Florist Pay Dispute and Due Process Violation on Appeal
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn appeal was lodged against a lower court decision that granted an employee's claim for unpaid salary balances, including holiday and thirteenth-month pay, stemming from employment as a florist that ended after the employee resigned effective two days later due to documented medical inability to work. The appellate court annulled the lower court's judgment, holding that the first judge erred by rendering a decision without ensuring a proper adversarial hearing on the merits, as evidenced by the record only showing a settlement proposal rather than a full discussion, thereby violating the fundamental right of the appellant to be heard, which renders the decision void *ex officio* and requires a new trial.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 337 CO, Art. 327b CO, Art. 4 Cost, Art. 142 lett. b CPC, Art. 142 cpv. 2 CPC, Art. 417 lett. e CPC; Florist Pay Dispute and Due Process Violation on Appeal: The appellate court annulled the lower court's judgment, holding that the first judge erred by rendering a decision without ensuring a proper adversarial hearing on the merits, as evidenced by the record only showing a settlement proposal rather than a full discussion, thereby violating the fundamental right of the appellant to be heard, which renders the decision void *ex officio* and requires a new trial.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAUsed to establish the nullity of the lower court's decision due to a violation of the fundamental right to be heard (art. 4 Cost.).
Cited as the fundamental right whose violation (denial of the right to be heard) led to the nullity of the judgment under art. 142 lett. b CPC.
Cited in the closing section regarding costs for the present appeal.
Testo completo
Incarto n. 16.99.00018 · Lugano 19 maggio 1999/kc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria: · Petralli Zeni, vicecancelliera sedente per giudicare il ricorso per cassazione __________ febbraio 1999 presentato da
__________ __________, __________ contro
la sentenza 1° febbraio 1999 del Giudice di pace del circolo di __________ __________ __________ nella causa a procedura speciale in materia di contratto del lavoro promossa con istanza 2 novembre 1998 da
__________ __________, __________ (rappr. dal __________ __________ & __________, __________)
con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 1’328.20 oltre interessi a saldo delle proprie pretese salariali, domanda accolta dal primo giudice, letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in
diritto: che con istanza __________novembre 1998 __________ __________ ha convenuto in giudizio __________ __________ - alle dipendenze del quale ha lavorato in qualità di fiorista dal 2 febbraio al 31 maggio 1998- al fine di ottenere il pagamento di fr. 1’328.20 a saldo delle proprie pretese salariali per le vacanze e la tredicesima;
che in sede di discussione il convenuto, pur sollevando non meglio precisate perplessità in merito al termine di disdetta, ha proposto di versare la metà dell’importo fatto valere in giudizio;
che con il querelato giudizio il primo giudice ha accolto l’istanza ritenendo nel contempo giustificato, sulla base dell’art. 337 CO, il licenziamento notificato dalla lavoratrice il 30 maggio 1998 per il successivo 1° giugno a motivo della sua oggettiva impossibilità di riprendere il lavoro (doc. F), attestata mediante certificato medico (doc. G);
che con il presente tempestivo ricorso __________ __________ è insorto contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento: il ricorrente eccepisce che la disdetta della lavoratrice era prematura non avendo rispettato il termine mensile di preavviso e che l'istante non ha dimostrato l'esistenza degli estremi per la risoluzione immediata del contratto. Rimprovera inoltre al giudice di pace di non aver applicato l'art. 327b CO;
che al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni;
che a prescindere dai motivi di fatto e di diritto per cui il ricorrente postula la cassazione della sentenza e dalla loro ricevibilità formale, questo giudice ritiene di dover annullare la sentenza impugnata;
che infatti dal verbale di udienza 15 dicembre 1998 non risulta che il contraddittorio sul merito della lite abbia avuto luogo, mentre si desume soltanto che in seguito a discussione -i cui termini restano oggettivamente ignotiil convenuto ha formulato una proposta transattiva;
che, caduta la possibilità di un componimento bonale della vertenza con lo scritto
16 dicembre 1998 del SEI, il giudice di pace avrebbe dovuto recuperare l'incombente procedurale omesso, ricitando le parti per la discussione;
che così facendo egli ha negato al convenuto la possibilità di esprimersi sul merito della lite: giacché l'omissione concerne il diritto fondamentale della parte di essere sentita in giudizio (art. 4 Cost), la sentenza prolata su quella base è nulla in virtù dell'art. 142 lett. b CPC;
che la nullità di un atto dev'essere rilevata d'ufficio (art. 142 cpv. 2 CPC);
che a questa mancanza il giudice non può supplire con un proprio esame della fattispecie che tenga conto di ogni eventuale eccezione della parte convenuta, come sembra aver fatto in questo caso, salvo contravvenire ad altre disposizioni processuali;
che, a dipendenza della particolarità della fattispecie, al ricorrente non vengono riconosciute ripetibili di questa sede;
Per i quali motivi,
richiamato per le spese l’art. 417 lett. e CPC
pronuncia: 1. La sentenza 1 febbraio 1999 del Giudice di pace del circolo di Riva San Vitale è nulla.
§ L'incarto è trasmesso allo stesso giudice perché proceda a un nuovo giudizio nel senso dei considerandi.
2. Non si prelevano tasse e spese per il presente giudizio né si assegnano ripetibili.
3. Intimazione a:
– __________ __________, __________;
– __________, __________.
Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di __________ __________ __________.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria