Card Account Balance Appeal Dismissed for Untimely Filing and Language Non-Compliance
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA lower court granted a plaintiff's request for payment of an outstanding balance related to a card account, finding the claim sufficiently proven because the defendant failed to appear at the hearing and offer a contestation, leading the defendant to appeal claiming he did not understand Italian. The appellate court dismissed the appeal as inadmissible because it was filed after the expiration of the twenty-day statutory deadline following the sentence notification, further noting that, irrespective of the timeliness, cantonal procedural law mandates the exclusive use of the canton's official language for filings, and the appeal was also manifestly unfounded on the merits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 328 cpv. 1 CPC, Art. 117 CPC, Art. 313 cpv. 1 CPC, art. 313 bis CPC, art. 372 segg. CPC; Card Account Balance Appeal Dismissed for Untimely Filing and Language Non-Compliance: The appellate court dismissed the appeal as inadmissible because it was filed after the expiration of the twenty-day statutory deadline following the sentence notification, further noting that, irrespective of the timeliness, cantonal procedural law mandates the exclusive use of the canton's official language for filings, and the appeal was also manifestly unfounded on the merits.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThe appeal was declared inadmissible because it was filed outside the deadline stipulated by this procedural rule.
This provision justified the Chamber's ability to rule on the manifestly ill-founded or inadmissible appeal with a brief decision without notifying the counterparty (although the decision ultimately rested on timeliness).
These articles are generally cited as the legal basis for the cassation appeal proceedings being adjudicated.
Testo completo
Incarto n. 16.1999.00135 · Lugano 18 febbraio 2000/rf · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria: · Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso 19 dicembre 1999 presentato da
__________ contro
la sentenza 7 ottobre 1999 del Giudice di pace nella causa a procedura inappellabile promossa con istanza 5 luglio 1999 da
__________
con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 447.70 oltre accessori nonché il rigetto dell’opposizione interposta dal convenuto al PE no. __________ dell’UE di Brüttisellen, domande accolte dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti,
considerato
in fatto e in diritto: che con istanza 5 luglio 1999 __________ ha convenuto in giudizio __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 447.70 oltre accessori, a saldo dello scoperto per l’utilizzo della carta no. __________ di cui egli è titolare;
che con sentenza 7 ottobre 1999 il giudice di pace, ritenendo sufficientemente comprovato il credito dell’istante sulla base della documentazione dalla stessa prodotta, alla quale il convenuto non ha opposto nessuna contestazione non avendo presenziato all’udienza, ha accolto l’istanza;
che con scritto 19 dicembre 1999 __________ è insorto contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento a motivo della sua incomprensione della lingua italiana;
che giusta l’art. 328 cpv. 1 CPC il termine per ricorrere in cassazione è di 20 giorni dalla notifica della sentenza;
che come risulta dalla distinta delle raccomandate della Giudicatura di pace, la sentenza è stata notificata al domicilio del ricorrente a __________ con invio raccomandato n. __________ del 7 ottobre 1999;
che quindi al momento dell’inoltro del ricorso (data del timbro postale 20 dicembre 1999) il termine ricorsuale di 20 giorni - pur calcolandone la decorrenza dopo la scadenza del termine di giacenzaera già ampiamente trascorso;
che comunque anche nel merito il ricorso, a prescindere dalla sua redazione in lingua tedesca, è manifestamente infondato;
che infatti, in merito al contestato utilizzo della lingua italiana ad opera del primo giudice, rispettivamente della scrivente Camera, il Tribunale federale ha già statuito che il riconoscimento delle quattro lingue nazionali e delle tre lingue ufficiali vale solo nei rapporti con le autorità federali per cui il
diritto processuale cantonale può prescrivere l’uso esclusivo della lingua ufficiale del Cantone per la stesura degli atti processuali è ciò che ha fatto il Canton Ticino per mezzo dell'art. 117 CPC (Rep 1975 302; DTF
102 Ia 35; CCC 20 giugno 1990 in re E./E);
che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 313 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni, qualora questo si riveli inammissibile o manifestamente infondato;
che in considerazione della particolarità del caso non si prelevano tasse e spese per il presente giudizio.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 372 segg. CPC
pronuncia: 1. Il ricorso 19 dicembre 1999 di __________ è irricevibile in quanto tardivo.
2. Non si prelevano tasse e spese per il presente giudizio.
3. Intimazione a:
– __________
Comunicazione alla Giudicatura di pace.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria