Creditor's Opposition to Payment Order Based on Unsigned Invoices
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA creditor sought provisional rejection of an opposition to a payment order based on invoices and delivery notes for beverage supplies, which the lower court granted finding a valid debt acknowledgment. The appellate court, however, upheld the appeal, finding that the submitted documentation, consisting of invoices and delivery notes lacking the debtor's signature or any clear, unequivocal acknowledgement of debt as required by law, did not constitute a sufficient basis for provisional rejection under the relevant enforcement statute, thus annulling the prior decision and rejecting the initial request.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 327 lett. g CPC, Art. 82 LEF, Art. 332 cpv. 2 CPC, Art. 62 OTLEF, Art. 148 CPC; Creditor's Opposition to Payment Order Based on Unsigned Invoices: The appellate court, however, upheld the appeal, finding that the submitted documentation, consisting of invoices and delivery notes lacking the debtor's signature or any clear, unequivocal acknowledgement of debt as required by law, did not constitute a sufficient basis for provisional rejection under the relevant enforcement statute, thus annulling the prior decision and rejecting the initial request.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis article was cited as the basis for granting the appeal because the lower court's decision was deemed the result of a manifestly erroneous assessment of the case files.
This procedural rule was cited for the disposition of the case after accepting the appeal.
This article concerning costs was referenced in the preamble to the judgment.
Testo completo
Incarto n. 16.99.00019 · Lugano 31 maggio 1999/kc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria: · Petralli Zeni, vicecancelliera sedente per giudicare il ricorso 6/13 novembre 1998 presentato da
__________ Contro
la sentenza 4 novembre 1998 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 24 settembre 1998 da
__________
con la quale l’istante ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell’opposizione interposta dall’escussa al PE no. __________ dell’UE di Lugano, domanda accolta dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in
diritto: che con istanza 24 settembre 1998 __________ ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell’opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato notificatole per l'incasso di fr. 4’569.50 oltre accessori a saldo di fatture emesse per la fornitura di bibite a quest’ultima;
che a valere quale riconoscimento di debito l’istante ha prodotto delle fatture corredate dei rispettivi bollettini di consegna della merce (doc. B) nonché l’estratto conto 8 aprile 1998 (doc. C) ;
che con il querelato giudizio il primo giudice, assente l’escussa dal contraddittorio e accertata la presenza agli atti di un valido riconoscimento di debito nell’insieme della documentazione prodotta dall’istante, ha accolto l’istanza;
che con scritti 6 e 13 novembre 1998 __________ è insorta contro il predetto giudizio contestando di essere debitrice dell’importo posto in esecuzione, sostenendo in particolare di non aver mai ordinato, né ricevuto la merce;
che tale impugnazione deve essere trattata quale ricorso per cassazione in virtù degli art. 16 e 17 LALEF poiché il valore di causa è inferiore a fr. 8’000.–;
che al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni;
che giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del pretore o del giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente erronea di atti di causa o di prove;
che secondo l’art. 82 LEF il creditore può chiedere il rigetto provvisorio dell’opposizione se il credito si fonda su di un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, dal quale risulti la volontà del debitore di pagare una determinata somma di denaro;
che nel caso di specie, dalla documentazione prodotta dall’istante non è possibile concludere per l’esistenza di un valido riconoscimento di debito per l’importo posto in esecuzione;
che infatti dalla stessa non risulta la dichiarazione di volontà chiara, esplicita, non equivoca e non soggetta a interpretazione della convenuta di riconoscersi debitrice nei confronti dell’istante per l’importo da questa rivendicato (Rep 1972 345, 1979 394, 1989 338; DTF 106 III 99; Fritsche/ Walder, Schuldbetreibung und Konkurs nach schw. Recht, 1984, Vol. I, p. 259; Panchaud/ Caprez, op.cit., § 6; A. Staehelin/Bauer/D. Staehelin, op.cit., n. 21 segg. ad art. 82);
che in particolare, i bollettini sui quali l’istante fonda la sua domanda attestano la consegna della merce indicandone il valore complessivo poi ripreso nella stampa delle fatture, ma non recano nessuna firma oppure firma non identificabile con quella dell’escussa, né l’istante sostiene il contrario;
che quindi, il giudizio impugnato, che ha erroneamente concluso all’esistenza di un valido riconoscimento di debito, deve essere annullato essendo frutto di una valutazione manifestamente errata degli atti di causa;
che in virtù dell'art. 327 lett. g. CPC il ricorso deve essere accolto e l'istanza decisa ai sensi dell'art. 332 cpv. 2 CPC;
che alla ricorrente non viene assegnata nessuna indennità per la prima e seconda sede non avendo formulato nessuna richiesta in tal senso (art. 62 OTLEF).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la OTLEF pronuncia: I. Il ricorso di _____ è accolto.
Di conseguenza la sentenza 4 novembre 1998 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5, è annullata e sostituita dal seguente giudicato:
1. L’istanza è respinta.*
2. La tassa di giustizia in fr. 120.–, da anticipare dall’istante, rimane a suo carico.*
II. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 180.–, sono poste a carico di _____.
III. Intimazione a:
___________
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria