Suspension of Peremption Period in Summary Execution Following Opposition Rejection Action
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn appellant sought the annulment of a lower court's dismissal of a summary execution proceeding, where the dismissal was based on the procedural lapse (peremption) of the payment order due to the expiration of the one-year period following its notification. The reviewing court found that the lower court erred because the initiation of the legal action to reject the opposition, filed within the one-year deadline, suspended the peremption period as per the relevant law; consequently, the court partially upheld the appeal, rejected the opposition only for the enforceable fine amount supported by a valid title, and rejected it for the portion related to the unproven penalty surcharge, while allowing the opposition regarding the execution costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 327 lett. g CPC, Art. 88 cpv. 2 LEF, Art. 198 cpv. 4 LT, Art. 68 LEF, Art. 81 cpv. 1 LEF, Art. 332 cpv. 2 CPC; Suspension of Peremption Period in Summary Execution Following Opposition Rejection Action: The reviewing court found that the lower court erred because the initiation of the legal action to reject the opposition, filed within the one-year deadline, suspended the peremption period as per the relevant law; consequently, the court partially upheld the appeal, rejected the opposition only for the enforceable fine amount supported by a valid title, and rejected it for the portion related to the unproven penalty surcharge, while allowing the opposition regarding the execution costs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThe court used these articles as the basis for partially accepting the appeal and overturning the lower court's decision.
Cited as the procedural basis allowing the appellate court to decide the merits of the case upon accepting the appeal.
Cited alongside CPC articles for the allocation of costs (though the final order II waives fees and recompense).
Testo completo
Incarto n. 16.1999.00131 · Lugano 2 marzo 2000/rf · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria: · Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 19 dicembre 1999 presentato da
__________ (rappr. dall’__________) contro
il decreto di stralcio 11 novembre 199 del Giudice di pace del circolo di Lugano nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 17 settembre 1999 nei confronti di
__________
con la quale l’istante ha chiesto il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dal convenuto al PE no. __________ dell’UE di Lugano, domanda respinta dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
che con istanza 17 settembre 1999 lo __________, per il tramite dell'Ufficio esazione e condoni, ha chiesto il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato notificatogli per l’incasso di fr. 50.–, corrispondenti alla multa disciplinare inflitta a quest'ultimo con risoluzione 12 marzo 1998 dell'Ufficio circondariale di tassazione di Lugano-campagna, passata in giudicato, oltre alla tassa di diffida di fr. 30.- e alle spese esecutive di fr. 17.-;
che con il querelato giudizio il primo giudice ha stralciato la causa dai ruoli ritenendo perento il PE per decorrenza del termine di un anno dalla sua emissione;
che con il presente tempestivo gravame lo __________ è insorto contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC: il ricorrente rimprovera al primo giudice di aver erroneamente applicato il diritto sostanziale ritenendo estinta l'esecuzione per decorrenza del termine annuale di perenzione di cui all'art. 88 cpv. 2 LEF;
che al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni;
che giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove;
che controversa nel caso concreto è la validità del PE no. __________, emesso dall'UE di Lugano il 25 settembre 1998 e notificato all'escusso il 29 settembre 1998;
che il diritto del creditore di chiedere la continuazione dell'esecuzione si estingue decorso un anno dalla notificazione del precetto, ma se è stata interposta opposizione, questo termine resta sospeso tra il giorno in cui è stata promossa l'azione giudiziaria o amministrativa e la sua definizione (art.
88 cpv. 2 LEF);
che per procedura giudiziaria o amministrativa s'intende anche una causa di rigetto dell'opposizione (CCC 20 gennaio 2000 in re P. / T. SA, consid. 3);
che in concreto, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, l'istante -in data 17 settembre 1999- ha tempestivamente inoltrato la domanda di rigetto dell'opposizione, ossia entro il menzionato termine annuale decorrente dalla notifica del precetto avvenuta il 29 settembre 1998;
che il giudice di pace avrebbe quindi dovuto alla decisione sulla domanda di rigetto definitivo dell'opposizione;
che la risoluzione di multa 12 marzo 1998 (conseguente alla mancata presentazione della dichiarazione d'imposta) sulla quale l'istante ha basato la propria domanda di rigetto, è un valido titolo esecutivo relativamente all'importo di fr. 50.- in virtù dei combinati art. 80 cpv. 2 n. 3 LEF, 28 LALEF e 257 LT, mentre per la tassa di diffida di fr. 30.- l'istante non ha prodotto alcunché che possa valere come diffida ai sensi dell'art. 198 cpv. 4 LT e quindi come titolo esecutivo in relazione a questo importo;
che per contro nulla osta al rigetto dell'esecuzione per le spese esecutive, dovute dall'escusso in virtù dell'art. 68 LEF;
che di fronte a un valido titolo esecutivo il giudice deve rigettare l’opposizione a meno che l’escusso provi mediante documenti che dopo la sentenza il debito è stato estinto o il termine di pagamento è stato prorogato oppure che è prescritto (art. 81 cpv. 1 LEF), eccezioni che in concreto l'escusso non ha neppure ventilato in quanto assente dal contraddittorio;
che le giustificazioni dallo stesso addotte nello scritto 19 ottobre 1999, a prescindere dalla loro ricevibilità, non sono atte ad inficiare la validità del titolo o a giustificare l'opposizione al medesimo;
che alla luce di quanto sopra esposto il ricorso, che -per una parte del credito posto in esecuzione - ha evidenziato il titolo di cassazione invocato con particolare riferimento all’errata applicazione del diritto materiale da parte del primo giudice, deve essere accolto;
che accogliendo il ricorso e ricorrendo i presupposti d’applicazione dell’art. 332 cpv. 2 CPC, la Camera deve decidere la controversia con il conseguente parziale accoglimento dell'istanza;
che in considerazione della particolarità del caso non si prelevano tasse e spese per il presente giudizio, né si assegnano ripetibili.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC e per le spese la OTLEF
pronuncia: I. Il ricorso per cassazione 19 novembre 1999 dello __________ è parzialmente accolto.
Di conseguenza il decreto di stralcio 11 novembre 1999 del Giudice di pace del circolo di Lugano è annullato e sostituito dal seguente giudicato:
1.*L’istanza è parzialmente accolta.*
*Di conseguenza è rigettata in via definitiva l’opposizione interposta al PE no. __________ dell’UE di Lugano limitatamente all'importo di fr. 50.- e alle spese esecutive.*
2.*La tassa di giustizia di fr. 20.– e le spese di fr. 20.– sono poste a carico del convenuto per 2/3 e per il rimanente a carico dell'istante.*
II. Non si prelevano tasse e spese per il presente giudizio né si assegnano ripetibili.
III. Intimazione a:
– __________
Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Lugano.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria