Appeal Dismissed for Untimely and Unspecified Grounds
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe reviewing court dismissed an appeal against a lower court decision that granted a claim for CHF 454.20 plus interest for typography services, as the original defendant had not contested the claim below. The court found the appeal inadmissible because it failed to specify the grounds for cassation as required by law, and arguments regarding the merits and attached documentation, such as an objection to passive standing, were deemed untimely as they were raised for the first time at this appellate stage. Furthermore, the court noted that the appellant's absence from the initial hearing did not excuse their failure to request a postponement beforehand.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 329 CPC, Art. 321 cpv. 1 lett. b CPC, Art. 136 CPC, Art. 148 CPC, art. 327 segg. CPC; Appeal Dismissed for Untimely and Unspecified Grounds: The court found the appeal inadmissible because it failed to specify the grounds for cassation as required by law, and arguments regarding the merits and attached documentation, such as an objection to passive standing, were deemed untimely as they were raised for the first time at this appellate stage. Furthermore, the court noted that the appellant's absence from the initial hearing did not excuse their failure to request a postponement beforehand.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the final orders preamble, indicating the procedural basis for the cassation decision.
Cited as the basis for imposing court costs according to the outcome of the decision.
Testo completo
Incarto n. 16.99.00017 · Lugano 31 maggio 1999/kc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria: · Petralli Zeni, vicecancelliera sedente per giudicare il ricorso per cassazione 18 febbraio 1999 presentato da
__________ Contro
la sentenza 8 febbraio 1999 del Giudice di pace del circolo di Agno nella causa a procedura inappellabile promossa con istanza 16 ottobre 1998 da
__________
con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 454.20 oltre interessi nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dal convenuto al PE no. _____ dell’UE di Lugano, domande accolte dal primo giudice, letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in
diritto: che con istanza 16 ottobre 1998 la __________ ha convenuto in giudizio __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 454.20 a saldo della fattura emessa il 19 giugno 1998 per lavori di tipografia eseguiti per conto di quest’ultimo;
che con il querelato giudizio il primo giudice, giudicando sulla base della documentazione prodotta dalla parte istante, ha accolto la domanda avendo quest’ultima sufficientemente comprovato il suo credito, rimasto incontestato dal convenuto che non ha presenziato al contraddittorio;
che con il presente tempestivo gravame __________ è insorto contro il predetto giudizio;
che con scritto 27 aprile 1999 la controparte ha contestato il contenuto del ricorso;
che il ricorso, a prescindere dalla sua ricevibilità in quanto non contiene le domande di ricorso nonché i motivi di fatto e di diritto sui quali lo stesso si fonda e neppure precisa (o almeno descrive) il motivo di cassazione invocato (art. 329 CPC), deve essere respinto;
che infatti le argomentazioni e contestazioni sul merito della vertenza (in particolare l’eccezione circa la carenza di legittimazione passiva del convenuto), nonché la documentazione allegata al ricorso, non possono essere ritenute siccome proposte per la prima volta in questa sede, quindi tardivamente (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC);
che per quanto attiene all’assenza del convenuto dall’udienza, spettava a quest’ultimo farsi parte diligente e chiedere il rinvio della stessa sulla base dell’art. 136 CPC;
che le spese del presente giudizio seguono la soccombenza (art. 148 CPC);
che all’istante non vengono assegnate ripetibili di questa sede.
non potendo il suo scritto 27 aprile 1999 essere considerato come un allegato di osservazioni.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 18 febbraio 1999 di __________ è respinto.
2. Le spese del presente giudizio, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 60.–
b) spese fr. 40.–
fr. 100.–
già anticipate dal ricorrente, rimangono a suo carico.
3. Intimazione a:
__________
Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Agno.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria