Employer Appeal Dismissed for Lack of Specific Grounds
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn employer appealed a lower court decision that granted an employee's claim for unpaid wages of approximately 2,155.55 plus interest, noting the lower court had rejected the employer's unproven compensation claim, which was also insufficient to prove an amount exceeding the worker's minimum subsistence level. The appellate court dismissed the appeal as null because the filing failed to specify the grounds of fact or law upon which it relied, instead merely presenting the appellant's version of the facts and contesting the valuation of items, thereby preventing the court from identifying any grounds for annulling the challenged judgment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 93 LEF, Art. 329 cpv. 2 CPC, Art. 329 cpv. 3 CPC, Art. 331 cpv. 1 CPC, Art. 417 lett. e CPC; Employer Appeal Dismissed for Lack of Specific Grounds: The appellate court dismissed the appeal as null because the filing failed to specify the grounds of fact or law upon which it relied, instead merely presenting the appellant's version of the facts and contesting the valuation of items, thereby preventing the court from identifying any grounds for annulling the challenged judgment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThe appeal was rejected as null based on this provision.
Cited in the reasoning regarding costs, though the actual order waived fees.
Testo completo
Incarto n. 16.99.00015 · Lugano 2 marzo 1999/kc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria: · Petralli Zeni, vicecancelliera sedente per giudicare il “ricorso” 15 febbraio 1999 presentato da
contro
la sentenza 8 febbraio 1999 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, nella causa a procedura speciale in materia di salari e mercedi promossa con istanza 15 giugno 1998 da
__________
con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 3’500.- a saldo delle proprie pretese salariali nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dalla convenuta al PE no. __________ dell’UE di Lugano, domande ridotte a fr. 2’155.55 oltre interessi del 5 % dal 30 settembre 1997 e così accolte dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in
diritto: che con istanza 15 giugno 1998 __________ ha convenuto in giudizio la sua ex datrice di lavoro __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 3’500.- poi ridotti a fr 2’155.55 e corrispondenti al saldo delle proprie pretese salariali, pretesa alla quale la convenuta si è opposta;
che con il querelato giudizio il primo giudice, respinta la proposta di compensazione formulata dalla convenuta siccome non comprovata e non avendo quest’ultima provato che l’importo posto in compensazione eccederebbe il minimo esistenziale del lavoratore ai sensi dell’art. 93 LEF, ha accolto l’istanza;
che con scritto 15 febbraio 1999 __________ è insorta contro il predetto giudizio;
che giusta l’art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione, per esser considerato valido, deve contenere le domande di ricorso nonché i motivi di fatto e di
diritto sui quali lo stesso si fonda precisando (o almeno illustrando) il motivo di cassazione invocato, caso contrario l’atto è nullo (cpv.3);
che nel caso concreto il contenuto dello scritto 15 febbraio 1999 della ricorrente non supera la soglia imposta dalla procedura per essere trattato come ricorso per cassazione;
che infatti, invece di indicare a questa Camera le sue critiche alla decisione del segretario assessore relativamente agli accertamenti istruttori (risultanti dalle prove) o riguardanti l’applica-zione di norme di diritto, la ricorrente si limita ad esporre una propria versione dei fatti, in particolare contestando il valore degli oggetti di cui ha chiesto il pagamento all’istante;
che quindi questa Camera è nell’impossibilità di individuare e di decidere eventuali presupposti per un eventuale annullamento del giudizio impugnato;
che il ricorso deve pertanto essere respinto in quanto nullo ai sensi dell’art. 329 cpv. 3 CPC;
che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato.
Per i quali motivi,
richiamati gli art.
327 segg. CPC, per le spese l’art.417 lett. e CPC pronuncia: 1. Il ricorso 15 febbraio 1999 __________ è nullo.
2. Il presente giudizio è esente da tasse e spese.
3. Intimazione:
__________
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria