Vehicle Repair Costs Appeal on Service of Process
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA party appealed a lower court decision that granted a claim for outstanding vehicle repair costs and rejected the opposition to a payment order, arguing that their right to be heard was violated because they missed the scheduled hearing. The appellate court rejected the appeal, reasoning that service of process by registered mail is complete either upon actual delivery or, if uncollected, on the seventh day of postal deposit, and the appellant was responsible for ensuring receipt of correspondence while absent from their domicile, thus precluding a claim of violated fundamental rights.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 313 cpv. 1 CPC, art. 327 segg. CPC, art. 313 bis CPC; Vehicle Repair Costs Appeal on Service of Process: The appellate court rejected the appeal, reasoning that service of process by registered mail is complete either upon actual delivery or, if uncollected, on the seventh day of postal deposit, and the appellant was responsible for ensuring receipt of correspondence while absent from their domicile, thus precluding a claim of violated fundamental rights.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThese articles governed the procedure for the recourse that the court ultimately rejected.
Cited implicitly as the court decided on the rejection based on the applicable rules for simplified cassation review.
Cited implicitly as the court's decision-making power in cassation was based on this rule referencing Art. 313 bis CPC.
This provision allows the Chamber to reject the appeal with brief reasoning without notifying the counterparty when the appeal is inadmissible or manifestly unfounded.
Testo completo
Incarto n. 16.1999.00103 · Lugano 29 ottobre 1999/kc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria: · Petralli Zeni, vicecancelliera sedente per giudicare il ricorso 10 ottobre 1999 presentato da
__________ contro
la sentenza 20 settembre 1999 del Giudice di pace del circolo di Vezia nella causa a procedura inappellabile promossa con istanza 1° luglio 1999 da
__________
con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 571.90 nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dalla convenuta al PE no. __________ dell’UE di Lugano, domande accolte dal primo giudice, letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in
diritto: che con istanza 1°luglio 1999 il __________ o ha convenuto in giudizio __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 571.90 a saldo della fattura emessa il 18 settembre 1998 per lavori di riparazione eseguiti sul veicolo di quest’ultima;
che con il querelato giudizio il primo giudice, giudicando sulla base della documentazione prodotta dalla parte istante, ha accolto la domanda avendo quest’ultima sufficientemente comprovato il suo credito, rimasto incontestato dalla convenuta che non ha presenziato al contraddittorio;
che con atto ricorsuale 10 ottobre 1999 __________ è insorta contro il predetto giudizio lamentando la violazione del suo diritto di essere sentita non avendo potuto partecipare all’udienza del 2 settembre 1999;
che al ricevimento dell'istanza 1° luglio 1999 il giudice di pace ha citato le parti alla discussione per il successivo 2 settembre;
che poiché la ricorrente ammette di aver rinvenuto nella bucalettere un "foglio giallo della posta" quando il termine era però già scaduto, il suo mancato ritiro della raccomandata, con conseguente rinvio della medesima al mittente, le deve essere addebitato senza che possa dolersi della violazione del suo diritto di essere sentita;
che infatti, per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione dell’autorità spedita per lettera raccomandata è notificata al destinatario nel momento della consegna effettiva oppure, se l’invio non è recapitato a domicilio né ritirato alla posta, l’ultimo dei sette giorni durante i quali rimane depositato presso l’ufficio postale (DTF 123 III 492, 113 Ib 89 consid. 2b; Cocchi/ Trezzini, CPC, ad art. 124, n. 4, 9 e 11);
che va inoltre rilevato che è compito di chi si assenta dal proprio domicilio per un certo periodo di tempo di assumere le necessarie misure onde assicurarsi il ricevimento della corrispondenza che gli è indirizzata al fine di poter tempestiva-mente tutelare i propri interessi (DTF 113 Ib 90);
che pertanto il diritto fondamentale delle parti di essere sentite -cui implicitamente allude la ricorrentenon è stato violato;
che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 313 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;
che vista la particolarità della fattispecie, eccezionalmente si prescinde dal prelevare tasse e spese per il presente giudizio.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC
pronuncia: 1. Il ricorso 10 ottobre 1999 di __________ r è respinto.
2. Non si prelevano tasse nè spese per il presente giudizio.
3. Intimazione a:
– __________
Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Vezia.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria