Appeal Regarding Jurisdiction in Storage Box Lease Debt Nullity Case
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe case involves an appeal against a lower court decision that recognized the nullity of a debt of 255 currency units stemming from a lease for a storage box, where the tenant had sought discharge of the debt due to the leased object's defect preventing its use for several months. The appellate court declared the lower court's judgment null because the matter concerned a lease dispute, which falls under the exclusive jurisdiction of bodies other than the Justice of the Peace according to law, meaning the lower court ruled without material competence, a ground for annulment that the appellate court recognized *ex officio*.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 327 CPC, Art. 5 cpv. 2 lett. b LOG, Art. 83 cpv. 2 LEF, Art. 83 LEF, Art. 327 lett. a CPC, Art. 142 cpv. 1 lett. a CPC; Appeal Regarding Jurisdiction in Storage Box Lease Debt Nullity Case: The appellate court declared the lower court's judgment null because the matter concerned a lease dispute, which falls under the exclusive jurisdiction of bodies other than the Justice of the Peace according to law, meaning the lower court ruled without material competence, a ground for annulment that the appellate court recognized *ex officio*.
Parole chiave
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Generato dall'IAThis provision was applied because the judgment under appeal was declared null due to the judge lacking subject-matter jurisdiction.
This ground for cassation (incompetence of the judge who pronounced the sentence) justified the court's review, although the nullity based on Art. 142 CPC was raised ex officio.
Testo completo
Incarto n. 16.1999.00101 · Lugano 11 novembre 1999/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Cocchi, vicepresidente, Giani e Zali in sostituzione di Chiesa escluso
segretaria: · Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 15 ottobre 1999 presentato da
__________ rappr. dall'__________ contro
la sentenza 27 settembre 1999 del Giudice di pace del circolo di Mendrisio nella causa a procedura speciale in materia di locazione promossa con istanza 16 giugno 1999 da
__________
con la quale l'istante ha chiesto il disconoscimento del debito di fr. 255.- risultante a
suo carico dalla sentenza di rigetto provvisorio dell'opposizione del 7 giugno 1999,
domanda accolta dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
che con sentenza 7 giugno 1999 il Giudice di pace del circolo di Mendrisio ha rigettato in via provvisoria l'opposizione interposta da __________ al PE no. __________ dell'UEF di Mendrisio fattole notificare da __________ per l'incasso di fr. 255.-, importo corrispondente alla pigione dovuta a quest’ultima per l’occupazione di un box di sua proprietà durante i mesi da febbraio ad aprile 1988;
checon istanza 16 giugno 1999 __________ ha chiesto il disconoscimento del menzionato debito, contestando di dover pagare le pigioni relative alle mensilità durante le quali non le è stato possibile utilizzare il box locato la cui porta basculante era difettata, tant'è che la stessa si è abbattuta sul suo veicolo cagionandole un danno pari a fr. 1'085.25;
che con il querelato giudizio il giudice di pace, accertata la presenza di un difetto nell'ente locato e l'oggettiva impossibilità per la conduttrice di poterne usufruire per i tre mesi in discussione, ha accolto l'istanza;
che con il presente tempestivo gravame __________ è insorta contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento sulla base dei titoli di cassazione di cui alle lett. f) e g) dell'art. 327 CPC: la ricorrente rimprovera al primo giudice di aver giudicato ultra petita e di aver commesso arbitrio nel riconoscere all'istante gli interessi di mora dalla stessa non richiesti;
che secondo l’art. 97 n. 3 CPC il giudice esamina d’ufficio e in ogni stadio di causa se esistono -rispettivamente se sono esistitii presupposti processuali tra i quali la sua competenza per materia;
che l’art. 5 cpv. 2 lett. b LOG esclude dalle competenze dei giudici di pace le cause riguardanti le controversie in materia di locazione di locali d’abitazione e commerciali e di affitto;
che nel caso di specie, trattandosi di un'azione di disconoscimento di un debito derivante da un rapporto di locazione la stessa, ancorché prevista dall'art. 83 cpv. 2 LEF, è retta dalla procedura ordinaria (D. Staehelin, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 1998, N. 14 ad art. 83 LEF);
che di conseguenza il giudice di pace non avrebbe neppure dovuto entrare nel merito dell’istanza dovendo preliminarmente dichiarare la propria incompetenza per materia;
che il motivo di cassazione dell’incompetenza del giudice che ha pronunciato la sentenza (art. 327 lett. a CPC) è rilevabile d’ufficio quando si tratta di incompetenza per ragione di materia o valore, indipendentemente cioè dal fatto di sapere se il ricorrente abbia o meno sollevato la censura (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 327, n. 29);
che quindi, in applicazione dell’art. 142 cpv. 1 lett. a CPC che prevede la nullità degli atti che emanano da un giudice cui difetta la competenza, la sentenza impugnata deve essere dichiarata nulla;
che, a dipendenza di tale esito, non torna conto di affrontare anche il tema dell’eventuale lesione di norme di procedura da parte del giudice (in particolare dell'art. 86 CPC);
che, rilevata d’ufficio l’irregolarità del giudizio, la notifica del ricorso alla controparte per eventuali osservazioni perde significato e il ricorso può essere evaso senz’altro (CCC 23 giugno 1993 in re P./S.);
che vista la particolarità del caso e i motivi di annullamento del giudizio impugnato, non si prelevano spese né tasse di giustizia, né si giustifica l’assegnazione di un’indennità alla ricorrente.
Per i quali motivi,
pronuncia: 1. La sentenza 27 settembre 1999 del Giudice di pace del circolo di Mendrisio è dichiarata nulla.
2. Non si prelevano tasse e spese per il presente giudizio né si assegnano ripetibili.
3. Intimazione a:
– __________
Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Mendrisio.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il vice-presidente La segretaria