Appeal Nullified Due to Unauthorized Representation in Cassation Appeal
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe appellant sought to overturn a lower court's provisional rejection of their opposition to an enforcement procedure seeking payment based on a debt acknowledgment; however, the court of cassation declared the appeal null and void because the representative filing the appeal was not a member of the categories legally authorized to represent a party in a cassation appeal, specifically not being a lawyer admitted to professional practice or holding legal representation, which constitutes a mandatory procedural prerequisite under the law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 97 cifra, Art. 64 CPC, Art. 142 cpv. 1 lett. a CPC, Art. 331 cpv. 1 CPC, art. 327 segg. CPC; Appeal Nullified Due to Unauthorized Representation in Cassation Appeal: che legittimati a impugnare una sentenza pretorile con ricorso in cassazione, oltre alla parte medesima, sono gli avvocati ammessi al libero esercizio della professione nel Cantone e le persone che detengono una rappresentanza legale (art.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited as the legal basis for declaring the appeal void due to the lack of procedural capacity of the representative.
Cited by reference in the reasoning to justify the application of procedural rules regarding summary rejection.
General citation referring to the appeal procedure governed by these articles.
Testo completo
Incarto n. 16.1999.00100 · Lugano 20 ottobre 1999/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria: · Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 11 ottobre 1999 presentato da
__________ rappr. dalla __________ contro
la sentenza 5 ottobre 1999 del Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 13 settembre 1999 da
__________ rappr. dall'__________
con la quale l’istante ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell’opposizione interposta dal convenuto al PE no. __________dell’UEF di Locarno, domanda accolta dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in
diritto:
che con istanza 13 settembre 1999 __________ ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell’opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato notificatogli per l’incasso di fr. 7’701.- oltre accessori;
che a valere quale titolo di rigetto l’istante ha prodotto un riconoscimento di debito 30 aprile 1997 (doc. D) con il quale l’escusso si è impegnato a pagare l’importo di fr. 8’701.- nonché documentazione attestante il pagamento di soli fr. 1'100.--;
che con il querelato giudizio il primo giudice, accertata la presenza agli atti di un valido riconoscimento di debito al quale l’escusso non ha opposto nessuna valida eccezione non avendo presenziato al contraddittorio, ha accolto l’istanza;
che con il presente tempestivo gravame __________ -per il tramite di __________ - è insorto contro il predetto giudizio;
che tra i presupposti processuali che il giudice esamina d’ufficio e in ogni stadio di causa vi è quello della capacità delle parti e della legittimazione dei loro rappresentanti (art. 97 cifra 4 CPC);
che legittimati a impugnare una sentenza pretorile con ricorso in cassazione, oltre alla parte medesima, sono gli avvocati ammessi al libero esercizio della professione nel Cantone e le persone che detengono una rappresentanza legale (art.
64 CPC);
che __________, ancorché in possesso di regolare procura come sembra emergere dal doc. C, non rientra nella categoria di persone sopra menzionate legittimate alla rappresentanza processuale;
che quindi, in considerazione della sanzione prevista dall’art. 142 cpv. 1 lett. a CPC per il caso di mancanza di un presupposto processuale, il ricorso presentato da __________ per conto di __________ è nullo per carenza di legittimazione del rappresentante;
che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;
che vista la particolarità della fattispecie, eccezionalmente si prescinde dal prelevare tasse e spese per il presente giudizio.
Per i quali motivi,
richiamati gli art.
327 segg. CPC
pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 11 ottobre 1999 di __________ è nullo.
2. Non si prelevano tasse nè spese per il presente giudizio.
3. Intimazione a:
– __________
Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria