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16.1999.00133 • TRAC TI 16.1999.00133 Generato dall'IA

Attorney Representation in Justice of the Peace Proceedings Nullifies Execution.

Numero d'incarto 16.1999.00133
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio annulled
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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The court was reviewing an appeal against a lower court's decision that granted the definitive rejection of an opposition to an execution proceeding aimed at collecting CHF 600 in costs awarded by an administrative tribunal. The reviewing court determined that the initial application to the Justice of the Peace, which was prepared and signed by an attorney, was void *ab initio* because an attorney is statutorily prohibited from representing a party in proceedings before the Justice of the Peace, a rule designed to uphold the conciliatory function of that court and ensure parity among litigants, leading the court to declare the initial application, and consequently the appealed judgment, null and void, while noting that nullity of such procedural defects must be noted ex officio.

Regesto Legislator

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Art. 97 cifra, Art. 301 CPC, Art. 142 cpv. 1 lett. a CPC, Art. 142 CPC, art. 327 segg. CPC; Attorney Representation in Justice of the Peace Proceedings Nullifies Execution: The reviewing court determined that the initial application to the Justice of the Peace, which was prepared and signed by an attorney, was void *ab initio* because an attorney is statutorily prohibited from representing a party in proceedings before the Justice of the Peace, a rule designed to uphold the conciliatory function of that court and ensure parity among litigants, leading the court to declare the initial application, and consequently the appealed judgment, null and void, while noting that nullity of such procedural defects must be noted ex officio.

Parole chiave

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nullità procedurale giudice di pace opposizione ripetibili dell'avvocato divieto di rappresentanza dell'avvocato e-justice Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 142 cpv. 1 lett. a CPC

Used to declare the initial application null due to a defect in a procedural prerequisite (lack of representative's legitimacy).

art. 327 segg. CPC

Cited as the procedural basis for reviewing the appeal.

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Testo completo

Incarto n. 16.1999.00133 · Lugano 7 gennaio 2000/kc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Chiesa, presidente Cocchi e Zali in sostituzione del giudice Giani, assente

segretaria: · Petralli Zeni

sedente per giudicare il ricorso 6 dicembre 1999 presentato da

__________ contro

la sentenza 29 novembre 1999 del Giudice di pace ………nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 11 ottobre 1999 da

__________ e __________ __________)

con la quale gli istanti hanno chiesto il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta dall’escussa al PE no. __________ dell’UE di Lugano, domanda accolta dal primo giudice,

letti ed esaminati gli atti

considerato

in fatto e in

diritto: che con istanza 11 ottobre 1999 __________ e __________, rappresentati dall’avv. __________, hanno chiesto il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato notificatole per l’incasso di fr. 600.– corrispondenti alle ripetibili loro riconosciute con sentenza 17 dicembre 1997 del Tribunale cantonale amministrativo;

che con sentenza 29 novembre 1999 il Giudice di pace, accertata la presenza agli atti di un valido titolo esecutivo, ha accolto l'istanza;

che con atto ricorsuale 6 dicembre 1999 __________ è insorta contro il predetto giudizio;

che tra i presupposti processuali che il giudice esamina d’ufficio e in ogni stadio di causa vi è quello della capacità delle parti e della legittimazione dei loro rappresentanti (art. 97 cifra 4 CPC);

che l’art. 301 CPC vieta all’avvocato di patrocinare una parte nelle procedure promosse avanti al giudice di pace;

che il divieto fatto all'avvocato di patrocinare una parte avanti al giudice di pace risponde a un interesse pubblico dettato dalla funzione medesima di mediatore e conciliatore del giudice di pace chiamato ad esprimersi in vertenze di portata economica limitata (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 301, n. 2; CCC

23 luglio 1993 in re CC C.M./C.);

che al fine di garantire l’ossequio del principio procedurale della parità delle armi fra le parti in causa, la presenza dell'avvocato dev'essere esclusa non solo nella fase dibattimentale ma già in quella predibattimentale di allestimento degli allegati di causa (Cocchi/Trezzini, op.cit., ibidem);

che l’art. 142 cpv. 1 lett. a CPC prevede la nullità degli atti di procedura , e tra questi evidentemente le istanze, che difettano di un presupposto processuale, quale la legittimazione del rappresentante della parte;

che la nullità di un atto deve essere rilevata d'ufficio e in ogni stadio di causa (art. 142 CPC);

che gli atti compiuti da un rappresentante non legittimato sono nulli e non possono in alcun modo essere sanati (Guldener, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 1979, pag. 138 e 282);

che quindi l'istanza 11 ottobre 1999 allestita e sottoscritta dall'avv. __________ per conto dei signori __________ deve essere dichiarata nulla, così come la sentenza impugnata poiché frutto di un atto nullo;

che, rilevata d’ufficio l’irregolarità del giudizio, la notifica del ricorso alla controparte per eventuali osservazioni perde significato e il ricorso può essere evaso senz’altro (CCC 23 giugno 1993 in re P./S.);

che vista la particolarità del caso non si prelevano spese né tasse di giustizia, né si giustifica l’assegnazione di un’indennità alla ricorrente le cui censure non avrebbero comunque trovato accoglimento.

Per i quali motivi,

richiamati gli art.

327 segg. CPC

pronuncia: I. Il ricorso 6 dicembre 1999 di __________ è evaso nel senso che l'istanza 11 ottobre 1999 di __________ e __________ è nulla così come ogni atto successivo compresa la sentenza 29 novembre 1999 del Giudice di pace.

II. Non si prelevano tasse e spese per il presente giudizio né si assegnano ripetibili.

III. Intimazione a:

– __________

Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di __________

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria