communal construction contributions, where the lower court had determined the appellants' claim against the opposing party for these costs was unfounded. The appellate court dismissed the cassation appeal, not on the merits of the underlying cost claim, but because the representative filing the appeal (a parent on behalf of adult children) lacked the requisite legal standing or authorization under procedural rules to represent the parties in a cassation appeal, rendering the filing null due to a lack of proper procedural representation.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 97 cifra, Art. 64bis cpv. 3 CPC, Art. 301 CPC, Art. 64 CPC, Art. 142 cpv. 1 lett. a CPC, Art. 331 cpv. 1 CPC; Appeal Dismissed for Lack of Procedural Standing: The appellate court dismissed the cassation appeal, not on the merits of the underlying cost claim, but because the representative filing the appeal (a parent on behalf of adult children) lacked the requisite legal standing or authorization under procedural rules to represent the parties in a cassation appeal, rendering the filing null due to a lack of proper procedural representation.

Parole chiave

Generato dall'IA
legittimazione a ricorrere insinuazione del credito abbandono definitivo del procedimento nullità procedurale spese di procedura rappresentanza valida Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Generato dall'IA

Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
art. 142 cpv. 1 lett. a CPC

Cited as the sanction for the lack of procedural standing (legitimation) of the representative, leading to the nullity of the appeal.

art. 313 bis CPC

Cited as the basis allowing the Chamber to decide on the rejection of the appeal with a brief justification due to inadmissibility.

art. 148 CPC

Cited in the concluding preamble regarding costs.

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

Incarto n. 16.99.00025 · Lugano 26 marzo 1999/kc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria: · Petralli Zeni, vicecancelliera sedente per giudicare il ricorso per cassazione 4 marzo 1999 presentato da

__________ (rappr. dal padre __________) contro

la sentenza 26 febbraio 1999 del Giudice di pace del circolo di Balerna nella causa a procedura inappellabile promossa con istanza 17 novembre 1998 nei confronti di

__________ (rappr. dal _________)

con la quale gli istanti hanno chiesto il pagamento di fr. 300.– oltre accessori nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dal convenuto al PE no. __________ dell’UEF di Mendrisio, domande respinte dal primo giudice, letti ed esaminati gli atti

considerato

in fatto e in

diritto:

che con istanza 27 novembre 1998 __________ hanno convenuto in giudizio il __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 300.- corrispondenti alle spese da loro sostenute in relazione a una procedura che sono stati costretti a promuovere dinanzi al Consiglio di Stato per far luce su carenze e irregolarità commesse dall’autorità comunale nell’ambito dell’imposizione dei contributi per la costruzione delle canalizzazioni nel Comune;

che il convenuto si è opposto alla pretesa avversaria contestando qualsiasi addebito;

che con il querelato giudizio il primo giudice ha respinto l’istanza non ritenendo di dover porre a carico del convenuto le spese giudiziarie sostenute dagli istanti in procedure amministrative che li hanno visti soccombere;

che con il presente tempestivo gravame __________ -per il tramite del padre __________- sono insorti contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento;

che tra i presupposti processuali che il giudice esamina d’ufficio e in ogni stadio di causa vi è quello della capacità delle parti e della legittimazione dei loro rappresentanti (art. 97 cifra 4 CPC);

che per le cause di competenza del giudice di pace è riconosciuta la rappresentanza processuale alle persone ritenute dal giudice capaci di proporre e discutere con la necessaria chiarezza la causa (art. 64bis cpv. 3 CPC), di modo che dinanzi al giudice di pace la parte può essere assistita da qualsiasi persona in grado di difenderla (Verbali del Gran Consiglio, sessione autunnale 1990, vol. 4, pag. 1660), escluso essendo solo il patrocinio di avvocati iscritti all’Albo e di persone in possesso della licenza o del dottorato in giurisprudenza (art. 301 CPC);

che per contro, legittimati a impugnare la sentenza del giudice di pace con ricorso in cassazione, oltre alla parte medesima, sono gli avvocati ammessi al libero esercizio della professione nel Cantone e le persone che detengono una rappresentanza legale (art. 64 CPC);

che __________, ancorché munito di regolare procura, non rientra nella categoria di persone sopra menzionate legittimate alla rappresentanza processuale, in particolare egli non può agire quale rappresentante legale dei figli maggiorenni;

che quindi, in considerazione della sanzione prevista dall’art. 142 cpv. 1 lett. a CPC per il caso di mancanza di un presupposto processuale, il ricorso presentato da __________ per conto dei figli __________ è nullo per carenza di legittimazione del rappresentante;

che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;

che vista la particolarità della fattispecie, eccezionalmente si prescinde dal prelevare tasse e spese per il presente giudizio.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 4 marzo 1999 di __________ è nullo.

2. Non si prelevano tasse nè spese per il presente giudizio.

3. Intimazione a:

_________

Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Balerna.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria