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16.1999.00135 • TRAC TI 16.1999.00135 Generato dall'IA

Card Account Balance Appeal Dismissed for Untimely Filing and Language Non-Compliance

Numero d'incarto 16.1999.00135
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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A lower court granted a plaintiff's request for payment of an outstanding balance related to a card account, finding the claim sufficiently proven because the defendant failed to appear at the hearing and offer a contestation, leading the defendant to appeal claiming he did not understand Italian. The appellate court dismissed the appeal as inadmissible because it was filed after the expiration of the twenty-day statutory deadline following the sentence notification, further noting that, irrespective of the timeliness, cantonal procedural law mandates the exclusive use of the canton's official language for filings, and the appeal was also manifestly unfounded on the merits.

Regesto Legislator

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Art. 328 cpv. 1 CPC, Art. 117 CPC, Art. 313 cpv. 1 CPC, art. 313 bis CPC, art. 372 segg. CPC; Card Account Balance Appeal Dismissed for Untimely Filing and Language Non-Compliance: The appellate court dismissed the appeal as inadmissible because it was filed after the expiration of the twenty-day statutory deadline following the sentence notification, further noting that, irrespective of the timeliness, cantonal procedural law mandates the exclusive use of the canton's official language for filings, and the appeal was also manifestly unfounded on the merits.

Parole chiave

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deposito tardivo saldo scoperto termine di pagamento bilancia dei pagamenti opposizione tardiva abbandono del procedimento per truffa Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 328 cpv. 1 CPC

The appeal was declared inadmissible because it was filed outside the deadline stipulated by this procedural rule.

art. 313 bis CPC

This provision justified the Chamber's ability to rule on the manifestly ill-founded or inadmissible appeal with a brief decision without notifying the counterparty (although the decision ultimately rested on timeliness).

art. 372 segg. CPC

These articles are generally cited as the legal basis for the cassation appeal proceedings being adjudicated.

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Testo completo

Incarto n. 16.1999.00135 · Lugano 18 febbraio 2000/rf · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria: · Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso 19 dicembre 1999 presentato da

__________ contro

la sentenza 7 ottobre 1999 del Giudice di pace nella causa a procedura inappellabile promossa con istanza 5 luglio 1999 da

__________

con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 447.70 oltre accessori nonché il rigetto dell’opposizione interposta dal convenuto al PE no. __________ dell’UE di Brüttisellen, domande accolte dal primo giudice,

letti ed esaminati gli atti,

considerato

in fatto e in diritto: che con istanza 5 luglio 1999 __________ ha convenuto in giudizio __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 447.70 oltre accessori, a saldo dello scoperto per l’utilizzo della carta no. __________ di cui egli è titolare;

che con sentenza 7 ottobre 1999 il giudice di pace, ritenendo sufficientemente comprovato il credito dell’istante sulla base della documentazione dalla stessa prodotta, alla quale il convenuto non ha opposto nessuna contestazione non avendo presenziato all’udienza, ha accolto l’istanza;

che con scritto 19 dicembre 1999 __________ è insorto contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento a motivo della sua incomprensione della lingua italiana;

che giusta l’art. 328 cpv. 1 CPC il termine per ricorrere in cassazione è di 20 giorni dalla notifica della sentenza;

che come risulta dalla distinta delle raccomandate della Giudicatura di pace, la sentenza è stata notificata al domicilio del ricorrente a __________ con invio raccomandato n. __________ del 7 ottobre 1999;

che quindi al momento dell’inoltro del ricorso (data del timbro postale 20 dicembre 1999) il termine ricorsuale di 20 giorni - pur calcolandone la decorrenza dopo la scadenza del termine di giacenzaera già ampiamente trascorso;

che comunque anche nel merito il ricorso, a prescindere dalla sua redazione in lingua tedesca, è manifestamente infondato;

che infatti, in merito al contestato utilizzo della lingua italiana ad opera del primo giudice, rispettivamente della scrivente Camera, il Tribunale federale ha già statuito che il riconoscimento delle quattro lingue nazionali e delle tre lingue ufficiali vale solo nei rapporti con le autorità federali per cui il

diritto processuale cantonale può prescrivere l’uso esclusivo della lingua ufficiale del Cantone per la stesura degli atti processuali è ciò che ha fatto il Canton Ticino per mezzo dell'art. 117 CPC (Rep 1975 302; DTF

102 Ia 35; CCC 20 giugno 1990 in re E./E);

che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 313 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni, qualora questo si riveli inammissibile o manifestamente infondato;

che in considerazione della particolarità del caso non si prelevano tasse e spese per il presente giudizio.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 372 segg. CPC

pronuncia: 1. Il ricorso 19 dicembre 1999 di __________ è irricevibile in quanto tardivo.

2. Non si prelevano tasse e spese per il presente giudizio.

3. Intimazione a:

– __________

Comunicazione alla Giudicatura di pace.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria