Property Owner v. Water Authority (Appeal of Payment Order Rejection)
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA property owner appealed a lower court's decision which granted the provisional rejection of their objection to a payment order concerning unpaid water tax, a decision based on a prior written agreement acknowledging the debt. The appellate court declared the appeal null because it failed to adhere to the procedural requirements for a cassation appeal, specifically lacking the necessary articulation of factual and legal grounds to contest the lower court's findings regarding the evidence and the application of execution law, rendering it impossible to assess grounds for annulment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 329 cpv. 2 CPC, Art. 82 LEF, Art. 331 cpv. 1 CPC, art. 313 bis CPC, art. 327 segg. CPC; Property Owner v. Water Authority (Appeal of Payment Order Rejection): The appellate court declared the appeal null because it failed to adhere to the procedural requirements for a cassation appeal, specifically lacking the necessary articulation of factual and legal grounds to contest the lower court's findings regarding the evidence and the application of execution law, rendering it impossible to assess grounds for annulment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThe court referred to this article in the reasoning when explaining why the appeal did not meet the formal requirements (nullity), which directly supports the final order declaring the appeal null.
This article is cited as the basis for applying procedural rules, including Art. 313 bis CPC, which permitted the short ruling on the appeal's inadmissibility/nullity.
This provision allows the Chamber to reject an appeal summarily without notifying the counterparty when it is inadmissible or clearly unfounded, justifying the rapid ruling.
These articles govern the cassation appeal procedure and are cited as the general procedural basis for the decision.
Testo completo
Incarto n. 16.1999.00114 · Lugano 23 dicembre 1999/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Chiesa, presidente Cocchi e Giani
segretaria: · Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso 2 novembre 1999 presentato da
__________ contro
la sentenza 21 ottobre 1999 del Giudice di pace del circolo della Verzasca nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 13 settembre 1999 da
__________
con la quale l'istante ha chiesto il rigetto dell'opposizione interposta dall'escussa al
PE no. __________dell'UEF di Locarno, domanda accolta dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
che con istanza 13 settembre 1999 l'__________ ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell'opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato notificatole per l'incasso di fr. 60.- oltre interessi e spese, a saldo della tassa acqua potabile 1997 dalla stessa dovuta nella sua qualità di comproprietaria del fondo n. __________ a __________;
che a valere quale riconoscimento di debito l'istante ha prodotto il verbale 9 novembre 1998 dal quale risulta l'accordo dell'escussa, rappresentata in quella sede da __________, al pagamento dell'importo posto in esecuzione;
che l'escussa si è opposta alla pretesa avversaria;
che con il querelato giudizio il primo giudice, accertata la presenza agli atti di un valido riconoscimento di debito, ha accolto l'istanza;
che con atto ricorsuale 2 novembre 1999 __________ è insorta contro il predetto giudizio: la ricorrente contesta di dover pagare l'importo posto in esecuzione (tassa acqua potabile) ritenuto che la sua proprietà non sarebbe neppure allacciata all'acqua potabile;
che giusta l’art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione, per esser considerato valido, deve contenere le domande di ricorso nonché i motivi di fatto e di
diritto sui quali lo stesso si fonda precisando (o almeno illustrando) il motivo di cassazione invocato, caso contrario l’atto è nullo (cpv.3);
che nel caso concreto il contenuto dello scritto 2 novembre 1999 della ricorrente non supera la soglia imposta dalla procedura per essere trattato come ricorso per cassazione;
che infatti, invece di indicare a questa Camera le sue critiche alla decisione del giudice di pace relativamente agli accertamenti istruttori (risultanti dalle prove) o riguardanti in particolare l'applicazione dell'art. 82 LEF, la ricorrente propone delle contestazioni che esulano dal tema del rigetto provvisorio dell'opposizione;
che è quindi impossibile individuare e decidere eventuali presupposti per un eventuale annullamento del giudizio impugnato;
che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;
che vista la particolarità della fattispecie non si prelevano spese né tasse di giustizia.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC
pronuncia: 1. Il ricorso 2 novembre 1999 di __________ è nullo.
2. Non si prelevano spese per il presente giudizio.
3. Intimazione:
– __________
Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo della Verzasca
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria