Creditor v. Debtor: Provisional Rejection of Objection to Execution Order
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA creditor sought provisional rejection of a debtor's objection to an execution order for a debt based on a signed acknowledgment of debt reflecting a converted foreign loan amount, which the lower court granted after the debtor failed to appear at the summary proceeding hearing. The appellate court rejected the debtor's appeal, which argued the lower court erred by not hearing the case despite the debtor arriving only ten minutes late due to traffic, reasoning that the debtor was responsible for timely appearance and that the lower court's strictness was justified by the court's heavy workload, finding no violation of the right to be heard as the underlying debt ruling was otherwise supported by the evidence.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 148 CPC, art. 327 segg. CPC, OTLEF; Creditor v. Debtor: Provisional Rejection of Objection to Execution Order: The appellate court rejected the debtor's appeal, which argued the lower court erred by not hearing the case despite the debtor arriving only ten minutes late due to traffic, reasoning that the debtor was responsible for timely appearance and that the lower court's strictness was justified by the court's heavy workload, finding no violation of the right to be heard as the underlying debt ruling was otherwise supported by the evidence.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited as part of the legal basis for the judgment rejecting the appeal.
Cited as the basis for imposing costs on the appellant in the judgment.
Cited as part of the legal basis for the judgment regarding costs.
Testo completo
Incarto n. 16.99.00010 · Lugano 11 febbraio 1999/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Chiesa, presidente Cocchi e Giani
segretaria: · Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso 15 dicembre 1998 presentato da
__________ contro
la sentenza 11 dicembre 1998 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5 nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 26 ottobre 1998 da
__________
con la quale l’istante ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell’opposizione interposta
dall’escusso al PE no. __________ dell’UE di Lugano, domanda accolta dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
che con istanza 26 ottobre 1998 __________ ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell’opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato notificatogli per l’incasso di fr. 7’000.-, pretesa ridotta in causa a fr. 5’962.50;
che a valere quale riconoscimento di debito l’istante ha prodotto la dichiarazione 12 marzo 1996 con la quale l’escusso ha dichiarato di aver ricevuto un credito privato di 5’000 $ (doc. A) nonché la successiva richiesta di restituzione del prestito (doc. B) alla quale l’escusso non ha dato seguito;
che con il querelato giudizio il pretore, accertata la presenza agli atti di un valido riconoscimento di debito per l’importo di fr. 5’962.50 -pari al tasso di cambio in vigore il giorno in cui è stata promossa l’esecuzione (CEF 4 maggio 1995 in re S./A.)- al quale l’escusso non ha opposto nessuna valida eccezione non avendo presenziato al contraddittorio, ha accolto l’istanza;
che con atto ricorsuale 15 dicembre 1998 __________ è insorto contro il predetto giudizio lamentando la lesione del proprio diritto di essere sentito non avendo potuto far valere le proprie ragioni all’udienza alla quale era giunto con un ritardo di soli dieci minuti a causa del traffico;
che il ricorso, trasmesso a questa Camera dalla Camera di esecuzioni e fallimenti il 3 febbraio 1999, deve essere trattato quale ricorso per cassazione in virtù degli art. 16 e 17 LALEF;
che il ritardo del convenuto, ancorché dovuto a motivi indipendenti dalla sua volontà, non può assurgere a scusante della sua assenza all’udienza poiché spettava a quest’ultimo organizzarsi in modo tale da poter assicurare la sua presenza in pretura il giorno 11 dicembre 1998 alle ore 10.20 come chiaramente indicato sulla citazione;
che il rigore adottato dal pretore nel considerare il ritardo del ricorrente all'udienza è oltretutto giustificato dai numerosi aggiornamenti dipendenti dalla notoria, onerosa situazione della Pretura del distretto di Lugano;
che quindi la mancata contestazione dell’istanza, il cui accoglimento non può peraltro essere contestato siccome conforme alle risultanze dell’istruttoria, non può in nessun modo essere ricondotta a un errore del giudice, ragione per la quale il ricorso, che non ha evidenziato nessuna lesione del diritto di essere sentito del ricorrente, deve essere respinto;
che alla controparte non vengono assegnate ripetibili non potendo il suo scritto 26 gennaio 1999 essere considerato come allegato di osservazioni.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la OTLEF
pronuncia:
1. Il ricorso 15 dicembre 1998 __________ è respinto.
2. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 60.-, sono poste a carico del ricorrente.
3. Intimazione a:
__________
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria