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16.1999.00122 • TRAC TI 16.1999.00122 Generato dall'IA

Whirlpool Tub Purchase Price Dispute and Damages Claim

Numero d'incarto 16.1999.00122
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)
Spese processuali ripartite

Sintesi Legislator

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The appellant sought annulment of a judgment that ordered payment of CHF 4,900, comprising the price paid for a whirlpool tub and associated damages, arguing he never received notice for the initial hearing, which the court rejected based on proof of proper registered mail service to his domicile. Regarding the merits, the court found the initial judgment correct in awarding the purchase price of CHF 3,900 because the seller failed to prove delivery of the goods, meaning the buyer was entitled to restitution of the payment; however, the court partially upheld the appeal concerning the CHF 1,000 damages claim, finding no demonstrable causal link between the respondent's actions and the appellant's penalty payment to a third party, thus modifying the award to only the purchase price plus interest.

Regesto Legislator

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Art. 327 CPC, Art. 327 lett. e CPC, Art. 124 cpv. 1 CPC, Art. 327 lett. g CPC, Art. 8 CC, Art. 183 CPC; Whirlpool Tub Purchase Price Dispute and Damages Claim: Regarding the merits, the court found the initial judgment correct in awarding the purchase price of CHF 3,900 because the seller failed to prove delivery of the goods, meaning the buyer was entitled to restitution of the payment; however, the court partially upheld the appeal concerning the CHF 1,000 damages claim, finding no demonstrable causal link between the respondent's actions and the appellant's penalty payment to a third party, thus modifying the award to only the purchase price plus interest.

Parole chiave

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risarcimento del danno rivendicazione di terzi ordine di pagamento compratore ricorso di annullamento audizione delle parti

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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Art. 332 cpv. 2 CPC

Applied because the appeal was partially accepted, requiring the court to decide on the merits of the dispute.

art. 102 cpv. 2 CO

Cited as the basis for setting the interest start date (date of the first summons).

art. 148 CPC

Cited in the preamble and applied to determine the allocation of court fees and costs based on the outcome of the decision (success/failure).

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Testo completo

Incarto n. 16.1999.00122 · Lugano 11 febbraio 2000/rf · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria: · Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 22 novembre 1999 presentato da

__________ patr. dall'avv. __________ Contro

la sentenza 21 ottobre 1999 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 nella causa a procedura inappellabile promossa con istanza 11 agosto 1999 da

__________ patr. dall'avv. __________

con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 4'900.- oltre interessi, domanda

accolta dal primo giudice,

letti ed esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:

1. Con istanza 11 agosto 1999 __________ ha convenuto in giudizio __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 4'900.-. L'importo rivendicato corrisponde a quanto versato dall'istante per l'acquisto di una vasca idromassaggio (fr. 3'900.-, doc. A) oltre a fr. 1'000.- fatti valere a titolo di risarcimento danni. Quest'ultima pretesa corrisponde alla penale che l'istante ha dovuto pagare alla ditta __________ con la quale aveva inizialmente concluso un contratto di compravendita per uno stesso oggetto, e che su consiglio del convenuto ha disdetto per acquistare la vasca proposta da quest'ultimo.

2. Con il querelato giudizio il primo giudice, giudicando sulla base della documentazione prodotta dalla parte istante, ha accolto la domanda avendo quest’ultima sufficientemente comprovato il suo credito, rimasto incontestato dal convenuto che non ha presenziato al contraddittorio.

3. Con il presente tempestivo gravame __________ è insorto contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento sulla base dei titoli di cassazione di cui alle lettere e) e g) dell'art. 327 CPC. Il ricorrente lamenta innanzi tutto di non aver potuto partecipare al contraddittorio non essendogli pervenuta la relativa citazione. Nel merito rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le prove, in particolare per avere ritenuto provate le pretese di parte istante.

Con osservazioni 13 gennaio 2000 la controparte ha postulato la reiezione del ricorso.

4. Preliminarmente, per quanto attiene alla pretesa violazione del diritto di essere sentito del ricorrente (art. 327 lett. e CPC), va rilevato che per costante giurisprudenza del Tribunale federale, un invio dell’autorità spedito per lettera raccomandata vale come notificato al destinatario al momento della consegna effettiva oppure, se l’invio non è recapitato a domicilio né ritirato alla posta, l’ultimo dei sette giorni durante i quali rimane depositato presso l’ufficio postale (DTF 123 III 492, 113 Ib 89 consid. 2b; Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 124, n. 4, 9 e 11). In caso di assenza della parte dal proprio domicilio per un certo periodo, spetta a quest'ultima assumere le necessarie misure per assicurarsi il ricevimento della corrispondenza che le è indirizzata al fine di poter tempestivamente tutelare i propri interessi (DTF 113 Ib 90). Nel caso concreto, la citazione all’udienza è stata regolarmente spedita al domicilio del ricorrente il 12 agosto 1999 mediante invio raccomandato n. __________, di modo che la stessa deve ritenersi siccome correttamente avvenuta avendo il primo giudice agito in ossequio alle esigenze di forma imposte dall’art. 124 cpv. 1 CPC. Il mancato ritiro della citazione, con conseguente rinvio della medesima al mittente, deve pertanto essere addebitato al ricorrente senza che questi possa dolersi della violazione del suo diritto di essere sentito.

5. Giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove.

Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione reale, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 124 I 247 consid. 5).

6. Controversa nella fattispecie è la sussistenza del credito fatto valere dalla parte istante.

L'art. 8 CC impone a chi intende dedurre il proprio diritto da una circostanza di fatto l’obbligo di provare detta circostanza.

In conseguenza di questa norma fondamentale, la mancanza della prova delle circostanze di fatto costitutive del diritto obbliga il giudice a decidere in sfavore di chi pretende l’esistenza del diritto (DTF 125 III 78 consid. 3b; 115 II 300 consid. 3; Kummer, Commentario bernese, n. 20 ad art. 8 CC).

In questo senso spetta al creditore dimostrare l'esistenza del rapporto giuridico all'origine del suo credito, mentre il debitore deve dimostrarne l'estinzione (Kummer, op.cit., n. 146 segg. e 160 ad art. 8 CC; Guldener, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 3.ed., pag. 325;Cocchi/Trezzini, CPC, n. 7 e 13 ad art. 183 CPC). Trattandosi di una pretesa derivante da un contratto di compravendita, il venditore deve provare di aver fornito la merce mentre l'acquirente deve provare il pagamento del relativo prezzo.

Nella fattispecie, mentre l'istante ha fatto fronte all'onere della prova che le competeva circa il pagamento del prezzo di compravendita pattuito, basti al proposito riferirsi alla ricevuta che attesta l'avvenuto versamento al convenuto della somma di Lit. 4'788'000 a saldo del valore della vasca idromassaggio completa di miscelatore e stanga (pari a fr. 3'900.-, tasso di cambio che il convenuto non ha contestato, doc. A), il ricorrente non ha provato di aver fornito la vasca oggetto del contratto di compravendita.

Dovendone dedurre la mancata prestazione, il venditore si trova così indebitamente arricchito del prezzo di compravendita pagato dall'istante, ragione per la quale egli è evidentemente tenuto alla sua restituzione come correttamente concluso dal primo giudice.

Del tutto infondata è la censura ricorsuale secondo la quale il primo giudice avrebbe arbitrariamente valutato le prove documentali, in particolare il doc. B. Questo scritto, contrariamente a quanto preteso dal ricorrente, non prova in nessun modo l'inadempienza dell'istante, in specie che questa non abbia interamente soluto il prezzo di compravendita pattuito. La tesi difensiva del ricorrente, oltre ad essere tardiva in quanto proposta per la prima volta in questa sede ricorsuale (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC), è chiaramente smentita dal doc. A sottoscritto dal convenuto che attesta di aver ricevuto l'importo di Lit. 4'788'000 a saldo del prezzo pattuito per l'acquisto della vasca completa di miscelatore e stanga. Le ulteriori pretese del convenuto di cui al doc. C, peraltro neppure riconosciute dall'istante, non possono quindi essere considerate poiché non riferite a un saldo sul prezzo di compravendita e neppure opposte in compensazione alla pretesa di parte istante.

Su questo punto il ricorso, che non ha evidenziato un'arbitraria valutazione delle prove ad opera del primo giudice, deve essere respinto.

7. Per quanto attiene invece all'importo di fr. 1'000.- fatto valere dall'istante a titolo di risarcimento danni, contrariamente a quanto concluso dal primo giudice, una corretta lettura delle prove documentali non permette di ritenere provata la pretesa. Dalle stesse non emerge infatti nessuna responsabilità del convenuto con riferimento al mancato adempimento da parte dell'istante del contratto concluso con la ditta __________. Per questi motivi, mancando la prova di un nesso causale tra l'agire del convenuto e il pagamento di fr. 1'000.- da parte dell'istante a quella società (doc. E e F), questi non può essere condannato alla restituzione di detto importo. Su questo punto il ricorso, che ha evidenziato un'arbitraria valutazione delle prove da parte del primo giudice, deve essere accolto.

8. Accogliendo parzialmente il ricorso e ricorrendo i presupposti d’applicazione dell’art. 332 cpv. 2 CPC, la Camera è tenuta a decidere il merito della controversia, con il conseguente accoglimento dell'istanza limitatamente alla posta di fr. 3'900.- oltre interessi del 5% a far tempo dall'11 agosto 1999, data della prima interpellazione agli atti (data dell'istanza, art. 102 cpv. 2 CO).

Tasse, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC) che per entrambe le sedi giudiziarie può essere suddivisa in ragione di 1/5 a carico dell'istante e 4/5 a carico del convenuto.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG

pronuncia: I. Il ricorso per cassazione 22 novembre 1999 di __________ è parzialmente accolto.

Di conseguenza la sentenza 21 ottobre 1999 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 3, è annullata e sostituita dal seguente giudicato:

1. L’istanza è parzialmente accolta.*

*Di conseguenza __________ o è condannato a pagare ad __________ l’importo di fr. 3'900.- oltre interessi del 5% dall'11 agosto 1999.*

2. La tassa di giustizia di fr. 400.- e le spese, da anticipare dalla parte istante, rimangono a suo carico per 1/5 mentre la rimanenza dei 4/5 deve essere posta a carico del convenuto il quale verserà all’istante l’importo di fr. 520.- a titolo di ripetibili parziali.*

II. Tasse e spese del presente giudizio, consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 250.–

b) spese fr. 50.–

fr. 300.–

già anticipate dal ricorrente, rimangono a suo carico per i 4/5 mentre la rimanenza di 1/5 è posta a carico di __________ a alla quale il ricorrente verserà fr. 200.- a titolo di ripetibili parziali.

III. Intimazione a:

- __________

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 3.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria