Appeal Dismissed for Untimely Filing in Debt Enforcement Opposition Case
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe case involves a summary procedure where a judgment upheld the rejection of an opposition to an enforcement action for a small outstanding debt, and the debtor appealed this decision to the Court of Cassation. The Court found the appeal inadmissible because it was filed late, as the statutory ten-day deadline for appealing a decision in opposition rejection cases, which begins the day after notification of the judgment, had expired given the appeal was received significantly later than the date it was claimed to have been sent, and the appellant failed to provide sufficient proof to contradict the lower court's finding regarding the actual date of transmission.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 22 cpv. 1 LALEF, Art. 131 cpv. 1 CPC, Art. 331 cpv. 1 CPC, art. 313 bis CPC, art. 327 segg. CPC; Appeal Dismissed for Untimely Filing in Debt Enforcement Opposition Case: The Court found the appeal inadmissible because it was filed late, as the statutory ten-day deadline for appealing a decision in opposition rejection cases, which begins the day after notification of the judgment, had expired given the appeal was received significantly later than the date it was claimed to have been sent, and the appellant failed to provide sufficient proof to contradict the lower court's finding regarding the actual date of transmission.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis provision sets the deadline for filing the appeal, the violation of which led to the declaration of inadmissibility in order 1.
This procedural rule was mentioned as applicable for the decision based on the inadmissibility of the appeal.
This procedural rule was referenced in connection with the decision on the merits/admissibility with brief reasoning.
These articles provided the general procedural basis for the cassation appeal proceedings, although the final decision was based on inadmissibility.
Testo completo
Incarto n. 16.1999.00132 · Lugano 27 dicembre 1999/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Cocchi e Zali (quest'ultimo in sostituzione del giudice Giani, assente)
segretaria: · Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 8 e 24novembre 1999 presentato da
__________ contro
la sentenza 29 ottobre 1999 del Giudice di pace del circolo di Giubiasco nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 24 agosto 1999 da
__________
con la quale l'istante ha chiesto il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta dall'escusso al PE no. __________ dell'UEF di Bellinzona, domanda accolta dal primo
giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
che con istanza 24 agosto 1999 l'_________ ha chiesto il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato notificatogli per l'incasso di fr. 170.40 a saldo della fattura emessa il 31 agosto 1998 per prestazioni eseguite a favore di quest'ultimo;
che l'escusso si è opposto alla pretesa avversaria;
che con sentenza 29 ottobre 1999 il primo giudice ha accolto l'istanza;
che con atto ricorsuale recante la data dell'8 novembre 1999, che __________ ha trasmesso a questa Camera il 26 novembre 1999 (cfr. timbro postale), egli è insorto contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento;
che giusta l’art. 22 cpv. 1 LALEF il termine per ricorrere in cassazione contro una sentenza prolata nell’ambito di un’azione di rigetto dell’opposizione è di 10 giorni;
che il termine ricorsuale decorre dal giorno successivo a quello dell’intimazione della decisione (art. 131 cpv. 1 CPC);
che nel caso concreto il ricorso, trasmesso a questa Camera il 26 novembre 199, è sicuramente tardivo ritenuto che il giudice di pace ha confermato l'intimazione della sentenza il giorno medesimo della sua emanazione (29 ottobre 1999);
che al proposito è irrilevante l'allegazione del ricorrente secondo cui avrebbe inviato il suo allegato già in data 8 novembre 1999 poiché il fatto, contestato dal giudice di pace, non è confortato da nessuna prova;
che infatti, in un simile caso, spetta al ricorrente provare la spedizione del ricorso: mancando tale prova il ricorso si ritiene non presentato (Rep. 1990, 327);
che alla fattispecie può essere applicato l'art. 313 bis CPC, conforme anche alla procedura di ricorso per cassazione per il rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, in virtù del quale questa Camera può decidere con breve motivazione senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora il ricorso si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;
che in considerazione della particolarità del caso e a titolo eccezionale, si prescinde dal prelevare tasse e spese per il presente giudizio.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC
pronuncia:
1. Il ricorso 8/24 novembre 1999 di __________ è irricevibile in quanto tardivo.
2. Non si prelevano tasse né spese per il presente giudizio.
3. Intimazione a:
- __________
Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Giubiasco.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria