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16.1999.00125 • TRAC TI 16.1999.00125 Generato dall'IA

Manager's Claim for Unpaid Wages and Vacation Time on Appeal

Numero d'incarto 16.1999.00125
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)
Spese processuali a carico dell'autorità / Stato

Sintesi Legislator

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An employee, hired as a manager, sued her former employer for unpaid salary balance, pro-rata thirteenth month pay, and compensation for untaken days off, a claim partially granted by the lower court. On appeal, the court overturned the lower court's decision regarding the untaken days off, reasoning that the employee, due to her managerial role involving control over scheduling and record-keeping, bore the burden of proving this specific credit, and her reliance solely on her own calculation, unsupported by proper documentation from the employer as required by the collective agreement, constituted an arbitrary evaluation of evidence by the first instance judge. Consequently, the court upheld the salary and thirteenth-month award but dismissed the claim for untaken days off, adjusting the final payable amount downwards.

Regesto Legislator

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Art. 327 lett. g CPC, Art. 329 CO, Art. 332 cpv. 2 CPC, Art. 417 lett. e CPC; Manager's Claim for Unpaid Wages and Vacation Time on Appeal: On appeal, the court overturned the lower court's decision regarding the untaken days off, reasoning that the employee, due to her managerial role involving control over scheduling and record-keeping, bore the burden of proving this specific credit, and her reliance solely on her own calculation, unsupported by proper documentation from the employer as required by the collective agreement, constituted an arbitrary evaluation of evidence by the first instance judge. Consequently, the court upheld the salary and thirteenth-month award but dismissed the claim for untaken days off, adjusting the final payable amount downwards.

Parole chiave

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arretrati di salario tredicesima salario a tempo calcolo dell'indennità risarcitoria rinuncia a pretese di salario controversie di lavoro lavoro - onere della prova dei giorni di libero dovuti nel caso di un gerente

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 332 cpv. 2 CPC

This article mandated the Court to decide on the merits after accepting the appeal and annulling the lower court's decision.

art. 417 lett. e CPC

Cited in the preliminary section to regulate costs for the appeal proceedings.

TOA

Cited alongside Art. 417 lett. e CPC, referring to the regulation concerning litigation costs for the appeal proceedings.

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Testo completo

Incarto n. 16.1999.00125 · Lugano 13 gennaio 2000/rf · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Cocchi, Giani

segretaria: · Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 25 ottobre 1999 presentato da

__________ rappr. da: __________ contro

la sentenza 13 ottobre 1999 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2 (inc. CL.97.06) promossa con istanza 14 gennaio 1997 da

__________ rappr. da__________

chiedente la condanna della società convenuta al pagamento di fr. 2'963.45 oltre interessi a titolo di saldo salariale, di quota parte della tredicesima e di indennità per giorni liberi non goduti;

domanda che il pretore ha accolto limitatamente a fr. 2'825.75, agli interessi e alle spese esecutive;

richiamata la decisione 3 dicembre 1999 del presidente della Camera che ha accordato effetto sospensivo al ricorso;

lette le osservazioni 10 dicembre 1999 dell'istante;

esaminati gli atti,

considerato

in fatto e in diritto:

1. L'istante è stata assunta come gerente dell'osteria __________e di __________ a far data dal 1. luglio 1994. Il contratto (doc. 1) è stato concluso con la società convenuta come datrice di lavoro e prevedeva oltre a un salario mensile lordo di fr. 3'000.-, una durata indeterminata e un termine di disdetta di 3 mesi per la fine di un mese. Il rapporto di lavoro è stato interrotto sulla base di uno scritto 28 luglio 1995 della convenuta, destinato all'istante e a suo marito __________ (assunto contemporaneamente come chef di cucina), che indicava la fine del loro contratto per il 31 ottobre successivo. In seguito, con lettera

15 ottobre 1995, destinata a tutti i dipendenti , veniva loro reso noto: che il ristorante avrebbe chiuso i battenti il 22 ottobre 1995 alle ore 24.00, che tutti i contratti di lavoro erano disdetti per il 30 ottobre o comunque per la prima data utile, che tali decisioni volevano evitare il rischio "di continuare a farvi lavorare senza poter essere in grado di assicurare i salari dei prossimi mesi" e che, oltre le giornate da dedicare alla pulizia dei locali, i rimanenti giorni di ottobre sarebbero stati considerati come vacanze (doc. C).

2. Con l'istanza in esame la dipendente ha chiesto il pagamento di fr. 2'296.60 quale differenza di salario per il mese di ottobre e quale quota parte della tredicesima mensilità, nonché di fr. 666.85 per giorni di libero non goduti dall'inizio alla fine del rapporto di lavoro, per un totale di 7 giorni. La convenuta si è opposta in particolare al riconoscimento di questa seconda parte del credito, contestando il valore probante del conteggio prodotto dalla controparte (doc. F) e osservando che i coniugi __________, durante il contratto -in particolare alla fine del 1994- non hanno mai vantato pretese per vacanze non godute. Comunque il ristorante ha sempre rispettato la chiusura settimanale di due giorni (la domenica e il lunedì fino a mezzogiorno) e i signori __________ hanno sempre regolato a loro piacimento la presenza presso l'esercizio pubblico.

3. Il pretore ha anzitutto preso atto che la convenuta, in sede conclusiva, ha riconosciuto all'istante un credito di fr. 2'166.60 netti a titolo di stipendio impagato e di tredicesima mensilità pro rata temporis. In merito ai giorni di libero non goduti, rimprovera alla convenuta di non aver provato il numero dei giorni in discussione, deducendone la correttezza del conteggio allestito dall'istante. Dai crediti accertati ha poi dedotto le trattenute di legge, condannando la convenuta al pagamento di fr. 2'825.75 al netto, oltre interessi e spese esecutive.

4. La società ricorrente limita esplicitamente la sua impugnativa al credito per giorni di libero non goduti. In particolare sostiene, conformemente alla tesi avanzata in prima sede, che il lavoratore deve far valere questi eventuali crediti al momento del versamento del salario mensile, rispettivamente dopo un breve periodo di riflessione e non alla fine del contratto. Rileva inoltre incongruità nel computo prodotto in causa come documento F.

Con le osservazioni al ricorso l'istante chiede in sostanza che venga integralmente confermata la sentenza pretorile.

5. Giusta l'art. 327 lett. g CPC, disposto sul quale la ricorrente basa implicitamente il proprio gravame, una sentenza del pretore o del giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto sostanziale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro e indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell'equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev'essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l'arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un'altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta da ragioni oggettive e lesiva di un

diritto certo (DTF 122 III 316, consid. 4).

6. Per quanto riguarda i giorni settimanali di libero, previsti dall'art. 329 CO, l'art. 64 del Contratto collettivo nazionale di lavoro dell'industria alberghiera e della ristorazione (la cui applicazione è indicata nel contratto individuale in esame) fa carico al datore di lavoro di allestire alla fine di ogni mese un conteggio dei giorni di riposo. Questa disposizione tiene conto di due principi: il primo è quello per cui l'onere della prova circa l'effettuazione o meno dei giorni liberi da parte del lavoratore incombe per principio al datore di lavoro che, meglio d'ogni altro, può esserne al corrente, disponendo -o quanto meno dovendo disporredi tutta una serie di mezzi di controllo (Streiff / von Kaenel, Arbeitsvertrag, Zurigo 1992, art. 329 CO, N. 4; JAR 1990, 443; ZR 1983 N. 107 p. 226; II CCA 9 maggio 1995 in re S./M. SA e 9 novembre 1995 in re S. SA/M.); il secondo impone una liquidazione rapida delle vertenze di questo genere, così come quelle riguardanti il rimborso di spese di viaggio (DTF 91 II 386) o la retribuzione di ore supplementari, ciò che presuppone la notifica tempestiva del credito da parte del lavoratore in accordo col principio dell'affidamento, ovvero affinché sia salvaguardata la sicurezza delle relazioni in materia di contratto di lavoro (DTF

101 II 289).

7. Nel caso concreto, va osservato anzitutto che, contrariamente alle indicazioni del CCNL, non esistono conteggi mensili dei giorni liberi goduti o no dai dipendenti della convenuta: la ricapitolazione doc. F (il cui contenuto è tutt'altro che chiaro e confonde i giorni di libero con i giorni di ferie) dà indicazioni apparentemente di dettaglio per il 1995, mentre indica soltanto una cifra totale per il 1994. Inoltre, dev'essere evidenziata la posizione dell'istante nei rapporti con la controparte. Essa infatti, si è sempre e quasi esclusivamente occupata della gestione dell'esercizio pubblico, registrava gli incassi giornalieri, effettuava i pagamenti delle fatture dei fornitori, come pure allestiva i vari conteggi riguardanti gli stipendi e gli oneri sociali dei dipendenti; la documentazione da lei allestita veniva poi consegnata alla fiduciaria per la contabilità (testi __________ e __________). Così come il marito, l'istante si trovava nella posizione di poter organizzare il lavoro come meglio credeva e quindi non sottostava a nessuna imposizione di orario, né ad alcun controllo (teste __________); in particolare era lei stessa a dover tenere i conteggi dei giorni di libero (goduti e non) di tutti i dipendenti, quindi anche nei suoi stessi confronti. Inoltre, come rettamente osserva la ricorrente, non è chiaro quale fosse quantitativamente l'impegno lavorativo dell'istante e quindi il suo diritto a giorni liberi settimanali: a fronte di quanto risulta dall'istruttoria, ossia che essa era occupata in media a metà tempo, pur essendo presente in occasione di banchetti o secondo le necessità (teste __________), al proposito il contratto è silente. Tutti elementi questi dimostrano la pertinenza delle censure ricorsuali, effettivamente atte a rilevare l'arbitrio del primo giudice nella valutazione delle prove, laddove - da una parte - ha fondato il suo giudizio esclusivamente sul conteggio allestito dalla stessa istante (doc. F) di cui non può essere ammessa alcuna forza probante e - dall'altra - ha considerato l'onere della prova a carico della ricorrente mentre in concreto essa non disponeva dei mezzi di controllo adeguati (cfr. II CCA 25 novembre 1997 in re v. A./G. SA).

8. Accogliendo il ricorso e annullando una parte della decisione impugnata, la Camera è tenuta a decidere il merito della vertenza in virtù dell'art. 332 cpv. 2 CPC. Poiché , per quanto esposto, l'istante non ha provato il credito relativo a giorni di libero non goduti (né all'incarto esistono altri elementi in tal senso), la rispettiva posta dell'istanza non può essere ammessa. Per quanto riguarda l'importo litigioso in questa sede, va precisato che il primo giudice ha considerato i crediti posti a giudizio al netto dei contributi sociali. Quindi, il credito di fr. 666.85 per giorni di libero non goduti (sentenza impugnata, consid. 5) è stato accolto dal pretore in realtà per soli fr. 609.20. Deducendo questo importo dal totale di fr. 2'825.75 si ottiene una differenza di fr. 2'216.55, importo superiore al credito riconosciuto dall'appellante. Ma poiché per la differenza non v'è impugnativa, la convenuta dev'essere condannata al pagamento dell'importo superiore. Ciò nonostante la soccombenza dell'istante in questa sede può essere considerata integrale.

Per questi motivi,

richiamati per le spese l'art. 417 lett. e CPC e la TOA

pronuncia:

I. Il ricorso per cassazione 25 ottobre 1999 di __________ è accolto.

Di conseguenza la sentenza 13 ottobre 1999 del Pretore del distretto di Lugano, Sezione 2, è annullata e sostituita dal seguente giudicato:

1.*L'istanza è parzialmente accolta. Di conseguenza __________ a, è condannata a versare a __________, l'importo di fr. 2'216.55 più interessi al 5% a far*

*tempo dal 31 ottobre 1995, oltre a fr. 70.- per spese PE.*

2. Limitatamente a questo importo viene rigettata in via definitiva*

*l'opposizione interposta al PE __________ UE di Lugano.*

3. Non si prelevano né tasse né spese, la procedura essendo*

*gratuita; __________ è tenuta a rifondere a __________ a*

*l'importo di fr. 300.- a titolo di parziali ripetibili.*

II. Non si prelevano spese, né tassa di giustizia. __________ a verserà alla ricorrente la somma di fr. 80.- a titolo di ripetibili della sede ricorsuale.

III. Intimazione:

- __________

Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 2

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria